CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 21513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28466 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– Cassa di Risparmio di Genova, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso la quale sonodomiciliati; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella predetta qualità,rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono domiciliati; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA]Lorenzo, rappresentatoe difeso dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], M elchiodi F ulvio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA] SE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ; intimati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 7 86/2020 depositata il 24marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati dall'attività di un dipendente della banca, [OSCURATO:PERSONA], il quale― è stato dedotto ― aveva effettuato plurime operazion i sui conti intestati agli attoriin mancanza di unaloro autorizzazione, con ciò determinando consistenti ammanchi. La banca si è costituita in giudizio, contestando le richieste degli Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 attori e ottenendo di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA].,e i soggetti beneficiari dei versamenti dedotti in giudizio. In esito all’istruttoria, il Tribunale, accertata la falsità di gran parte delle sottoscrizioni disconosciute da Scaglia, ha condannato la banca al risarcimento del danno in favore degli attorilimitatamente alla somma di euro 329.000,00; ha condannato i terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, alla restituzione , in favore degli attori ― che avevano esteso la loro domanda nei confronti dei predetti ― delle somme, rispettivamente, di euro 760.000,00 e di euro 500.000,00 , accreditate suiloro conti; ha condannato le terze chiamate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarinaLovera alla restituzione , in favore della banca, di altri importi , pari rispettivamente ad euro 24.000, 00, 20.000,00 e 50.000,00; ha condannato la banca e Piovani al risarcimento del danno in favore della terza chiamata Lovera; ha disatteso le altre domande. 2. ― A fronte dei diversi appelli proposti contro la sentenza di primo gradoda [OSCURATO:PERSONA],da [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale di Milano ha reso sentenza con cui : ha dichiarato inammissibili le domande subordinate proposte da Lu igi Scaglia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi, insieme alla stessa [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto le domande subordinate proposte dalla bancacontro i predetti Bertola, Serafini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] risarcimento dei danni nella complessiva somma di euro 1.330.000,00, oltre rivalutazione e interessi; ha accolto l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 [OSCURATO:PERSONA] , disponendo che sulla somma di euro 50.000,00, da portare in compensazione con la maggior somma di euro 342.050,00, non andasserocalcolati interessi. In sintesi, e per quanto qui rileva, la Corte di appello ha ritenuto che ledomande propost e da Scaglia e Busisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Bertola e Serafini fossero inammissibili, in quantotardive, essendo state spiegate oltre la prima udienza di trattazione; ha ritenuto sussistente la responsabilità della banca per le condotte illecite poste in essere da Piovani, stante il nesso di occasionalità necessaria esistente tra le medesime e le incombenze assegnate dalla banca stessa alsuo dipendente; ha escluso che si configuras s e un concorso colpos o dei clienti nella produzione del danno occorso; ha co nferito rilievo all’accoglimento, con sentenza non ancora passata in giudicata, della querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Busisi nei confronti di dichiarazionia firma del primo con cui si era dato atto che i prelievi , operati dai conti, oggetto di contestazione, servivano per «necessità di cassa a fronte di pagamenti relativi» all’ attività dello stesso (dichiarazione cui il Tribunale aveva conferito valore confessorio, tale da preludere alcun ulteriore accertamento circa l’imputabilità del prelievo a Piovani); ha conseguentemente rilevato che, essendo le dette dichiarazioni inutilizzabili in quanto false, i prelievi effettuati sui conti dei nominati Scaglia e Busisicon firme apocrife costituivano « fonte di responsabilità per la banca, essendo stati posti in essere illegittimamente dal Piovani nello svolgimento della sua attività di dipendente»: di qui la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 1.330.000,00; con riguardo alle domande subordinate spiegate dall’istituto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Bertola e Serafini(per importi che sarebbero affluiti sui conti degli stessi,e corrispondenti alle somme oggetto degli illeciti prelievi operati in danno di [OSCURATO:PERSONA]) la Corte , dopo aver escluso che l’esistenza di rimesse prive di titolo fosse pacifica in causa, Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 ha ritenuto che la banca non avesse fornito la prova che sui conti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Bertola e Serafini fossero stati «effettuati nel corso del rapporto accrediti non corrispondenti a somme dovute ai correntisti». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano,pubblicata il 24 marzo 2020, facendo valere cinque motivi di ricorso. Resistono con controricorso le parti indicate in epigrafe.Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo mo t ivo oppone la nullità del procedimento e della sentenza. Si lamenta che la Corte di appello abbia escluso ricorressero i presuppostiper la sospensione del processo con riguardo al giudizio d i falso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: giudizio che, al momento della decisione impugnata,risultava essere stato definito con sentenza della Corte di appello di Genova suscettibile di impugnazione per cassazione. Si assume che in tal modo il Giudice distrettuale av eva mancato di applicare la sospensione necessaria imposta dall’art. 355 c.p.c. per il caso in cui la querela di falso venga proposta in appello. Si aggiunge che la sospensione era tanto più necessaria in considerazione della persistente pendenza del giudizio di querela di falso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 25 m arzo 2014 , con riferimento al qualeera stata resa, da parte della Corte di appello d i Milano, una pronuncia che non si era dedotto essere passata in giudicato(e che quindi, al pari della prima, doveva ritenersi ricorribile per cassazione). Col secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento. Viene lamentato che la Corte di appello, pur avvertita del fatto che non costituiva res iudicata la sentenza della Corte d i Genova, riferita ai documenti che riconoscevano la legittimità dei prelievi (quelli di euro 760.000,00 ed euro 100.000,00, dell' 11 luglio 2002, e quellodi euro 500.000,00, del 26 settembre 2002 ) , abbia poi Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 svolto una disamina delle risultanze del processo relativa al falso«per far propria la provvisoria statuizione dellaCorte di appello di Genova» che aveva disconosciuto l’autenticitàdelle dette dichiarazioni. I due motivi sono infondati. Occorre dare atto che risulta passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva pronunciato sulla querela di falso introdotta da Scaglia e Busisi: infatti, questa Cortedi legittimità, con ordinanza n. 4013 del 14 febbraio 2024, ha respinto il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Giudice del distretto ligure. Con riguardo a tale profilo il motivo si profila dunque inammissibile per sopravvenuto venir meno della materia controversa , e quindi dell’interesse a ricorrere. Il motivo era comunque all’origine privo di fondamento. Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass. 29 marzo 2023, n. 8885; Cass. 4 gennaio 2019, n. 80 ; Cass. Cass. 3 novembre 2017, n. 26251 ). Tale regola trova applicazione anche nel caso in cui la sospensione sia disposta dalla corte di appello per l’intervenuta proposizione della querela di falso, giusta l’art. 355 c.p.c.;ciò è quanto è avvenuto nella presente causa : con ordinanza del 14 maggio 2014 il giudizio di gravame è stato infatti sospeso in ragione Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 delle que r ele di falso proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da Scaglia e Busisi. Pure nell’ipotesi di querela di falso la sospensione, una volta intervenuta la pronuncia,è meramente facoltativa. Questa Corte ha in proposito rilevato che nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudiceha la facoltàdi disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c. (Cass. 16 maggio 2017, n. 12035 ): solo la facoltà , va sottolineato, non l’obbligo. Sostanzialmente, tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, overicorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 c.p.c.. La Corte territoriale, dunque, ben poteva decidere la causa devoluta alla sua cognizione conformandosi all a sentenz a res a dalla Corte di appello di Genova, ancorché la stess a non fosse passata in giudicato.Lo stesso discorso vale, naturalmente , per la pronuncia della Corte di Milano, afferente la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in ragione di quanto sopra osservato è erroneo l’assunto della banca per cui la pendenza di tale giudizio imponesse la sospensione del gravame cui ha messo capo la sentenza impugnata. 2. ― Col terzo motivo è prospettata la motivazione inesistente, in quanto apparente, con riferimento alla domanda di indebito proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] M arenghi e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che la Corte di appello avrebbe prima aderito senza riserve alla ricostruzione testimoniale circa l'esistenza di un collegamento tra il Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 prelievo di euro 500.000,00 dal conto di Scaglia e Busisi ed il versamento sul conto di Maren gh i e [OSCURATO:PERSONA] e poi negato che il passaggio di somme fosse avvenuto. Il quarto mezzo oppone la motivazione inesistente, in quanto apparente, con riferimento alla domanda di indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e R osa [OSCURATO:PERSONA] . Si deduce che l'affermazione, contenuta nella sentenza, per cui non vi sarebbe prova che la somma di euro 760.000,00 versati sul conto di Bertola provenissero dai conti diScaglia, si porrebbe in contraddizione con la ricostruzione dei fatti fornita da una persona assunta a sommari e informazioni della polizia tributaria di Milano. I due motivi sono inammissibili. Essi investono la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda proposta in via subordinata dalla banca, e intesa ad ottenere la ripetizione delle somme che, in tesi, sarebbero state riversate sui conti delle parti sopra indicate a seguito degli illeciti prelievi operati da Piovani ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due mezzi di censura non si mostrano aderenti alla decisione impugnata e riflettono, per tale ragione, doglianzenon riconducibili alla previsione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). La ricorrente, infatti,omette di considerare che, secondo la Corte di merito, la domanda di ripetizione non poteva essere accolta in considerazione della mancata provache sui conti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Bertola e Serafini e r ano stati « effettuati nel corso del rapporto accrediti non corrispondenti a somme dovute ai correntisti». La decisione impugnata si fonda, cioè, non sulle dubbie evidenze delle intercorse movimentazioni, ma sulla mancata prova (che incombeva sulla banca) quanto al fatto che le giacenze presenti sui conti risultassero al i mentate da accrediti cui gli indicat i correntisti non avevano diritto. Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 Anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, la denunciata contraddittorietà comunque non si ravvisa. E’ sufficiente osservare, in proposito, quanto segue. Riguardo a lla pos izione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],la Corte di merito non ha affatto basato la decisione sulla deposizione richiamata col terzo motivo: ha solo evocato la testimonianza resa nel giudizio di falso per dar conto del rapporto di occasionalità necessaria su cui doveva fondarsi la responsabilità della banca; ed è significativo, in proposito , che il Giudice del gravame riferisca la testimonianza al prelievo dal conto degli Scaglia e al versamento solo «apparente» (cfr. pag. 62 della sentenza impugnata) sul conto dei [OSCURATO:PERSONA].Ancora meno consistente è l’argomento speso col quarto motivo di ricorso: occorre infatti considerare che la Corte di appello, nel richiamato contesto motivazionale segnato dal nesso di occasionalità necessaria, ha evocato , in via generale, una serie di risultanze istruttorie, senza prendere specificamente in esame il brano trascritto dalla ricorrente a pagg. 33 s. del suo ricorso (brano che, oltretutto, sull a ricostruzi one dell’accaduto pare veicola re mere supposizionidel teste). 3. ― Col quinto motivo si prospetta l’ inesisten za della motivazione, in quanto apparente, con riguardo al concorso di colpa nella causazione del danno da parte di [OSCURATO:PERSONA] eIginia Busisi. Ad essere censurataè l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui il concorso di colpa doveva essere escluso in ragione del rapporto fiduciario esistente tra la banca e il cliente. Si sostieneche le condotte poste in essere dai clienti della banca e la completa omissione di un controllo s ull'operato di Piovani , nonostante la tempestiva informativa dell'istituto sulle operazioni effettuate sul conto, delineavano un contributo causale della negligenza degli attori nel prodursi del danno lamentato. Il motivo è infondato. La ricorrente non fa questione di una vi olazione e falsa Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 applicazionedi norma giuridica, ma di un vizio motivazionale. Sul punto la Corte di appello ha osservato che, in definitiva, il supposto concorso dei correntisti nella causazione del danno doveva escludersi in quanto q uest'ultimo era « interamente ascrivibile alla condotta illecita del dipendente, idonea,per gli artifici che l'[avevano] caratterizzataad interrompere qualsiasi nesso causale ». Rammentato che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), è da osservare che l’argomentare della Corte di appello non si colloca al di sotto della soglia suddetta: è da escludere, in particolare, che ricorra la fattispecie della motivazione apparente, per tale dovendosi intendere solo la motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). 4. ― Il ricorso è respinto. 5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ogni parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 27.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, Sez. I–RG 28466/2020 camera di consiglio31.5.2024 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della