CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 387/2025depositata il 18/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/20261. Per quanto ancora di interesse in questa sede, con sentenza n.12206/2022 la Corte di cassazione, in un giudizio di legittimitàsvoltosi in assenza dell’intimato Comune di Villabate, accoglieva inparte il ricorso per cassazione delle attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Rosa e [OSCURATO:PERSONA] (il sesto motivo, assorbito il settimo) conriguardo alla loro richiesta di rimborso delle spese per migliorie intesi sopportate dopo la cessazione del rapporto di enfiteusi relativo aun immobile di proprietà del Comune di cui era stata richiesta laconsegna, statuendo che al riguardo trovasse applicazionel’art. 1150 c.c. il quale prevede che il possessore, anche se di malafede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazionistraordinarie e ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recatialla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione, nontrovando nella specie applicazione la disposizione dell’art. 975,primo comma, cod. civ., secondo cui l’enfiteuta, quando cessa ilrapporto contrattuale, ha diritto al rimborso dei miglioramentiapportati, nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondoper effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati almomento della riconsegna. Pertanto la Corte di Cassazione cassavala sentenza della Corte d’appello di Palermo relativamente al motivoaccolto, dichiarati inammissibili o infondati gli altri, rinviando lacausa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.2. La Corte d’appello di Palermo, adita dalle ricorrenti quale giudice delrinvio, rilevava che nel precedente intervento la Corte di cassazioneaveva rigettato i motivi (ottavo e nono) del ricorso, aventi adoggetto la pronuncia di inammissibilità della domanda di indennizzoper le opere realizzate nel corso del giudizio in quanto trattavasi dimigliorie successive alla proposizione della domanda riconvenzionaleNumero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/2026delle convenute evocate in giudizio dal Comune per la restituzionedell’immobile, ritenuta dalla Corte d’appello alla stregua di unadomanda nuova e inammissibile; in relazione al periodo antecedentealla causa, da prendere in considerazione ai fini della valutazione deldiritto all’indennizzo, invece, riteneva insussistente la prova dimigliorie apportate al bene e, dunque, rigettava la domanda nelmerito. Nel provvedere sulle spese di lite, condannava le odiernericorrenti alle spese in base alle regole della soccombenza,liquidandole a favore del Comune, per le spese del giudizio diappello, di legittimità e del giudizio di rinvio, rispettivamente in Euro5.700,00, Euro 3.500,00, ed Euro 5.700,00, oltre accessori di legge.3. Con ricorso notificato il 10/10/2015 le ricorrenti chiedevano lacassazione della sentenza n. 387 del 18/03/2025 della Corted’appello di Palermo, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso per resistere, aderendo alprimo motivo.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. perviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. là dove la corte diappello ha condannato le odierne ricorrenti al pagamento delle spesedel precedente giudizio di legittimità in favore del Comune di Villabate,sebbene quest’ultimo non si fosse costituito nel predetto giudizio diCassazione.2. Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. laviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. sull’assunto che lacorte di appello avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio dicassazione, condannando il Comune di Villabate alla refusione, nonchéa compensare, quanto meno parzialmente, le spese del giudizio diappello, tenuto conto che nel giudizio di legittimità le ricorrenti eranostate parzialmente vittoriose, avendo la Corte di cassazione, inNumero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/2026accoglimento del sesto motivo di impugnazione, cassato la sentenzaimpugnata.3. Con il terzo motivo si adduce ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. laviolazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che lacorte di appello non si sia uniformata al principio di diritto statuito daquesta Corte, non avendo proceduto a riformare la sentenza delTribunale, là dove il primo giudice aveva negato la pretesa delle sigg.reCottone a ricevere il rimborso delle spese fatte per lavori straordinari ele indennità per le migliorie apportate, richiamando erroneamente ledisposizioni in tema di enfiteusi e rigettando la domanda sulpresupposto che il diritto fosse prescritto, mentre avrebbe dovutoapplicare nella specie, in ossequio al principio di diritto enunciato dallaSuprema Corte, l’art. 1050 c.c., in base al quale il diritto pretesosorgeva al momento della restituzione.4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. assumendo che laCorte di appello avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio dirinvio, tenuto conto che le odierne ricorrenti avevano necessità diprocedere alla riassunzione per evitare l’estinzione del giudizio, al finedi far valere, in esito all’applicazione del principio di diritto come sopraenunciato dalla Suprema Corte, l’effetto interruttivo della domandaproposta ai sensi dell’art. 1150 c.c. relativa alla pretesa di pagamentodelle spese fatte per le riparazioni straordinarie e per le migliorie edaddizioni apportate all’immobile dopo la cessazione dell’enfiteusi, ivicomprese quelle effettuate nel corso del giudizio a seguito delprovvedimento di urgenza, da far valere, stante la pronunzia diinammissibilità di detta domanda, perché proposta solo in appello, inaltro giudizio.5. Il terzo motivo va trattato per primo, avendo priorità logica rispettoalle altre questioni.Numero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/2026Esso è infondato. La Corte territoriale, alla stregua di quanto stabilitodalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 12206/ 2022 erachiamata a riesaminare la domanda di rimborso delle spese permiglioramenti proposta dalle odierne attrici in riassunzione che avevaquale unico oggetto l'ammissibilità e la fondatezza della domanda aisensi dell'articolo 1150 codice civile proposta dalle attuali ricorrenti,essendo stato ormai accertato con sentenza passata in giudicato chel'enfiteusi fosse cessata nel 1971 e che le convenute detenessero daallora l’immobile sine titulo. Doveva peraltro limitare il tema diindagine alle migliorie apportate al bene in data antecedente allaproposizione della domanda riconvenzionale svolta nel primo grado digiudizio, giacché la stessa Corte di Cassazione, con la medesimasentenza qui in discussione, aveva rigettato l'ottavo e l'ultimo motivodel ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità delladomanda di indennizzo per le opere realizzate nel corso del giudizio inquanto configuranti migliorie successive alla proposizione delladomanda, da ritenersi quindi, come alla stregua di una domandanuova. Proprio in considerazione del giudicato interno formatosi sudetto punto, pertanto, la Corte territoriale, con giudizio in fatto inquesta sede insindacabile, rilevava che tale domanda fosse infondatapoiché del tutto sfornita di supporto probatorio. A tal riguardo lericorrenti non avevano provato, dunque, i miglioramenti o le spesemanutentive concernenti l'edificio posti in essere in data anterioreall'introduzione del giudizio. Sul punto, la censura non coglie nelsegno, perché la sentenza della Corte di merito si è correttamentemerito della questione alla luce della disposizione di cui all’art. 1150c.c., e non più della normativa dell’enfiteusi, entro l’arco temporaleindicato dalla stessa Corte di legittimità.Numero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/20266. Quanto alle spese del giudizio di cassazione liquidate dalla corted’appello, in sede di giudizio di rinvio, in favore della parte intimatarisultata vittoriosa, ma rimasta tuttavia contumace in quel grado, ilprimo motivo è fondato. Non avendo il Comune qui controricorrentesopportato alcun onere per difendersi in quel grado di giudizio, non viera un’esigenza di compensare una sua diminuzione patrimoniale peril riconoscimento del proprio diritto. Come anche convenuto dallostesso controricorrente, le spese di causa, in applicazione del principiodi causalità di cui all’art. 91 c.p.c., non sono dovute a favore dellaparte rimasta contumace laddove essa sia risultata comunquevittoriosa.7. Inammissibili sono invece il secondo e il quarto motivo, relativi allespese del giudizio di appello e di rinvio che il giudice del rinvio haposto, correttamente, interamente a carico delle ricorrenti sulla basedel principio di soccombenza In tema di spese processuali,il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che ilsindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento dellamancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite(tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ovequest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissatidalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionaledel giudice di merito (Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025;Cass.Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass.Sez. 3,Sentenza n. 406 del 11/01/2008).8. Conclusivamente, la Corte, in accoglimento del primo motivo cassa lasentenza in relazione e, decidendo nel merito, in parziale riforma dellaNumero registro generale 20812/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 24357/2026Data pubblicazione 01/08/2026sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto dalle ricorrenti per ilgiudizio di cassazione tenutosi nella contumacia del Comune diVillabate, ferme le restanti statuizioni; per il resto, rigetta il ricorsoquanto al terzo motivo, dichiarati inammissibili i motivi secondo equarto. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti. P.Q.Min accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza in relazione e,decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata,dichiara che nulla è dovuto dalle ricorrenti per il primo giudizio dicassazione tenutosi nella contumacia del Comune di Villabate, ferme lerestanti statuizioni;per il resto, rigetta il ricorso quanto al terzo motivo, dichiaratiinammissibili i motivi secondo e quarto;Compensa le spese del presente giudizio tra le parti;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino