CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a) della rubrica, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS perché tra la sentenza di primo grado ( del 16 novembre 2015) e quella di appello ( del 15 novembre 2022) sarebbe decorso un termine superiore ai sei anni, senza tuttavia considerare che nel caso la prescrizione, dopo la prima decisione, era stata nuovamente interrotta dal decreto di citazione in appello, risalente al 7 maggio 2021 tale dunque da far decorrere nuovamente il termine in questione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.