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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45937/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1998-2016/21 del Tribunale di Napoli del 02/05/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto; sentiti per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 25 marzo 2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione all'accusa provvisoria di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 38), per condotte accertate in Caivano (Na) dal mese di agosto 2016 fino al periodo marzo - aprile 2020; si imputa in particolare all'indagato e al padre Carmine di avere ricoperto i ruoli di promotori e organizzatori di una cd. piazza di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del cd. [OSCURATO:PERSONA], rione popolare della città di Caivano (Na), sul presupposto del loro inserimento e della partecipazione all'organizzazione camorristica Sautto - Ciccarelli, egemone in quel centro e garante della possibilità di svolgere l'attività di narcotraffico. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con due distinti atti di ricorso a firma dei suoi difensori. 2.1 Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] si articola su tre motivi binari di censura di seguito sinteticamente riportati secondo l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato (primo e secondo motivo).

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al ruolo dirigenziale contestato all'indagato (terzo e quarto motivo).

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.) (quinto e sesto motivo) 2.2 Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con particolare riferimento all'omessa individuazione di altri componenti della associazione dedita al narcotraffico facente capo all'indagato e al genitore [OSCURATO:PERSONA] nonché alle lacune ed alle discrasie riscontrabili nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nell'attribuzione delle condotte oggetto di provvisoria imputazione.

Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, con particolare riguardo ad una eventuale recidiva nel reato, atteso che le condotte in addebito sono limitate al periodo 2016-2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va premesso che a dispetto dei plurimi motivi di censura mossi al provvedimento impugnato, il ricorrente non contesta la materialità dei fatti in addebito e che consistono nell'avere attivato, unitamente al padre Carmine, tratto in arresto in flagranza di reato già nel maggio 2018, un punto vendita di sostanze stupefacenti in uno stabile del cd. [OSCURATO:PERSONA] di Caivano (Na), previa autorizzazione loro concessa dal clan camorristico Sautto - Ciccarelli, cui versavano per tale ragione una somma mensile.

Il ricorrente contesta, invece, la sussistenza di gravi indizi della partecipazione ad una specifica associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, secondo l'accusa composta da lui, dal genitore e da altri membri solo in parte identificati: in sintesi, la tesi difensiva consiste nell'ammissione implicita degli specifici episodi di narcotraffico, ma al di fuori di un contesto associativo.

Ciò premesso il Collegio osserva in via preliminare che l'ordinanza impugnata argomenta in maniera congrua ed esauriente in ordine alla ricorrenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), che si fonda sulle complessivamente convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del clan Sautto - Ciccarelli), che al netto di alcune imprecisioni relative alla precisa ubicazione del punto di vendita delle sostanze droganti, hanno messo in evidenza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del gruppo camorristico Sautto - Ciccarelli per l'esercizio dell'attività di narcotraffico e la relativa consapevolezza da parte dell'indagato e degli altri sodali i quali, corrispondendo una canone per poterla praticare, hanno contribuito a confermare il ruolo egemone del gruppo criminale nel contesto territoriale di riferimento.

Quanto poi alla configurabilità dell'ipotesi di reato associativa, contrariamente all'assunto difensivo, non corrisponde al vero la circostanza che non sarebbero stati individuati gli altri componenti del sodalizio criminale, anche se allo stato delle acquisizioni investigative solo ad uno di costoro è stato associato un nome ([OSCURATO:PERSONA]).

In tale prospettiva, pertanto, ove anche quello delle persone direttamente dedite alle attività di narcotraffico dovesse essere definito come sodalizio del tutto separato rispetto al clan camorristico Sautto - Ciccarelli nulla muterebbe sotto il profilo cautelare.

Peraltro, stante anche la ritenuta ricorrenza degli elementi costitutivi della aggravante speciale, congruamente ancorata alle ricordate risultanze indiziarie, nulla in concreto muterebbe ove anche la condotta dovesse essere diversamente qualificata come esercizio continuativo di attività di traffico di sostanze droganti (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 st. d.P.R.), attesa l'identità dei relativi termini di fase della custodia cautelare (art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen.).

Con riferimento, infine, al profilo delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. Pen., va rilevata l'assenza di allegazioni difensive atte a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere connessa alla natura dell'imputazione provvisoria (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), in un contesto vieppiù connotato dalla persistenza di inevitabili legami personali tra indagato e componenti del gruppo camorristico, che non consta di per sé essere venuto meno.

3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 21 ottobre 2021 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1998-2016/21 del Tribunale di Napoli del 02/05/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto; sentiti per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 25 marzo 2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione all'accusa provvisoria di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 38), per condotte accertate in Caivano (Na) dal mese di agosto 2016 fino al periodo marzo - aprile 2020; si imputa in particolare all'indagato e al padre Carmine di avere ricoperto i ruoli di promotori e organizzatori di una cd. piazza di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del cd. [OSCURATO:PERSONA], rione popolare della città di Caivano (Na), sul presupposto del loro inserimento e della partecipazione all'organizzazione camorristica Sautto - Ciccarelli, egemone in quel centro e garante della possibilità di svolgere l'attività di narcotraffico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con due distinti atti di ricorso a firma dei suoi difensori. 2.1 Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] si articola su tre motivi binari di censura di seguito sinteticamente riportati secondo l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato (primo e secondo motivo). Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al ruolo dirigenziale contestato all'indagato (terzo e quarto motivo). Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.) (quinto e sesto motivo) 2.2 Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con particolare riferimento all'omessa individuazione di altri componenti della associazione dedita al narcotraffico facente capo all'indagato e al genitore [OSCURATO:PERSONA] nonché alle lacune ed alle discrasie riscontrabili nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nell'attribuzione delle condotte oggetto di provvisoria imputazione. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, con particolare riguardo ad una eventuale recidiva nel reato, atteso che le condotte in addebito sono limitate al periodo 2016-2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che a dispetto dei plurimi motivi di censura mossi al provvedimento impugnato, il ricorrente non contesta la materialità dei fatti in addebito e che consistono nell'avere attivato, unitamente al padre Carmine, tratto in arresto in flagranza di reato già nel maggio 2018, un punto vendita di sostanze stupefacenti in uno stabile del cd. [OSCURATO:PERSONA] di Caivano (Na), previa autorizzazione loro concessa dal clan camorristico Sautto - Ciccarelli, cui versavano per tale ragione una somma mensile. Il ricorrente contesta, invece, la sussistenza di gravi indizi della partecipazione ad una specifica associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, secondo l'accusa composta da lui, dal genitore e da altri membri solo in parte identificati: in sintesi, la tesi difensiva consiste nell'ammissione implicita degli specifici episodi di narcotraffico, ma al di fuori di un contesto associativo. Ciò premesso il Collegio osserva in via preliminare che l'ordinanza impugnata argomenta in maniera congrua ed esauriente in ordine alla ricorrenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), che si fonda sulle complessivamente convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del clan Sautto - Ciccarelli), che al netto di alcune imprecisioni relative alla precisa ubicazione del punto di vendita delle sostanze droganti, hanno messo in evidenza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del gruppo camorristico Sautto - Ciccarelli per l'esercizio dell'attività di narcotraffico e la relativa consapevolezza da parte dell'indagato e degli altri sodali i quali, corrispondendo una canone per poterla praticare, hanno contribuito a confermare il ruolo egemone del gruppo criminale nel contesto territoriale di riferimento. Quanto poi alla configurabilità dell'ipotesi di reato associativa, contrariamente all'assunto difensivo, non corrisponde al vero la circostanza che non sarebbero stati individuati gli altri componenti del sodalizio criminale, anche se allo stato delle acquisizioni investigative solo ad uno di costoro è stato associato un nome ([OSCURATO:PERSONA]). In tale prospettiva, pertanto, ove anche quello delle persone direttamente dedite alle attività di narcotraffico dovesse essere definito come sodalizio del tutto separato rispetto al clan camorristico Sautto - Ciccarelli nulla muterebbe sotto il profilo cautelare. Peraltro, stante anche la ritenuta ricorrenza degli elementi costitutivi della aggravante speciale, congruamente ancorata alle ricordate risultanze indiziarie, nulla in concreto muterebbe ove anche la condotta dovesse essere diversamente qualificata come esercizio continuativo di attività di traffico di sostanze droganti (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 st. d.P.R.), attesa l'identità dei relativi termini di fase della custodia cautelare (art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen.). Con riferimento, infine, al profilo delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. Pen., va rilevata l'assenza di allegazioni difensive atte a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere connessa alla natura dell'imputazione provvisoria (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), in un contesto vieppiù connotato dalla persistenza di inevitabili legami personali tra indagato e componenti del gruppo camorristico, che non consta di per sé essere venuto meno. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 21 ottobre 2021 Il consig
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