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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44689/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha riformato, su appello della sola parte civile, la sentenza 10 novembre 2015 del c...l Tribunale di Genova(ha condannato l'odierna ricorrentevrisarcimento danni da liquidarsi in separata sede e al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile appellante.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, NATUZZI Simona.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità delle notifiche effettuate perché consegnate a difensore ormai revocato per effetto delle nomine allegate al ricorso e depositate in data 16 ottobre 2019 e 24 gennaio 2020.

2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge affermando che l'appropriazione indebita non sussisterebbe perché l'imputata non aveva potuto restituire i beni mobili alla persona offesa per un'impossibilità di tipo economico- logistico in conseguenza dell'elevato costo conseguente allo smontaggio e al trasporto da Genova a Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, anche a volere qualificare alla stregua di nomina implicita la presentazione da parte di soggetto qualificatosi come difensore di una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, assorbente risulta il profilo che gli atti richiamati recano data di deposito successiva alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e quindi non avrebbero potuto determinare la necessità di nuova notifica al difensore di fiducia.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

La ricorrente oppone quale impedimento il carattere meramente oneroso della condotta cui comunque era contrattualmente obbligata e non indica alcun profilo tale da determinare l'oggettiva inesigibilità della condotta medesima.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha riformato, su appello della sola parte civile, la sentenza 10 novembre 2015 del c...l Tribunale di Genova(ha condannato l'odierna ricorrentevrisarcimento danni da liquidarsi in separata sede e al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile appellante. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, NATUZZI Simona. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità delle notifiche effettuate perché consegnate a difensore ormai revocato per effetto delle nomine allegate al ricorso e depositate in data 16 ottobre 2019 e 24 gennaio 2020. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge affermando che l'appropriazione indebita non sussisterebbe perché l'imputata non aveva potuto restituire i beni mobili alla persona offesa per un'impossibilità di tipo economico- logistico in conseguenza dell'elevato costo conseguente allo smontaggio e al trasporto da Genova a Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, anche a volere qualificare alla stregua di nomina implicita la presentazione da parte di soggetto qualificatosi come difensore di una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, assorbente risulta il profilo che gli atti richiamati recano data di deposito successiva alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e quindi non avrebbero potuto determinare la necessità di nuova notifica al difensore di fiducia. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. La ricorrente oppone quale impedimento il carattere meramente oneroso della condotta cui comunque era contrattualmente obbligata e non indica alcun profilo tale da determinare l'oggettiva inesigibilità della condotta medesima. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembr
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