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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 31770/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza emessa in data 5 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 6 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto e euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, perché giudicato colpevole dei reati di cui al capo a) dell'imputazione, ex art. 44 lett. b) DPR 380/2001, e al capo b), ex artt. 93, 94, 95 DPR 380/2001 (accertati in Messina, in data 15 marzo 2017).

2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) ,Violazione ed erronea applicazione dell'art. 178 comrna 1 lett. c) cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha ignorato le conclusioni scritte tempestivamente depositate dall'imputato, violando il suo diritto alla partecipazione al procedimento penale.

Tali conclusioni sono state inviate nei termini previsti tramite pec, come opportunamente prescritto dal protocollo d'intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Messina e l'Ordine degli Avvocati di Messina per far fronte all'emergenza da Covid-19, e pertanto dovevano essere oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito; 2) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ed erronea valutazione dei fatti contestati e delle prove desunte in giudizio.

In particolare, in sentenza è stato ritenuto che la casa mobile oggetto dell'imputazione fosse ancorata al terreno, quando nessun ancoraggio .è mai stato riscontrato; inoltre, si è affermato che il manufatto fosse destInato a soddisfare durature esigente abitative, quando invece lo stesso era privo di servizi igienici o di allacci al sistema elettrico, fognario o idraulico.

Ancora, secondo i giudici il ricorrente si sarebbe limitato a presentare al Genio Civile di Messina una richiesta di rettifica, quando agli atti è stata allegata la CIL protocollata in data 27/04/2018 relativa allo svolgimento dei lavori, che non erano oggetto di autorizzazione preventiva ma costituivano attività di edilizia libera; 3) Inosservanza e/o erronea applicazione del DPR 380/2001 per insussistenza dei reati di cui all'art. 44 lett. b) ed artt. 93, 94 e 95 DPR 380/2001, considerato che la natura di veicolo, dotato di targa e libretto di circolazione, della casa mobile consentivano al ricorrente il posizionamento temporaneo per 6 mesi del bene.

Inoltre, essendo il veicolo costruito in polistirene, risulta estremamente leggero e di conseguenza non era necessaria alcuna autorizzazione antisismica, non potendo causare danni a cose e persone.

Anche richiamando la normativa regionale « Pf3, in materia (L.R. n. 16/2016) f è da escludere l'obbligo di dotarsi di preventiva autorizzazione o titolo abitativo per tutte quelle strutture che risultavano ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, e rimovibili, con uso temporaneo e precario non superiore a sei mesi, come senza dubbio era quella del ricorrente; 4) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen. per insussistenza del reato previsto e punito dall'art. 44 del DPR 380/2001, dovendosi escludere la punibilità per errore sulla norma extrapenale, considerato che manca nel caso di specie l'elemento soggettivo del reato, vista la confusa normativa extrapenale applicabile in materia edilizia, considerati i numerosi testi di legge che avrebbero dovuto essere conosciuti; 5) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e 62-bis cos. pen. considerato che la pena applicata al ricorrente appare eccessiva e sproporzionata se rapportata all'entità dei fatti a lui contestati.

Non si comprende difatti né lo scostamento dal minimo edittale, né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato e va accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

1.1. E' stato infatti precisato che nella disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr. Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 03/02/2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01).

2. Orbene nel caso di specie le conclusioni, che risultano essere state spedite all'indirizzo di posta certificata della Corte di appello, non risultano esaminati dai giudici di secondo grado, i quali nulla hanno motivato in ordine alla normativa regionale che veniva evidenziata in tali conclusioni (alle pagg. 4-6) .

Pertanto la sentenza impugnata è affetta da un vizio che è stato tempestivamente dedotto dal ricorrente con il ricorso per cassazione, e pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza emessa in data 5 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 6 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto e euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, perché giudicato colpevole dei reati di cui al capo a) dell'imputazione, ex art. 44 lett. b) DPR 380/2001, e al capo b), ex artt. 93, 94, 95 DPR 380/2001 (accertati in Messina, in data 15 marzo 2017). 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) ,Violazione ed erronea applicazione dell'art. 178 comrna 1 lett. c) cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha ignorato le conclusioni scritte tempestivamente depositate dall'imputato, violando il suo diritto alla partecipazione al procedimento penale. Tali conclusioni sono state inviate nei termini previsti tramite pec, come opportunamente prescritto dal protocollo d'intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Messina e l'Ordine degli Avvocati di Messina per far fronte all'emergenza da Covid-19, e pertanto dovevano essere oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito; 2) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ed erronea valutazione dei fatti contestati e delle prove desunte in giudizio. In particolare, in sentenza è stato ritenuto che la casa mobile oggetto dell'imputazione fosse ancorata al terreno, quando nessun ancoraggio .è mai stato riscontrato; inoltre, si è affermato che il manufatto fosse destInato a soddisfare durature esigente abitative, quando invece lo stesso era privo di servizi igienici o di allacci al sistema elettrico, fognario o idraulico. Ancora, secondo i giudici il ricorrente si sarebbe limitato a presentare al Genio Civile di Messina una richiesta di rettifica, quando agli atti è stata allegata la CIL protocollata in data 27/04/2018 relativa allo svolgimento dei lavori, che non erano oggetto di autorizzazione preventiva ma costituivano attività di edilizia libera; 3) Inosservanza e/o erronea applicazione del DPR 380/2001 per insussistenza dei reati di cui all'art. 44 lett. b) ed artt. 93, 94 e 95 DPR 380/2001, considerato che la natura di veicolo, dotato di targa e libretto di circolazione, della casa mobile consentivano al ricorrente il posizionamento temporaneo per 6 mesi del bene. Inoltre, essendo il veicolo costruito in polistirene, risulta estremamente leggero e di conseguenza non era necessaria alcuna autorizzazione antisismica, non potendo causare danni a cose e persone. Anche richiamando la normativa regionale « Pf3, in materia (L.R. n. 16/2016) f è da escludere l'obbligo di dotarsi di preventiva autorizzazione o titolo abitativo per tutte quelle strutture che risultavano ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, e rimovibili, con uso temporaneo e precario non superiore a sei mesi, come senza dubbio era quella del ricorrente; 4) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen. per insussistenza del reato previsto e punito dall'art. 44 del DPR 380/2001, dovendosi escludere la punibilità per errore sulla norma extrapenale, considerato che manca nel caso di specie l'elemento soggettivo del reato, vista la confusa normativa extrapenale applicabile in materia edilizia, considerati i numerosi testi di legge che avrebbero dovuto essere conosciuti; 5) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e 62-bis cos. pen. considerato che la pena applicata al ricorrente appare eccessiva e sproporzionata se rapportata all'entità dei fatti a lui contestati. Non si comprende difatti né lo scostamento dal minimo edittale, né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato e va accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 1.1. E' stato infatti precisato che nella disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr. Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 03/02/2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01). 2. Orbene nel caso di specie le conclusioni, che risultano essere state spedite all'indirizzo di posta certificata della Corte di appello, non risultano esaminati dai giudici di secondo grado, i quali nulla hanno motivato in ordine alla normativa regionale che veniva evidenziata in tali conclusioni (alle pagg. 4-6) . Pertanto la sentenza impugnata è affetta da un vizio che è stato tempestivamente dedotto dal ricorrente con il ricorso per cassazione, e pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
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