CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29736/2020 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. –ricorrenti – Oggetto:cartella di paga- mento –amministrazione straordinaria –insinuazione al passivo -condizioni contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](P.E.C.: chianura.gaetano@avvocati- bari.legalmail.it), elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] con sede in Roma, largoAngelo Fochetti n. 29; –controricorrente– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del Lazio n.894/5/2020, depositata in data 17 /0 2 /202 0 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 894/5/2020accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inamministrazione straordinaria contro la [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Roma n. 2359/40/2017 di rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, avente ad oggetto la cartella di pagamento per II.DD.e IVA relative agli anni di imposta 2005 e 2006. 2. La cartella di pagamento veniva emessa sulla base di iscrizione a ruolo straordinaria, ex art. 15 - bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602 per sommederivanti da tre pregressi avvisi di accertamento, ed era noti- ficataalla società sottoposta alla procedura di amministrazione straor- dinariadelle grandi imprese in istato di insolvenza. 3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo , ritenendo legittima la notificazione della cartella di pagamento, in quanto non costituenteatto di esecuzione forzata nei confronti della contribuente sottopostaad a mministrazione straordinaria. 4.Il giudice di secondo grado accoglieva l’appello dell’amministrazione straordinaria, annullando la cartella di pagamento impugnata, rite- nendoche fosse prodromica all’instaurazione di una procedura esecu- tiva,inibita nei confronti di una societ à̀ ammessa a procedura concor- suale. Inoltre , riteneva che, ai fini della insinuazione al passivo della società̀in a mministrazione straordinaria, fosse sufficiente l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto all’Amministrazione finanziaria. Ne derivava, infine, che l’aggio preteso dall’Agente della riscossione era ingiustifi- cato. 5.Avverso la sentenza d’appello l ’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossionehanno proposto un unico ricorso per Cassazione, affidato a tremotivi, cui replica la contribuente con controricorso . Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato con- clusioni scritte, con cui chiede l’accoglimento del primo motivo di ri- corso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione dell'art. 25, d.P.R. n.602/1973,la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 48, d.lgs. 8.7.1999,n. 270 e dell'art. 33, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 112 da parte del giudice,per non aver considerato che la possibilit à̀ di insinuazione al passivosulla base della sola iscrizione a ruolo non preclude la possibi- litàdi emissione di una cartella di pagamento, in quanto essa non ha naturadi atto di esecuzione forzata. 2.Il motivo è fondato. 2.1.Per condivisa interpretazione giurisprudenziale, l a cartella di pa- gamentonon incorre nel divieto di cui all’art. 51 l. fall. (ora art. 150 c.c.i.i.),ripreso dall’art. 48, d.lgs. 270/1999, in quanto atto assimila- bileal titolo esecutivo e al precetto e, come tale, non qualificabile come attoespropriativo ( v. Cass. Sez. 5 , n. 3923 del 2025 , conforme a Cass. Sez.5, n. 5637 del 2024). 2.2. Ne deriva che l a possibilit à̀ di insinuazione al passivo sulla base delsolo ruolo, anche senza la previa notificazione della cartella di pa- gamento, in ragione della informatizzazione dell’Amministrazione fi- nanziaria(v. Cass. Sez. 6 - 1, n. 2732 del 2019 ; Cass. Sez. 1 , n. 31190 del2017) non costituisce motivo idoneo a dichiarare l’ illegittimit à̀ della cartellastessa. [OSCURATO:PERSONA] osserva che a pag. 17 e segg. del controricor so si invoca l’applicazionedei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, ma si trattadi prospettazioni generiche a fronte del diritto del creditore, at- traversol’agente della riscossione, di porre in esecuzione il proprio cre- dito. Apag. 18 del controricorso si deduce anche la violazione dell’art. 1 del 1°Protocollo di emendamento della CEDU , quale parametro interposto ai fini dell’art. 117 Cost ., per valutare la costituzionalità delle norme interne, per aver compresso indebitamente la sfera patrimoniale del contribuente. Ancora,quanto agli effetti pregiudizievoli, ci si duole del l’obbligo di cor- rispondere gli interessi moratori che non sarebbero decorsi in man- canzadi notifica della cartella e decorso dei 60 gg senza pagamento . Tuttavia,il debitore ha l’obbligo del pagamento del debito , certo , li- quido ed esigibile e gli interessi sono la naturale remunerazione del ritardonel pagamento . Irrilevante è poi la mera difesa in cui la controricorrente smentisce l’Amministrazionefinanziaria circa il pericolo di incorrere in decadenze (pag. 25 e segg. del controricorso ) , dal momento che l’esercizio del dirittodi credito è rimesso al creditore indipendentemente dal suddetto profilo. Né è dedotto il profilo dell’abuso del diritto. Il profilo fallimentare è distintoda quello tributario. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo,formulato in via subordinata in relazione all’ art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., relativo alla dedotta v iolazione degli artt. 15 - bis d.P.R.n.602/73 e 21 d.lgs. n.546/1992. 4.Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano , ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione dell'art.117 d.lgs. n.112/99 da parte del giudice in riferimento al capo della sentenza in cui afferma: « tra l’altrol’emissione della cartella comporta anche l’iscrizione a ruolo del relativo compenso spettante all’agente della riscossione (…) privo di giustificazione non potendo proseguire per quanto sopra esposto la cartellail fine proprio previsto dalla normativa vigente » . 5. Anche i l suddetto motivo è assorbito dalle argomentazioni sopra svolte, in quanto l a conferma dell’emissione della cartella di paga- mento,per effetto dell’accoglimento del primo motivo, reca con sé pure l’aggiospettante al concessionario. 6.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioin diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al pro- filoe per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnat