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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2006

Cassazione n. 31100/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06NX30V ) nato il 05/01/2006 avverso la sentenza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06NX30V ) nato il 05/01/2006 avverso la sentenza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31100/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris