CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24004-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6210/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 3202/2016; Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.24004/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli relativamente agli anni dal 2001 al 2007. Riteneva la Corte che l’appellante fosse decaduta dall’azione non avendo impugnato il provvedimento di cancellazione nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. dalla l. n.83/70. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.22 d.l. n.7/70 e 17 d.lgs. n.124/04, 14 disp. legge in generale, nonché omessa, insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio. La Corte avrebbe applicato analogicamente una norma eccezionale sulla decadenza quale l’art.22 d.l. n.7/70 a un caso da essa non disciplinato, ovvero a provvedimenti dell’Inps di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo i quali erano stati impugnati in sede amministrativa ai sensi dell’art.17 d.lgs. n.124/04. Il motivo deduce poi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3 e 24 Cost. ove si applicasse analogicamente la decadenza al diverso procedimento dell’art.17 d.lgs. n.124/04. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass.3009/24), giudicando di fattispecie analoga, con orientamento cui si intende qui dare continuità, ha affermato che la decadenza di 120 giorni prevista dall’art.22 d.l. n.7/70 è collegata all’adozione di un provvedimento definitivo, essendo poi irrilevante che esso sia reso nel procedimento instaurato ex art.17 d.lgs. n.124/04, anziché in quello di cui all’art.11 d.lgs. n.375/93. Il procedimento amministrativo costituisce infatti un mero presupposto esterno della fattispecie di decadenza prevista dall’art.22 d.l. n.7/70, la quale solo postula l’esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti. L’affermazione della decadenza di cui all’art.22 d.l. n.7/70 rispetto al provvedimento definitivamente reso entro il procedimento ex art.17 d.lgs. n.124/04 non è quindi un’applicazione analogica della fattispecie di decadenza, né può prospettarsi alcuna fondata questione di legittimità costituzionale: la fattispecie decadenziale discende dalla sola applicazione dell’art.22 d.l. n.7/70, senza alcun rilievo dell’a