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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19474/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 24866/21 R.G. sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 30.8.2021, nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso l'ordinanza prefettizia che aveva disposto la sospensione ovvero, se non in possesso, l'inibizione della possibilità di conseguire il documento di guida, la licenza di porto d’armi, il passaporto, la validità per l'espatrio della carta di identità ed ogni documento valido per l'espatrio per la durata di mesi uno.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ancona, sostenendo che, essendo appellato il Ministero dell’interno, trovava applicazione la regola del foro erariale.

Il giudice ad quem ha sollevato conflitto di competenza, affermando che ai giudizi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica il foro delle amministrazioni statali, con la conseguenza che la competenza del giudice di appello, nel caso in esame, non apparteneva al Tribunale di Ancona, ma al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il conflitto è inammissibile.

La prima udienza di discussione dinanzi al tribunale di Ancona era stata fissata al 28/5/2020 ed era stata poi differita al 12/11/2020 con provvedimento del 19/5/2020.

All’udienza ex art. 420 c.p.c., il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio, aveva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "per la discussione orale e per la decisione".

Solo successivamente, in data 13.5.2021, aveva sottoposto la questione alla parte costituita, ulteriormente rinviando all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.

Quindi, in data 8/7/2021, il Tribunale si era riservato e, a scioglimento della riserva, ha sollevato il conflitto di competenza.

Hanno chiarito le S.U. che la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Nel caso in esame, avendo il giudice ad quem rimesso la causa per la discussione orale e la decisione già all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva successivamente rilevare la questione di competenza e sollevare il conflitto dinanzi a questa Corte.

Il regolamento di competenza sollevato d’ufficio è quindi inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese, poiché, a prescindere dalla considerazione che non è stata compiuta dalle parti alcuna attività difensiva, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio promovibile a mente dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale di cui trattasi (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011; Cass. s.u. 23285/2010).

P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato d’ufficio e rinvia la causa al tribunale di Ancona per il prosieguo, assegnando il termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione delle presente decisione.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 24866/21 R.G. sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 30.8.2021, nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso l'ordinanza prefettizia che aveva disposto la sospensione ovvero, se non in possesso, l'inibizione della possibilità di conseguire il documento di guida, la licenza di porto d’armi, il passaporto, la validità per l'espatrio della carta di identità ed ogni documento valido per l'espatrio per la durata di mesi uno. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ancona, sostenendo che, essendo appellato il Ministero dell’interno, trovava applicazione la regola del foro erariale. Il giudice ad quem ha sollevato conflitto di competenza, affermando che ai giudizi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica il foro delle amministrazioni statali, con la conseguenza che la competenza del giudice di appello, nel caso in esame, non apparteneva al Tribunale di Ancona, ma al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il conflitto è inammissibile. La prima udienza di discussione dinanzi al tribunale di Ancona era stata fissata al 28/5/2020 ed era stata poi differita al 12/11/2020 con provvedimento del 19/5/2020. All’udienza ex art. 420 c.p.c., il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio, aveva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "per la discussione orale e per la decisione". Solo successivamente, in data 13.5.2021, aveva sottoposto la questione alla parte costituita, ulteriormente rinviando all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Quindi, in data 8/7/2021, il Tribunale si era riservato e, a scioglimento della riserva, ha sollevato il conflitto di competenza. Hanno chiarito le S.U. che la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria. Nel caso in esame, avendo il giudice ad quem rimesso la causa per la discussione orale e la decisione già all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva successivamente rilevare la questione di competenza e sollevare il conflitto dinanzi a questa Corte. Il regolamento di competenza sollevato d’ufficio è quindi inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, poiché, a prescindere dalla considerazione che non è stata compiuta dalle parti alcuna attività difensiva, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio promovibile a mente dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale di cui trattasi (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011; Cass. s.u. 23285/2010). P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato d’ufficio e rinvia la causa al tribunale di Ancona per il prosieguo, assegnando il termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione delle presente decisione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24866/2021 Numero sezionale 5729/2022 Numero di raccolta generale 19474/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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