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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20827/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Letta la memoria depositata dal Ministero deREconomia e delle Finanze, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce con provvedimento del 17 novembre - 27 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 6 dicembre 2015 al 30 gennaio 2016 ed agli arresti domiciliari fino al 18 luglio 2016, in relazione alle accuse di concorso esterno ad associazione mafiosa, quale assessore al Comune di Parabia con delega ai servizi sociali, avendo, secondo l'accusa, assicurato utilità al sodalizio criminale operante anche nel territorio di quel comune, in cambio di sostegno alle elezioni amministrative del maggio 2015.

Accuse da cui era stato assolto con la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 ottobre 2021, passata in giudicato.

2. La Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di assoluzione aveva ritenuto i comportamenti del ricorrente insufficienti a configurare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma corrispondenti invece alla fattispecie di cui all'art. 416 ter cod.pen. (scambio elettorale politico mafioso) così come ora configurata, in quanto egli accettò la promessa di procurare voti formulata da appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen., in cambio di utilità per il sodalizio criminale, per cui ha ritenuto che il ricorrente aveva tenuto intenzionali rapporti con sodalizi criminali di stampo mafioso.

3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la ritenuta relazione con l'associazione e la promessa dei voti.

In particolare, il ricorrente, evidenzia che una attenta lettura dei colloqui utilizzati e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e che nessun accordo illecito era emerso con il clan Giannelli.

Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 4.La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

3. Quanto alla regola di giudizio che il Giudice del merito deve osservare per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, devono essere valutati tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). 4.Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 c.p.p., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). 5.Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

6. Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).

7. Alla stregua di tali principi, deve affermarsi che la doglianza proposta non è tra quelle che è possibile introdurre nel giudizio di legittimità, in quanto con la stessa si è censurato esclusivamente il criterio di apprezzamento delle circostanze di fatto acquisite al procedimento del giudizio per riparazione, che rimane di stretta competenza del giudice del merito.

Il ricorrente in effetti si è limitato a contestare la valutazione, in termini di condotta dolosa, del proprio comportamento, che il provvedimento impugnato ha riscontrato.

La Corte di appello, nell'esercizio dei poteri di apprezzamento dei fatti, ha valorizzato le risultanze istruttorie, riportate alla pagina 60 della sentenza di assoluzione, nella quale aveva trovato conferma che « [...] il fatto che il corrispettivo per l'opera del Provenzano in favore dei suoi amici mafiosi fosse rappresentato dai voti di costoro si legge nella seguente conversazione captata, in cui è palese il rapporto di natura sinallagmatica instauratosi tra le parti, andato in crisi proprio per l'inefficienza nell'inadempimento dimostrata da contraente "istituzionale", il quale a quanto pare, era la parte che ne traeva maggiore beneficio».

Inoltre, si è attribuita rilevanza alla trascrizione dell'intercettazione di una conversazione tra due associati, che prendono atto della situazione di contrasto sorto con il ricorrente, ritenuto inadempiente rispetto alle richieste di favori, discutono di voti, che si danno alla persona e non al partito, e svolgono considerazioni su di una espressione attribuita al Provenzano, relativa alla perdita di un Santo in Paradiso, perché dalla stessa avrebbe avuto da perdere lo stesso Provenza no.

Da tali fatti storici, dunque, la Corte territoriale ha tratto il convincimento che il ricorrente avesse intrattenuto consapevolmente rapporti con il sodalizio criminale di stampo mafioso, allo scopo di ottenere vantaggi elettorali; condotta che la Corte territoriale qualifica in termini di dolo.

Tale giudizio non è sindacabile in questa sede in quanto, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 Rv. 285504 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (dep. 2004) Rv. 229368 - 01).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e della Finanza nella misura indicata in dispositivo, ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dal Ministero deREconomia e delle Finanze, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce con provvedimento del 17 novembre - 27 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 6 dicembre 2015 al 30 gennaio 2016 ed agli arresti domiciliari fino al 18 luglio 2016, in relazione alle accuse di concorso esterno ad associazione mafiosa, quale assessore al Comune di Parabia con delega ai servizi sociali, avendo, secondo l'accusa, assicurato utilità al sodalizio criminale operante anche nel territorio di quel comune, in cambio di sostegno alle elezioni amministrative del maggio 2015. Accuse da cui era stato assolto con la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 ottobre 2021, passata in giudicato. 2. La Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di assoluzione aveva ritenuto i comportamenti del ricorrente insufficienti a configurare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma corrispondenti invece alla fattispecie di cui all'art. 416 ter cod.pen. (scambio elettorale politico mafioso) così come ora configurata, in quanto egli accettò la promessa di procurare voti formulata da appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen., in cambio di utilità per il sodalizio criminale, per cui ha ritenuto che il ricorrente aveva tenuto intenzionali rapporti con sodalizi criminali di stampo mafioso. 3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la ritenuta relazione con l'associazione e la promessa dei voti. In particolare, il ricorrente, evidenzia che una attenta lettura dei colloqui utilizzati e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e che nessun accordo illecito era emerso con il clan Giannelli. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 4.La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). 3. Quanto alla regola di giudizio che il Giudice del merito deve osservare per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, devono essere valutati tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). 4.Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 c.p.p., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). 5.Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 6. Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218). 7. Alla stregua di tali principi, deve affermarsi che la doglianza proposta non è tra quelle che è possibile introdurre nel giudizio di legittimità, in quanto con la stessa si è censurato esclusivamente il criterio di apprezzamento delle circostanze di fatto acquisite al procedimento del giudizio per riparazione, che rimane di stretta competenza del giudice del merito. Il ricorrente in effetti si è limitato a contestare la valutazione, in termini di condotta dolosa, del proprio comportamento, che il provvedimento impugnato ha riscontrato. La Corte di appello, nell'esercizio dei poteri di apprezzamento dei fatti, ha valorizzato le risultanze istruttorie, riportate alla pagina 60 della sentenza di assoluzione, nella quale aveva trovato conferma che « [...] il fatto che il corrispettivo per l'opera del Provenzano in favore dei suoi amici mafiosi fosse rappresentato dai voti di costoro si legge nella seguente conversazione captata, in cui è palese il rapporto di natura sinallagmatica instauratosi tra le parti, andato in crisi proprio per l'inefficienza nell'inadempimento dimostrata da contraente "istituzionale", il quale a quanto pare, era la parte che ne traeva maggiore beneficio». Inoltre, si è attribuita rilevanza alla trascrizione dell'intercettazione di una conversazione tra due associati, che prendono atto della situazione di contrasto sorto con il ricorrente, ritenuto inadempiente rispetto alle richieste di favori, discutono di voti, che si danno alla persona e non al partito, e svolgono considerazioni su di una espressione attribuita al Provenzano, relativa alla perdita di un Santo in Paradiso, perché dalla stessa avrebbe avuto da perdere lo stesso Provenza no. Da tali fatti storici, dunque, la Corte territoriale ha tratto il convincimento che il ricorrente avesse intrattenuto consapevolmente rapporti con il sodalizio criminale di stampo mafioso, allo scopo di ottenere vantaggi elettorali; condotta che la Corte territoriale qualifica in termini di dolo. Tale giudizio non è sindacabile in questa sede in quanto, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 Rv. 285504 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (dep. 2004) Rv. 229368 - 01). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e della Finanza nella misura indicata in dispositivo, ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal
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