CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 29/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 23/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Modena, che li aveva condannati per i reati di rapina pluriaggravata e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell'art. 611 cod.pen.. Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Adnene.2.1. "Violazione dell'art. 192 c.p.p. - Art. 546 c.p.p. comma 1 lett. e) artt.24 e 111 Cost., art. 6 Convenzione EDU, art. 2 protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione EDU nonché manifesta illogicità della motivazione". Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la violazione della garanzia del doppio grado di giudizio in materia penale, così come enunciata dall'art. 2 Prot. 7 Convenzione EDU, atteso che la Corte di appello si è limitata a ribadire pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado. Sostiene, altresì, che gli atti d'indagine non provano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione e che la Corte di appello non ha preso posizione circa le deduzioni difensive, che erano in grado di ridimensionare l'apporto causale dell'imputato, fino alla sua assoluzione. L'illogicità viene denunciata in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal testimone [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. "Violazione dell'art. 114 c.p. - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione". A tale proposito si deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché la Corte di appello ha negato la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. senza considerare che, dal quadro probatorio, è emerso che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata certamente marginale nell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. "Violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. - Nonché mancanza ed illogicità della motivazione". In questo caso il ricorrente assume che «la motivazione cui è pervenuta la Corte di appello di Bologna è illogica perché del tutto immotivatamente nega le circostanze attenuanti generiche e quantifica la pena trascurando gli elementi di meritevolezza allegati dall'imputato nell'atto di appello». Lamenta anche l'eccessività della provvisionale liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa con nota pervenuta in data 20/12/2022 ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] Libane. 3.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per la rapina, per la mancanza di un idoneo apparato argomentativo circa la convergenza delle dichiarazioni rese dal testimone oculare. Travisamento della prova. Con il primo motivo la difesa sostiene che l'imputato è stato condannato nonostante l'assenza di prova e in forza del travisamento delle prove in atti, oltre che trascurando le incongruenze evidenziate dalla difesa.A sostegno dell'assunto vengono illustrate le incongruenze dedotte con l'atto di appello e in sede di discussione e vengono compendiate le risultanze processuali. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 611 cod.pen. per la mancanza di un idoneo apparato argomentativo circa la convergenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Travisamento della prova. Il ricorrente richiama gli argomenti del precedente motivo e sostiene che la Corte di merito è ulteriormente incorsa nel vizio di travisamento della prova, con conseguente complicazione del già deficitario quadro indiziario anche in relazione alla contestazione di cui al capo C). Tanto deduce con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da Weill che, pur confuse, sono state ritenute autentiche dalla Corte di appello, che non ha considerato le incongruenze evidenziate dalla difesa, che vengono illustrate. 3.3. Violazione di legge in relazione all'eccessività della pena inflitta, negazione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessivo aumento per la continuazione. Mancato adeguamento della pena al fatto. Carenza della motivazione. Anche sotto tali profili il ricorrente lamenta la carenza della motivazione e l'omessa considerazione delle circostanze favorevoli e degli elementi valorizzati dalla difesa nell'atto di appello. Lamenta, quindi, che la Corte di appello, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, ha considerato soltanto i precedenti penali, e non ha valutato congiuntamente i parametri indicati dal primo e dal secondo comma dell'art. 133 cod.pen., senza valutare gli elementi favorevoli. Denuncia, poi, l'omessa motivazione con riguardo alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Adnane è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di violazione del diritto -convenzionalmente riconosciuto- al doppio grado di giudizio in materia penale che, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato in ragione dell'adesione della Corte di appello alle motivazioni del giudice di primo grado. Bisogna anzitutto evidenziare che nessuna violazione alle garanzie riconosciute all'imputato dalla Convenzione EDU può rintracciarsi nell'adesione del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado. Il contrario assunto difensivo contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). Con specifico riguardo alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, va osservato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale per decidere le modalità di esercizio del diritto previsto dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, così che l'esame di una dichiarazione di colpevolezza o di una condanna pronunciate da una giurisdizione superiore può riguardare questioni di fatto o di diritto oppure limitarsi alle sole questioni di diritto (Krombach c. Francia, n. 29731/96; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015 ). L'ordinamento italiano appresta l'appello e il ricorso per cassazione quali strumenti messi a disposizione del condannato per chiedere il riesame di tutte le questioni -sia di fatto, sia di diritto- pertinenti all'affermazione di colpevolezza. Strumenti che sono stati attivati dall'odierno ricorrente, che, invero, ha interposto appello e ricorso per cassazione, così attivando un triplice grado di giudizio, visto che due organi giudiziari sono stati chiamati a riesaminare la pertinenza degli elementi a suo carico e la legalità della sua condanna. Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, 1.2. Nel resto, i tre motivi di ricorso si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che: hanno ritenuto la responsabilità delle plurime testimonianze ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), siccome variamente riscontrate dalla loro convergenza, dalle individuazioni fotografiche e dagli accertamenti di polizia giudiziaria; hanno escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., avendo riguardo alla condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA]; hanno negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando il precedente penale recente e specifico a carico dell'imputato e la mancata efficacia deterrente delle precedenti condanne. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.Aesp-J- 1.2. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. 1.3. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., deo. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 1.4. Va, infine, aggiunto che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 5 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Libane è inammissibile, per plurime ragioni. 2.1. Va anzitutto rilevato che con i primi due motivi di impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova. A tale proposito si deve ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi. 2.2. Il ricorrente - sempre nei primi due motivi di impugnazione- lamenta anche l'errata valutazione dell'attendibilità del testimone. In questo caso va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. 2.3. Le restanti censure sviluppate dal ricorrente nei primi due motivi di impugnazione e nel terzo motivo, si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che: hanno ritenuto la responsabilità delle plurime testimonianze ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), siccome variamente riscontrate dalla loro convergenza, dalle individuazioni fotografiche e dagli accertamenti di polizia giudiziaria; hanno negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando i precedenti penali dell'imputato e la mancata efficacia deterrente delle precedenti condanne; hanno partitamente indicato le ragioni della misura individuata per la pena base e per gli aumenti applicati in relazione ai reati ritenuti in continuazione..,‘,/),..."....>•-n-• 2.3.1. La presenza di una siffatta motivazione risalta -anzitutto- la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, visto che -al contrario- si rinviene una specifica motivazione per tutti i punti oggetto di censura e anche in relazione agli aumenti di pena per la continuazione. 2.3.2. In secondo luogo, va rilevato come i motivi non tengano conto delle motivazioni della sentenza impugnata, rispetto alle quali manca un reale confronto. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3.3. A tutto ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Da qui discende la ragione di inammissibilità indicata nel § 1.2.. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan