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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26463/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43267/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ciati-riferftrrento-inntaate con riferimento sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo - di tal che il motivo risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito -, sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43267/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ciati-riferftrrento-inntaate con riferimento sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo - di tal che il motivo risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito -, sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M