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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 20904/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30 E

34. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Genova via Dante n.2/102 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 00856930102, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l ’avv o catura del Ric. 2021 n.12683sez.

M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -2- Comune via Garibaldi n. 9 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre n.8/16 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo n. 12 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AVV.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 00627150105, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] 08037550962; -intimati - avverso la sentenza n. 161/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] 30 e 34 [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che ha accolto parzialmente Ric. 2021 n.12683sez.

M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -3- l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale.

2. Le seguenti parti hanno resistito con controricorso: Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Comune di Genova; QBE insurance, [OSCURATO:PERSONA].

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile per tardività.

Risulta infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata notificata a mezzo PEC in data 26.02.2021, con conseguente scadenza del termine breve per l’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC solamente in data 30.04.2021, quindi oltre il termine di legge.

Il ricorrente sostiene che la sentenza non sarebbe stata validamente notificata, in quanto la notificazione è stata eseguita con l’invio della PEC da uno solo dei due difensori dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori che avrebbero avuto mandato congiunto.

L’osservazione, oltre che irrilevante, è infondata: infatti, la procura ai difensori dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportata nel corpo del controricorso di questi ultimi, non contiene una inequivoca manifestazione di volontà di Ric. 2021 n.12683sez.

M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -4- conferire il mandato congiuntamente ai due patrocinatori, di talché lo stesso deve considerarsi disgiunto.

Del pari irrilevante è che la sentenza non sia stata notificata anche ad istanza del Comune di Genova, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione.

Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. Le parti costituite hanno tutte presentato memorie insistendo nelle rispettive richieste. 4.In particolare il condominio ricorrente ha ribadito con la memoria che la notificazione non era validamente eseguita perché effettuata solo da uno dei due difensori il cui mandato era congiunto e che, trattandosi di cause scindibili, il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo quantomeno nei confronti del Comune.

5. Con riferimento al mandato deve ribadirsi quanto evidenziato nella proposta.

Con riferimento alla dedotta scindibilità delle cause deve osservarsi che, nella specie si è in presenza quantomeno di un’ipotesi di litisconsorzio processuale, sicché trova applicazione il seguente principio di diritto: Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine Ric. 2021 n.12683sez.

M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -5- esplica effetto nei confronti di tutte le parti ( Sez. 3 , Ord. n.14722 del 2018 ).

In conclusione, la notifica della sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata validamente effettuata a mezzo pec in data 25 febbraio 2021 e il termine breve decorreva per il Condominio ricorrente nei confronti di tutte le controparti e , pertanto, il ricorso per cassazione è tardivo essendo stato notificato a mezzo pec il 30 aprile 2021, ovvero oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, secondo comma,c.p.c.

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il Condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità così liquidate: in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] € 4000,00oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, e la ulteriore somma di € 2000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% e ulteriori oneri per la discussione della istanza di sospensione degli effetti della sentenza provvisoriamente esecutiva, svoltasi innanzi alla Corte d'appello ex art. 373 cod.proc.civ; in favore del Comune di Genova €4000,00oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;in favore di QBE I nsurance srl € 4000 ,00 oltre Ric. 2021 n.12683sez.

M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -6- alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge ; in favore di [OSCURATO:PERSONA] €4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30 E 34. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Genova via Dante n.2/102 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 00856930102, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l ’avv o catura del Ric. 2021 n.12683sez. M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -2- Comune via Garibaldi n. 9 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre n.8/16 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo n. 12 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AVV.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 00627150105, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] 08037550962; -intimati - avverso la sentenza n. 161/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] 30 e 34 [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che ha accolto parzialmente Ric. 2021 n.12683sez. M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -3- l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale. 2. Le seguenti parti hanno resistito con controricorso: Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Comune di Genova; QBE insurance, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile per tardività. Risulta infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata notificata a mezzo PEC in data 26.02.2021, con conseguente scadenza del termine breve per l’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC solamente in data 30.04.2021, quindi oltre il termine di legge. Il ricorrente sostiene che la sentenza non sarebbe stata validamente notificata, in quanto la notificazione è stata eseguita con l’invio della PEC da uno solo dei due difensori dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori che avrebbero avuto mandato congiunto. L’osservazione, oltre che irrilevante, è infondata: infatti, la procura ai difensori dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportata nel corpo del controricorso di questi ultimi, non contiene una inequivoca manifestazione di volontà di Ric. 2021 n.12683sez. M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -4- conferire il mandato congiuntamente ai due patrocinatori, di talché lo stesso deve considerarsi disgiunto. Del pari irrilevante è che la sentenza non sia stata notificata anche ad istanza del Comune di Genova, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione. Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Le parti costituite hanno tutte presentato memorie insistendo nelle rispettive richieste. 4.In particolare il condominio ricorrente ha ribadito con la memoria che la notificazione non era validamente eseguita perché effettuata solo da uno dei due difensori il cui mandato era congiunto e che, trattandosi di cause scindibili, il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo quantomeno nei confronti del Comune. 5. Con riferimento al mandato deve ribadirsi quanto evidenziato nella proposta. Con riferimento alla dedotta scindibilità delle cause deve osservarsi che, nella specie si è in presenza quantomeno di un’ipotesi di litisconsorzio processuale, sicché trova applicazione il seguente principio di diritto: Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine Ric. 2021 n.12683sez. M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -5- esplica effetto nei confronti di tutte le parti ( Sez. 3 , Ord. n.14722 del 2018 ). In conclusione, la notifica della sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata validamente effettuata a mezzo pec in data 25 febbraio 2021 e il termine breve decorreva per il Condominio ricorrente nei confronti di tutte le controparti e , pertanto, il ricorso per cassazione è tardivo essendo stato notificato a mezzo pec il 30 aprile 2021, ovvero oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, secondo comma,c.p.c. 6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il Condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità così liquidate: in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] € 4000,00oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, e la ulteriore somma di € 2000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% e ulteriori oneri per la discussione della istanza di sospensione degli effetti della sentenza provvisoriamente esecutiva, svoltasi innanzi alla Corte d'appello ex art. 373 cod.proc.civ; in favore del Comune di Genova €4000,00oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;in favore di QBE I nsurance srl € 4000 ,00 oltre Ric. 2021 n.12683sez. M2 - ud. 10 -0 6 - 2022 -6- alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge ; in favore di [OSCURATO:PERSONA] €4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib