CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Esso è generico per la mancanza della illustrazione delle ragioni di fatto e diritto a supporto della tesi di assenza di motivazione, a fronte invece di ampia elabcr3zione motivazionale. Si trascura che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «r 01 solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difetti -D: della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provveii mento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impucruzione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provveli mento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitik!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:I: . Così deciso in Roma il 14.3.2025.