CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleOlga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell’8 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] – SezioneMinorenni ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale per iminorenni di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 giugno 2024, con la quale XXXXXXXXXXXXXXX èstato ritenuto responsabile di numerosi reati in materia di stupefacenti ed armi e, previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, qualificati alcuni reaticome specificato in dispositivo e previo assorbimento, per diverse fattispecie in materia diarmi, della condotta di detenzione in quella di porto, condannato, applicate le diminuentidella minore età e della scelta del rito, alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 20.000euro di multa.2. La vicenda, originata da un episodio di danneggiamento avvenuto il 5 novembre2021, è stata ricostruita sulla scorta delle numerose chat intercorse tra l’imputato e diversisoggetti coinvolti nelle attività illecite, nonché delle immagini e dei video rinvenuti nelcellulare in uso all’imputato, raffiguranti armi e quantitativi di sostanza stupefacente.Sono state utilizzate, altresì, le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e le risultanzedelle attività di pedinamento e osservazione.In sostanza, giudicando affidabile quanto spontaneamente riferito nelle conversazionidall’imputato, risultando il discorrere con i vari interlocutori genuino, oltre che involgenteespressamente la propria responsabilità con i chiari riferimenti a droga e armi – peraltro,molto spesso, anche fotografati – le acquisizioni probatorie sono state ritenute credibili,indicative e concludenti, perciò idonee a fondare una pronuncia di condanna3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo delproprio difensore fiduciario articolando sette motivi.3.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,con riferimento al principio del nebis in idem, in relazione ai capi 1), 2) e 3) dell’imputazione.La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui le condotte di detenzione econseguente cessione di tre pistole, due delle quali di marca e tipo sconosciuti, contestate aicapi 1), 2) e 3) della rubrica, non trovano riscontro in alcuna delle conversazioni riportatenelle chat in atti.Peraltro, tale imputazione risulta una mera riproposizione della condotta contestata dal2 al 5 novembre 2021 al capo 2).3.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per omessa motivazione sulla sussistenza di riscontri oggettivi alle chat utilizzateper provare la ricostruzione accusatoria.I giudici di merito hanno omesso di motivare sulla lamentata carenza di elementiprobatori oggettivi di conferma della tesi accusatoria, fondata su mere ipotesi investigative,soprattutto con riferimento ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell’imputazione, al cui proposito,peraltro, non sono stati indicati marca, modello e calibro delle presunte armi oggetto dicessione.3.3. Con il terzo motivo ha eccepito analoga censura in punto di prove, certe einconfutabili, poste alla base dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, conriferimento alle condotte contestate ai capi 8), 9) e 10) dell’imputazione.La detenzione dell’arma è stata desunta dalle immagini, estrapolate dal cellularedell’imputato, inviate da quest’ultimo nel corso della conversazione del 28 settembre 2021,ritraenti la presunta arma posta in vendita.Tuttavia, tale prova non può ritenersi sufficiente a supportare la contestazione:l’immagine potrebbe essere stata scaricata da internet, né vi sono elementi che possanocollegare l’immagine all’imputato.Allo stesso modo, la vendita dell’arma è stata desunta dai soli messaggi intercorsi con ildestinatario, in assenza di elementi di riscontro.3.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., per violazione del principio del nebis in idem, con riferimento al capo 11)dell’imputazione.Coincidendo il periodo temporale della condotta di cui al capo 11) con quellodell’episodio contestato al capo 3), la condotta è, in realtà, unica.3.5. Con il quinto motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per omessa motivazione sulla sussistenza di riscontri oggettivi alle chat utilizzateper provare la ricostruzione accusatoria.Con riferimento a tutti i capi di imputazione, il ricorrente ha sottolineato l’insussistenzadi sufficienti prove che possano corroborare l’ipotesi accusatoria, fondata sulle soleconversazioni intercettate.Sono assenti, pertanto, elementi certi, quali avrebbero dovuto essere il rinvenimento diarmi o di materiale balistico, la perizia sulla loro funzionalità, l’identificazione delle armistesse, nonché il sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta.3.6. Con il sesto motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., in punto di utilizzo di conversazioni chat processualmente inutilizzabili.La Corte di appello, nel ritenere che le conversazioni, i video e gli audio estrapolati daicellulari costituiscano documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., e che la relativaacquisizione non rappresenti attività di intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen., ha postoalla base della sentenza di condanna il materiale acquisito, sul presupposto della suautilizzabilità.L’assunto è, tuttavia, errato, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del2022 ha affermato il contrario principio per il quale i messaggi telematici costituisconocorrispondenza, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, non trasformandosi,quindi, in documento.In tal senso, peraltro, depongono le ulteriori sentenze della Corte costituzionale nn. 170del 2021 e 2 del 2023 che hanno sancito l’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 15 Cost.ad ogni tipo di strumento tecnologico di comunicazione, a prescindere dalle caratteristichedel mezzo tecnico utilizzato, nonché ai dati esteriori delle comunicazioni.Da tale impostazione (recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità) deriva cheanche il sequestro di messaggi elettronici, pur già recapitati al destinatario, gode delle tuteledi cui agli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., poiché operazione che consente di venire aconoscenza, oltre che dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, anche del lorocontenuto, con attitudine intrusiva maggiore.Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto nell’alveo dellacorrispondenza tutelata dall’art. 8 Cedu i messaggi informatico-telematici.Nel caso di specie, quindi, non sono state rispettate le prerogative di tutela dellacorrispondenza e delle intercettazioni, posto che non è intervenuto alcun provvedimentoautorizzativo del giudice.Peraltro, la scelta del rito abbreviato non ha comportato alcuna sanatoria.3.7. Con il settimo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Nel ritenere non concedibile la relativa mitigazione sanzionatoria, i giudici di meritohanno omesso di tenere in considerazione la giovane età dell’imputato e di motivareadeguatamente sul trattamento sanzionatorio del quale è stata eccepita l’eccessività.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Deve essere prioritariamente esaminata la questione sollevata dal ricorrente al sestomotivo di ricorso con il quale è stata eccepita la violazione di legge per essere stataammessa l’utilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare dell’imputato.E’ noto l’orientamento più recente di questa Corte secondo cui «in tema di mezzi diprova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nellamemoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anchedopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avveniresecondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza,salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di"storico"» (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 - 01).Risulta, allo stato, abbandonato l’orientamento precedente in base al quale «i messaggidi posta elettronica, SMS e whatsapp, già ricevuti e memorizzati nel computer o nel telefonocellulare del mittente o del destinatario, hanno natura di “documenti” ai sensi dell'art. 234cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro acquisizione processuale non soggiace néalla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-biscod. proc. pen.), né a quella del sequestro di corrispondenza di cui al citato art. 254 cod.proc. pen., la quale implica una attività di spedizione in corso» (tra le ultime, Sez. 6, n. 22417del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi,Rv. 278124-01).Sul tema è intervenuto un altro importate arresto che, di recente, ha affermato che lamanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod.proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono chel'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessaall'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo delgiudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulatitelefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1,d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021,n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionalenella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizionenon necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di unaconversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni» (Sez. 2, n. 40451 del13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 - 03).Con la medesima decisione è stato, altresì, precisato che «deve escludersi ladisapplicazione della normativa interna, nella parte in cui prevede l'acquisizione, da parte delpubblico ministero, dei dati contenuti in un dispositivo informatico, per contrasto con laDirettiva UE 2016/680/UE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustiziadell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, che richiede un pronunciaautorizzatoria, in via preventiva, da parte di un giudice o un organo amministrativoindipendente, non avendo quest'ultima efficacia diretta nell'ordinamento interno».E’ stato quindi ritenuto onere dell'interessato dedurre la mancanza, in concreto, di ungiusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell'indagine e i dirittifondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, giudicandoimmune da censure la decisione che aveva valutato utilizzabili i dati acquisiti dal pubblicoministero.Nel caso di specie, l’eccezione sollevata dal ricorrente è mal calibrata laddove deducela mancanza di un provvedimento del giudice a fronte della sufficienza, sulla scorta degliarresti sopra riportati e tenuto conto dell’art. 254 cod. proc. pen., di un provvedimentodell’autorità giudiziaria, quale è anche il pubblico ministero.Ciò rileva, precipuamente nella fattispecie ove è dato leggere, nella sentenza di primogrado la descrizione delle modalità con le quali è avvenuta l’acquisizione delle informazionidesunte dalle chat utilizzate ai fini della decisione.Ci si riferisce, in particolare, al passaggio della sentenza del Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 2024, ove si legge che, disposto il sequestro del telefonodel ricorrente nell’ambito dell’indagine relativa ad un episodio di danneggiamento avvenuto il5 novembre 2021 (quando XXXXXXX era già maggiorenne) sono stati disposti accertamentitecnici sul telefono mobile del ricorrente (così come su quelli di altri coindagati).In particolare, si è proceduto all’esame di tutte le conversazioni e alla visione di tutto ilmateriale presente nei dispositivi.I giudici di primo grado hanno evidenziato che «dall’analisi degli smartphone in oggetto,espletata anche mediante consulenza tecnica finalizzata ad acquisire le copie forensi delleconversazioni in chat e del materiale presente nella memoria dei cellulari, alcun dubbio puòsussistere in ordine all’identificazione di XXXXXXXXXXXXXXX quale utilizzatore del telefonomobile (…) Tale identificazione si fonda, infatti, sulla corrispondenza tra i dati estrapolatidalla copia forense estratta dall’ausiliario tecnico nominato dalla Procura della Repubblica diPalmi nel connesso procedimento penale (per i fatti commessi dall’XXXXXXX e dalXXXXXXXX da maggiorenni) e gli intestatari/reali utilizzatori delle utenze associate alle chatdi interesse operativo, sul confronto delle effigi fotografiche estratte dalle predette chatnonché sull’acquisizione di “alias” e/o soprannomi riconducibili ai soggetti nei confronti deiquali venivano svolte le indagini. All’uopo , va quivi integralmente richiamato il verbale dianalisi del dispositivo mobile in uso ad XXXXXXXXXXXXXXX (…)».Manca un effettivo confronto, da parte del ricorrente, con il riportato passaggio dellasentenza di primo grado nel quale si rinviene il riferimento al provvedimento di sequestro delpubblico ministero e all’estrazione della copia forense per mezzo della consulenza tecnica.Da ciò deriva che, al netto dei riferimenti contenuti nella sentenza di appello all’art. 234cod. proc. pen. e alla sanatoria per il rito prescelto, l’eccezione processuale sulla eccepitainutilizzabilità deve essere rigettata.La deduzione è comunque infondata anche sotto un altro profilo.Giova richiamare il principio per cui «in tema di mezzi di prova, sono affetti dainutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante"screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi dellefacoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutaretale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore» (Sez. 6, n. 1269del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504 - 01).Sul punto è stato anche affermato che «sono affetti da inutilizzabilità patologica, inconsiderazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, inviolazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla poliziagiudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestrodel pubblico ministero. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato)» (Sez. 6, n. 39548 del11/09/2024, Di, Rv. 287039 - 01).Nel caso di specie, l’eccezione del ricorrente non ha dedotto alcunché in punto dieventuali avvisi delle facoltà difensive e, soprattutto, di preventivo sequestro del dispositivoda parte del pubblico ministero.3. I primi cinque motivi di ricorso, suscettibili di essere trattati congiuntamente stante laloro formulazione in termini pressoché omogenei, sono inammissibili, in quanto generici,aspecifici e, in parte, reiterativi di questioni di merito già sollevate e adeguatamente risoltenella sentenza impugnata.Preliminarmente, deve osservarsi che le censure riferite al contenuto delleconversazioni acquisite sono tese a sollecitare una ricostruzione dei fatti alternativa a quellaadottata dai giudici di merito, senza metterne in evidenza, di fatto, contraddizioni o illogicità.Anche nella materia in esame può essere richiamato il principio per cui «in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, e del contenuto delleconversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, laquale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alsindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337-01).Pertanto, il giudice di merito è chiamato ad accertare che il significato delleconversazioni sia caratterizzato da chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza diambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci marginidi dubbio sul loro significato complessivo.Alla stregua di tali linee interpretative, dunque, il compendio acquisito è stato ritenutoadeguato e idoneo a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato con una motivazionenon manifestamente illogica, né contraddittoria e, quindi, non sindacabile in questa sede.I motivi di ricorso sono estremamente generici ed omettono un effettivo confronto con lericostruzioni presenti nelle convergenti sentenze di merito.Le censure si risolvono nella mera affermazione, in termini puramente confutativi e,talvolta, ipotetici, della mancanza di elementi idonei a supportare l’affermazione della penaleresponsabilità senza spiegare per quale motivo la diversa soluzione alla quale sonopervenuti il Tribunale e la Corte di appello non possa essere condivisa.La censura difensiva reiterata nei motivi secondo, terzo e quinto con la quale ilricorrente lamenta la mancanza di «riscontri oggettivi» è manifestamente infondata alla lucedel condiviso orientamento (suscettibile di essere applicato anche alla materia delleconversazioni acquisite estraendole dal telefono cellulare) in base al quale «gli indizi raccoltinel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova dellacolpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementiesterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibilie convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversainterpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, piùancora, con altri dati o elementi certi» (Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu, Rv.224962-01; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527-01).Con riguardo ai reati in materia di sostanze stupefacenti, si ribadisce che gli stessi «nonsono necessariamente condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimentodi sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostratadeposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni» (Sez. 4, n. 46299 del 28/10/2005,Secchi, Rv. 232826; Sez. 6, n. 13904 del 14/10/1986, Manara, Rv. 174548).Ancora, sul mancato sequestro delle armi, si richiama quanto già affermato, sul punto,dalla Corte di appello nella pronuncia impugnata, laddove, sottolineando la possibilità didesumere la disponibilità dell’arma aliunde (cfr. Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, n.m.con cui questa Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato basato sul mancatosequestro dell’arma, ha ritenuto che, ai fini della prova dell’esistenza dell’arma in assenzadel suo rinvenimento e del sequestro materiale, possono essere valorizzati altri elementiprobatori), ha valorizzato il tenore inequivoco delle chat intercettate e, in particolare, i chiaririferimenti in esse contenuti alla disponibilità e alla trattativa delle armi, il contesto dicontinuità e concretezza operativa, nonché la confidenza tra i conversanti, il linguaggioallusivo ed esplicito, oltre che, le foto rinvenute ritraenti alcune delle armi in questione.Irrilevante è la circostanza che delle armi non siano stati individuati marca, calibro emodello.Del tutto generiche (e sollevate per la prima volta in sede di legittimità) sono leeccezioni di violazione del ne bis in idem sollevate ai motivi primo e quarto atteso che non èdato comprendere da quale elemento specifico emerso in corso di giudizio possa trarsi laconclusione della identità delle contestazioni come affermato in ricorso.4. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo, relativo alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Sul punto, i giudici di merito, con valutazione logica, coerente e non censurabile inquesta sede, hanno, in primo luogo, evidenziato l’assenza di resipiscenza o di altrocomportamento meritevole di diminuzione di pena; in secondo luogo, è stato ritenuto nonvalorizzabile, in quanto già fondante il riconoscimento della speciale attenuante ex art. 98cod. pen., il dato relativo alla minore età dell’imputato.Occorre rimarcare, difatti, i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali «ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi,di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento dellestesse» (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022,Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).Pertanto, «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudicepuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché ancheun solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalitàdi esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Orbene, a fronte di una motivazione conforme ai principi di diritto richiamati, devonoescludersi i vizi evocati dal ricorrente, il quale articola una censura estremamente generica,aspecifica, nonché riproduttiva del medesimo motivo di appello, con cui lamenta l’omissionedi ogni valutazione, che invero si riscontra nella sentenza impugnata, e con cui si limita, indefinitiva, a ribadire la rilevanza del medesimo dato già analizzato, dimostrando in tal mododi non confrontarsi con la motivazione di merito.Priva di pregio, perché generica e aspecifica, è, infine, la doglianza, anche nella partein cui si censura l’eccessività della sanzione in concreto applicata.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.Al rigetto non consegue la condanna del ricorrente la al pagamento delle spese delprocedimento, trattandosi di persona minore di età al momento del fatto contestato, tenutoconto dell’orientamento consolidato e pacifico secondo cui «il minorenne che abbia propostoricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria in favore della cassa delle ammende» (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic,Rv. 216704).Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.