CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RA-f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] Matteo avente ad oggetto il provvedimento disciplinare emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Novara il 19.01.2021. In motivazione, il Tribunale sottolinea che il detenuto, avendo avuto modo di giustificar a seguito della contestazione, e non avendo richiesto un maggior tempo per preparare la sua difesa, è decaduto dal diritto di poter eccepire tale doglianza in sede di reclamo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Matteo deducendo violazione ed erronea applicazione degli art. 35b1s, 38 e 6, co. 6, L. 354/1975 e dell'art. 81 D.P.R. 230/2000, in relazione agli artt. 24,27 e 111 Cost. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo del tutto adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]