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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 09870/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 30988/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono, per un verso, manifestamente infondati (il reato, commesso il 27/11/2015, si è prescritto dopo sette anni e sei mesi, il 27/05/2023, ossia dopo la sentenza di secondo grado, e non prima di essa, come sostenuto dalla ricorrente) e, per altro verso, formulati in modo del tutto generico, tanto da essere del tutto inidonei a scalfire una motivazione esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (pagg. 4-6 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 marzo 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 30988/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono, per un verso, manifestamente infondati (il reato, commesso il 27/11/2015, si è prescritto dopo sette anni e sei mesi, il 27/05/2023, ossia dopo la sentenza di secondo grado, e non prima di essa, come sostenuto dalla ricorrente) e, per altro verso, formulati in modo del tutto generico, tanto da essere del tutto inidonei a scalfire una motivazione esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (pagg. 4-6 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.
Sentenza Cassazione n. 09870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris