Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 24177/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28285/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 2794 /2 02 1 depositatoi l 21/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 24.12.2019 [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere l’equo indennizzo previsto dalla legge n. 89/01, per la durata irragionevole di una causa civile instaurata nei suoi confronti il 16.9.1985 e definita in sede di giudizio di rinvio con sentenza del 4.5.2018.

La domanda era accolta in sede monitoria, mediante la liquidazione di € 7.200,00, operata in ragione di € 300,00 (400,00 così ridotti in applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-ter) per 24 anni di durata eccedente i complessivi sette anni di cui all’art. 2-bis (rectius, di cui al comma 2-bis dell’art. 2).

L’opposizione ex art. 5 - terlegge cit., che lo stesso ricorrente aveva proposto sul quantum , era respinta dalla Corte d’appello con decreto del 21.9.2021.

Detta Corte riteneva che in base all’art. 2-bis, terzo comma (rectius, comma 1-ter) l egge cit. il moltiplicatore annuo prescelto, sia nel minimo che nel massimo, poteva essere a sua volta ridotto di un terzo (recte, nella specie, a poco meno, ossia da 400,00 a 300,00 euro: n.d.r.) ove l’esito finale del giudizio presupposto fosse stato sfavorevole alla parte istante.

Osservava, quindi, che nella specie la liquidazione effettuata nel decreto ingiuntivo era aderente agli elementi valutativi presi in considerazione dalla disciplina legale, «risultando giustificata alla stregua dell’esito finale del giudizio sfavorevole alla parte, della condotta processuale dalla stessa tenuta che con plurime richieste di rinvio [aveva concorso] ad allungarne i tempi di definizione e, non ultima, della valutazione circa la natura e la rilevanza degli interessi dedotti in causa con riferimento all’attività edilizia posta in essere in violazione della normativa in materia di distanza tra costruzioni dedotta a fondamento dell’avversa pretesa azionata in giudizio, anche alla luce della concreta incidenza su di essi degli sviluppi processuali connessi, dapprima, alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, disposta preliminarmente in appello, e, poi, all’annullamento in cassazione della sentenza di appello di conferma della suddetta» (così, a pagg. 4 e 5 del decreto impugnato).

La Corte distrettuale riteneva, inoltre, che il decreto ingiuntivo opposto fosse immune da censure anche con riguardo alla mancata applicazione, lamentata dall’opponente, dell’incremento del 20% e del 40% consentito dal primo comma dell’art. 2-bis legge cit., non essendo detto aumento destinato ad operare in via automatica, perché oggetto di una mera facoltà e, pertanto, espressione d’un potere discrezionale.

Né, infine, avevano ragion d’essere le doglianze del ricorrente in merito alla riduzione di un terzo dell’indennizzo.

Questi nel giudizio presupposto aveva resistito alla domanda ed era risultato, infine, soccombente, a nulla rilevando le alterne decisioni che si erano susseguite fino alla definizione del processo in sede di rinvio.

Avverso tale ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad un motivo unico, ma articolato in più censure.

Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone, altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

A quest’ultimo resiste, a sua volta, il ricorrente con controricorso.

Il giudizio è stato avviato alla decisione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Priorità logico - giuridica va riconosciuta al ricorso incidentale, in quanto involge l’ammissibilità stessa dell’azione esercitata.

1.1. - Nel denunciare la violazione dell’art. 4 legge n. 89/01, i motivi deducono sotto più profili, vuoi in base al n. 3 (il primo e il secondo) vuoi a stregua del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (il terzo e il quarto), che il procedimento ex lege n. 89/01 soggiace alla sospensione feriale dei termini. prevista dalla legge n. 742/69.

Nella specie, identificato il dies a quo per la proposizione della domanda nel giorno 4.6.2019, data in cui la pronuncia emessa all’esito del giudizio presupposto è divenuta definitiva, applicando la sospensione feriale il termine di cui all’art. 4 legge n. 89/01 sarebbe scaduto il 4.12.2019.

Pertanto, il ricorso, essendo stato presentato alla Corte d’appello il 24.12.2019, sarebbe tardivo e, dunque, inammissibile.

A sostegno, la difesa erariale espone: 1) che il termine di cui all’art. 1 legge n. 742/69 avrebbe natura sostanziale e non processuale; 2) che l'applicabilità ad esso della sospensione feriale, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in considerazione del carattere necessitato del procedimento ex lege n. 89/01, andrebbe rimeditata alla luce della possibilità alternativa di ricorrere alla media-conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10; 3 ) che la riduzione del termine d'impugnazione c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (da un anno a sei mesi, ad opera della legge n. 69/09) comporterebbe l'applicazione della sospensione feriale in taluni casi e non in altri, in ragione della data di acquisita definitività della decisione conclusiva del giudizio presupposto; ed infine, 4) che anche a voler ritenere il termine di cui all’art. 4 legge cit. di natura processuale, la nuova formulazione della legge stessa (per come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12: n.d.r.) prevede l’attivazione di un procedimento monitorio che, per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza, mal si concilia con la sospensione feriale dei termini.

2. - Il ricorso incidentale è infondato sotto ognuno dei suoi aspetti, nessuno dei quali è idoneo a indurre una rimeditazione della costante giurisprudenza di questa Corte suprema.

Secondo cui, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della

1. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere 11 diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della

1. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. ex pluribus, nn. 14493/18, 5423/16 e 5895/09).

La circostanza che la domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/10, comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 legge n. 89/01, impedisca “per una sola volta”, ai sensi dell'art. 5, comma 6, stesso D.Lgs., la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (v.

S.U. n. 17781/13), non muta minimamente i termini della questione.

La media- conciliazione è solo lo strumento per prevenire il giudizio, secondo la logica e la funzione degli strumenti alternativi alla giurisdizione (noti con l'acronimo ADR, [OSCURATO:PERSONA]), i quali implicano l’accordo delle parti.

Mancato il quale, il procedimento ex lege n. 89/01 resta per la parte privata l'unico strumento per far valere la pretesa indennitaria, veicolabile in giudizio solo col ministero di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] meno comprensibile l'osservazione, svolta dal Ministero, ricorrente incidentale, che il termine dell'art. 4 legge n. 89/01 può incrociare o non il periodo di sospensione feriale dei termini, a seconda della data di decorrenza, a sua volta dipendente da quella in cui diviene definitiva la decisione del giudizio presupposto.

La sospensione opera non per uniformare a priori l a durata complessiva di un dato tipo di termine, ma per evitare che esso vada a scadere nel periodo feriale; e ciò al solo fine di consentire ai difensori delle parti private di godere delle ferie al riparo dal rischio di incorrere in decadenze processuali (v. in motivazione, n. 14865/22).

Da ultimo, in disparte che sono sottratti alla sospensione feriale solo i procedimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 3 legge n. 742/69 e 92 ord. giud., e che per quelli altrimenti indifferibili l’urgenza è previamente dichiarata (e non già successivamente ritenuta) dal giudice adito; ciò a parte, va osservato che la natura monitoria del subprocedimento previsto dall’art. 3 legge n. 89/01 è sì consentanea alla speditezza dell’accertamento del diritto, ma non anche alla sua urgenza, questa non essendo necessariamente ravvisabile per la parte istante.

Quanto allo Stato, le esigenze di certezza in vista della quantificazione delle risorse da destinare all’equa riparazione sono presidiate dalla natura decadenziale del termine semestrale dell’art. 4 legge n. 89/01, non dalla teorizzata inapplicabilità ad esso della sospensione feriale, che in materia civile è prevista tutta e soltanto in ragione del diritto della parte privata.

3. - Con l’unico motivo di ricorso principale, articolato in più censure, si deduce, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione di varie norme della legge n. 89/01 in punto di quantificazione dell’indennizzo.

3.1. - La prima censura sostiene che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente determinato l’importo iniziale annuo dell’indennizzo nella misura minima di 400,00 euro, e di averlo poi ulteriormente e illegittimamente ridotto (ad euro 300,00: n.d.r.) al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Infatti, sostiene, l’art. 2-bis della legge n. 89/01 stabilisce che detta riduzione può essere operata fino al 20% quando le parti del processo presupposto sono più di 10 e fino al 40% quando sono più di 50, mentre nel caso di specie la causa della cui durata irragionevole si tratta si era svolta soltanto tra due parti. 3.2 - La seconda critica si concentra sull’erronea determinazione della base di calcolo dell’indennizzo.

Il giudizio presupposto, sostiene parte ricorrente, ha avuto una durata complessiva di 34 anni, 3 mesi e 12 giorni, riducibile per effetto dei soli rinvii chiesti dallo stesso Andrieri, non anche per quelli disposti ad istanza della controparte e cui questi aveva soltanto aderito, ove si consideri che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza CEDU (sin dalla sentenza Sorrentino ed altri c/ Italia, del 27.2.1992), il giudice ha l’obbligo di esercitare i propri poteri officiosi intesi alla sollecita trattazione della causa.

Pertanto, poiché «la durata doveva essere correttamente considerata in anni 34, mesi 3 e giorni 12 per un totale di anni 32, mesi 2, giorni 12 (valutabili in 2 anni)» (così, testualmente, si legge a pag. 5 del ricorso), non si comprende – sostiene parte ricorrente –come la Corte di merito sia pervenuta a liquidare l’indennizzo sulla base della minor durata di 24 anni.

3.3. - La terza doglianza deduce che la Corte distrettuale, sebbene abbia correttamente indicato il campo di variazione dell’indennizzo tra il minimo di 400,00 ed il massimo di 800,00 euro annui, non abbia munito di idonea motivazione né la scelta del limite minimo, né quella della sua successiva decurtazione.

3.4. - Con la quarta e la quinta censura il ricorrente allega che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio presupposto abbia avuto un esito infausto per lui, senza considerare che occorreva valutarne anche le singole fasi; che la fase compresa tra l’appello ed il giudizio di rinvio era stata determinata da un errore del giudice di secondo grado; e che il giudizio di cassazione era stato favorevole allo stesso odierno ricorrente.

3.5. - La sesta censura lamenta che la Corte calabrese non abbia applicato sul moltiplicatore annuo l’incremento del 20% e del 40% previsto dal primo comma dell’art. 2-bis legge cit., trattandosi di una facoltà il cui mancato esercizio da parte del giudice di merito non può essere libero, ma deve basarsi su di una valutazione ancorata ai criteri e agli elementi indicati dal legislatore.

Nella specie, occorreva considerare l’ingiustificata protrazione del processo per ben 32 anni e la circostanza che anche il giudice d’appello aveva contribuito a produrla per effetto di una decisione erronea, cassata poi da questa Corte.

4. -Il ricorso principale, in tutte le censure dedotte, è infondato.

4.1. - La prima e la terza doglianza, da esaminare congiuntamente perché complementari, sono inammissibili, perché con colgono la ratio che sostiene il decreto impugnato (sul requisito di riferibilità dei motivi di cassazione alla decisione oggetto di ricorso, cfr. nn. 20652/09 e 13259/06).

La Corte distrettuale ha espressamente affermato che la liquidazione operata in sede monitoria, nel minimo edittale e con ulteriore riduzione di un terzo (in realtà poco meno di un terzo, come s’è detto sopra)ai sensi del “terzo comma” dell’art. 2-bis legge cit. era giustificata alla stregua dell’esito finale del giudizio, sfavorevole alla parte ricorrente, e della condotta processuale dalla stessa, che aveva concorso ad allungare i tempi processuali con plurime richieste di rinvio (v. pagg. 4 e 5 decreto impugnato).

È da precisare, che la norma applicata dalla Corte territoriale è, più esattamente, il comma 1- ter, visto che il comma 3 dell’art. 2-bis(benché citato nel decreto a mo’ di premessa, insieme con le restanti disposizioni di tale articolo) si riferisce ad un limite diverso – quello de l valore della causa o, se inferiore, del diritto accertato dal giudice del processo presupposto – non applicato nel caso in esame e di cui, infatti, neppure si discute.

Pertanto, atteso che detta motivazione governa l’intero provvedimento impugnato, affermare che i giudici di merito abbiano immotivatamente optato per la liquidazione dell’indennizzo nel minimo edittale, riducendolo, poi, al di fuori delle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legge, è affermazione che elude, ad un tempo, sia la ratio decidendi sia l’inequivoco testo del comma 1 - ter dell’art. 2-bislegge cit. su cui questa si basa.

4.2. - La seconda censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

4.2.1. - Infondata nella parte in cui lascia intendere che l’indennizzo debba essere parametrato all’intera durata del processo presupposto, al netto della sola decurtazione derivante dalle richieste di rinvio dello stesso ricorrente (34 anni – 2 anni = 32 anni).

Oltre al dato testuale dell’art. 2-bis, primo comma, che limita l’indennizzo alla sola durata eccedente il limite di ragionevolezza, va considerato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, in conseguenza dello specifico rinvio, contenuto nell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, ma il giudice nazionale è tenuto a liquidare solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata l. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (nn. 28109/18 e 17440/11).

4.2.2. - Inammissibile lì dove essa omet te totalmente di confrontarsi col criterio di calcolo di tale durata eccedente, benché esposto dettagliatamente nel decreto monocratico e adottato per relationem nella pronuncia collegiale resa all’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge cit., pronuncia la quale ha affermato che «la determinazione dell’ammontare della somma riconosciuta nella specie a favore del ricorrente a titolo di equa riparazione si atteggia frutto di una corretta applicazione dei parametri di liquidazione dell’indennizzo e dei connessi criteri di modulazione di esso rispetto al caso concreto, per come stabiliti dalla disciplina normativa sopra richiamata» (v. pag. 4 del decreto impugnato).

4.3. - La quarta e la quinta censura, da esaminare congiuntamente perché connesse e in parte ripetitive, sono infondate.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - ne l testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1- ter della normativa in esame.

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (n. 14521/19).

Ciò premesso, va osservato che la costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo al diverso ma consimile caso del regolamento delle spese di lite, ha affermato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (S.U. n. 32906/22).

In maniera analoga va interpretato il comma 1-terdell’art. 2 - bis , poiché il torto e la ragione non si ripartiscono per gradi, ma sulla base dell’esito della lite.

L’impiego nella norma dell’espressione “integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente” è omogeneo ad un giudizio unitario, complessivo e finale, che ha ad oggetto le domande giudiziali di merito e non già il risultato intermedio delle varie impugnazioni, esaurite le quali (per legge o per scelta) si forma il giudicato.

4.4. -Anche la sesta censura non ha pregio.

Come sopra precisato (v. par. 4.1.), la motivazione a sostegno della scelta della Corte d’appello di applicare il moltiplicatore minimo e di ridurlo in base al comma 1-ter dell’art. 2-bis governa l’intero provvedimento; ed esclude di per sé la facoltà, antitetica e perciò logicamente contraddittoria, di incrementare il medesimo indennizzo in base al primo comma del citatoarticolo.

5. -In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti.

6. - In considerazione della soccombenza reciproca sussistono giusti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

7. - Rilevat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28285/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 2794 /2 02 1 depositatoi l 21/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 24.12.2019 [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere l’equo indennizzo previsto dalla legge n. 89/01, per la durata irragionevole di una causa civile instaurata nei suoi confronti il 16.9.1985 e definita in sede di giudizio di rinvio con sentenza del 4.5.2018. La domanda era accolta in sede monitoria, mediante la liquidazione di € 7.200,00, operata in ragione di € 300,00 (400,00 così ridotti in applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-ter) per 24 anni di durata eccedente i complessivi sette anni di cui all’art. 2-bis (rectius, di cui al comma 2-bis dell’art. 2). L’opposizione ex art. 5 - terlegge cit., che lo stesso ricorrente aveva proposto sul quantum , era respinta dalla Corte d’appello con decreto del 21.9.2021. Detta Corte riteneva che in base all’art. 2-bis, terzo comma (rectius, comma 1-ter) l egge cit. il moltiplicatore annuo prescelto, sia nel minimo che nel massimo, poteva essere a sua volta ridotto di un terzo (recte, nella specie, a poco meno, ossia da 400,00 a 300,00 euro: n.d.r.) ove l’esito finale del giudizio presupposto fosse stato sfavorevole alla parte istante. Osservava, quindi, che nella specie la liquidazione effettuata nel decreto ingiuntivo era aderente agli elementi valutativi presi in considerazione dalla disciplina legale, «risultando giustificata alla stregua dell’esito finale del giudizio sfavorevole alla parte, della condotta processuale dalla stessa tenuta che con plurime richieste di rinvio [aveva concorso] ad allungarne i tempi di definizione e, non ultima, della valutazione circa la natura e la rilevanza degli interessi dedotti in causa con riferimento all’attività edilizia posta in essere in violazione della normativa in materia di distanza tra costruzioni dedotta a fondamento dell’avversa pretesa azionata in giudizio, anche alla luce della concreta incidenza su di essi degli sviluppi processuali connessi, dapprima, alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, disposta preliminarmente in appello, e, poi, all’annullamento in cassazione della sentenza di appello di conferma della suddetta» (così, a pagg. 4 e 5 del decreto impugnato). La Corte distrettuale riteneva, inoltre, che il decreto ingiuntivo opposto fosse immune da censure anche con riguardo alla mancata applicazione, lamentata dall’opponente, dell’incremento del 20% e del 40% consentito dal primo comma dell’art. 2-bis legge cit., non essendo detto aumento destinato ad operare in via automatica, perché oggetto di una mera facoltà e, pertanto, espressione d’un potere discrezionale. Né, infine, avevano ragion d’essere le doglianze del ricorrente in merito alla riduzione di un terzo dell’indennizzo. Questi nel giudizio presupposto aveva resistito alla domanda ed era risultato, infine, soccombente, a nulla rilevando le alterne decisioni che si erano susseguite fino alla definizione del processo in sede di rinvio. Avverso tale ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad un motivo unico, ma articolato in più censure. Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone, altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. A quest’ultimo resiste, a sua volta, il ricorrente con controricorso. Il giudizio è stato avviato alla decisione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Priorità logico - giuridica va riconosciuta al ricorso incidentale, in quanto involge l’ammissibilità stessa dell’azione esercitata. 1.1. - Nel denunciare la violazione dell’art. 4 legge n. 89/01, i motivi deducono sotto più profili, vuoi in base al n. 3 (il primo e il secondo) vuoi a stregua del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (il terzo e il quarto), che il procedimento ex lege n. 89/01 soggiace alla sospensione feriale dei termini. prevista dalla legge n. 742/69. Nella specie, identificato il dies a quo per la proposizione della domanda nel giorno 4.6.2019, data in cui la pronuncia emessa all’esito del giudizio presupposto è divenuta definitiva, applicando la sospensione feriale il termine di cui all’art. 4 legge n. 89/01 sarebbe scaduto il 4.12.2019. Pertanto, il ricorso, essendo stato presentato alla Corte d’appello il 24.12.2019, sarebbe tardivo e, dunque, inammissibile. A sostegno, la difesa erariale espone: 1) che il termine di cui all’art. 1 legge n. 742/69 avrebbe natura sostanziale e non processuale; 2) che l'applicabilità ad esso della sospensione feriale, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in considerazione del carattere necessitato del procedimento ex lege n. 89/01, andrebbe rimeditata alla luce della possibilità alternativa di ricorrere alla media-conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10; 3 ) che la riduzione del termine d'impugnazione c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (da un anno a sei mesi, ad opera della legge n. 69/09) comporterebbe l'applicazione della sospensione feriale in taluni casi e non in altri, in ragione della data di acquisita definitività della decisione conclusiva del giudizio presupposto; ed infine, 4) che anche a voler ritenere il termine di cui all’art. 4 legge cit. di natura processuale, la nuova formulazione della legge stessa (per come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12: n.d.r.) prevede l’attivazione di un procedimento monitorio che, per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza, mal si concilia con la sospensione feriale dei termini. 2. - Il ricorso incidentale è infondato sotto ognuno dei suoi aspetti, nessuno dei quali è idoneo a indurre una rimeditazione della costante giurisprudenza di questa Corte suprema. Secondo cui, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della 1. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere 11 diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della 1. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. ex pluribus, nn. 14493/18, 5423/16 e 5895/09). La circostanza che la domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/10, comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 legge n. 89/01, impedisca “per una sola volta”, ai sensi dell'art. 5, comma 6, stesso D.Lgs., la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (v. S.U. n. 17781/13), non muta minimamente i termini della questione. La media- conciliazione è solo lo strumento per prevenire il giudizio, secondo la logica e la funzione degli strumenti alternativi alla giurisdizione (noti con l'acronimo ADR, [OSCURATO:PERSONA]), i quali implicano l’accordo delle parti. Mancato il quale, il procedimento ex lege n. 89/01 resta per la parte privata l'unico strumento per far valere la pretesa indennitaria, veicolabile in giudizio solo col ministero di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] meno comprensibile l'osservazione, svolta dal Ministero, ricorrente incidentale, che il termine dell'art. 4 legge n. 89/01 può incrociare o non il periodo di sospensione feriale dei termini, a seconda della data di decorrenza, a sua volta dipendente da quella in cui diviene definitiva la decisione del giudizio presupposto. La sospensione opera non per uniformare a priori l a durata complessiva di un dato tipo di termine, ma per evitare che esso vada a scadere nel periodo feriale; e ciò al solo fine di consentire ai difensori delle parti private di godere delle ferie al riparo dal rischio di incorrere in decadenze processuali (v. in motivazione, n. 14865/22). Da ultimo, in disparte che sono sottratti alla sospensione feriale solo i procedimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 3 legge n. 742/69 e 92 ord. giud., e che per quelli altrimenti indifferibili l’urgenza è previamente dichiarata (e non già successivamente ritenuta) dal giudice adito; ciò a parte, va osservato che la natura monitoria del subprocedimento previsto dall’art. 3 legge n. 89/01 è sì consentanea alla speditezza dell’accertamento del diritto, ma non anche alla sua urgenza, questa non essendo necessariamente ravvisabile per la parte istante. Quanto allo Stato, le esigenze di certezza in vista della quantificazione delle risorse da destinare all’equa riparazione sono presidiate dalla natura decadenziale del termine semestrale dell’art. 4 legge n. 89/01, non dalla teorizzata inapplicabilità ad esso della sospensione feriale, che in materia civile è prevista tutta e soltanto in ragione del diritto della parte privata. 3. - Con l’unico motivo di ricorso principale, articolato in più censure, si deduce, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione di varie norme della legge n. 89/01 in punto di quantificazione dell’indennizzo. 3.1. - La prima censura sostiene che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente determinato l’importo iniziale annuo dell’indennizzo nella misura minima di 400,00 euro, e di averlo poi ulteriormente e illegittimamente ridotto (ad euro 300,00: n.d.r.) al di fuori dei casi previsti dalla legge. Infatti, sostiene, l’art. 2-bis della legge n. 89/01 stabilisce che detta riduzione può essere operata fino al 20% quando le parti del processo presupposto sono più di 10 e fino al 40% quando sono più di 50, mentre nel caso di specie la causa della cui durata irragionevole si tratta si era svolta soltanto tra due parti. 3.2 - La seconda critica si concentra sull’erronea determinazione della base di calcolo dell’indennizzo. Il giudizio presupposto, sostiene parte ricorrente, ha avuto una durata complessiva di 34 anni, 3 mesi e 12 giorni, riducibile per effetto dei soli rinvii chiesti dallo stesso Andrieri, non anche per quelli disposti ad istanza della controparte e cui questi aveva soltanto aderito, ove si consideri che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza CEDU (sin dalla sentenza Sorrentino ed altri c/ Italia, del 27.2.1992), il giudice ha l’obbligo di esercitare i propri poteri officiosi intesi alla sollecita trattazione della causa. Pertanto, poiché «la durata doveva essere correttamente considerata in anni 34, mesi 3 e giorni 12 per un totale di anni 32, mesi 2, giorni 12 (valutabili in 2 anni)» (così, testualmente, si legge a pag. 5 del ricorso), non si comprende – sostiene parte ricorrente –come la Corte di merito sia pervenuta a liquidare l’indennizzo sulla base della minor durata di 24 anni. 3.3. - La terza doglianza deduce che la Corte distrettuale, sebbene abbia correttamente indicato il campo di variazione dell’indennizzo tra il minimo di 400,00 ed il massimo di 800,00 euro annui, non abbia munito di idonea motivazione né la scelta del limite minimo, né quella della sua successiva decurtazione. 3.4. - Con la quarta e la quinta censura il ricorrente allega che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio presupposto abbia avuto un esito infausto per lui, senza considerare che occorreva valutarne anche le singole fasi; che la fase compresa tra l’appello ed il giudizio di rinvio era stata determinata da un errore del giudice di secondo grado; e che il giudizio di cassazione era stato favorevole allo stesso odierno ricorrente. 3.5. - La sesta censura lamenta che la Corte calabrese non abbia applicato sul moltiplicatore annuo l’incremento del 20% e del 40% previsto dal primo comma dell’art. 2-bis legge cit., trattandosi di una facoltà il cui mancato esercizio da parte del giudice di merito non può essere libero, ma deve basarsi su di una valutazione ancorata ai criteri e agli elementi indicati dal legislatore. Nella specie, occorreva considerare l’ingiustificata protrazione del processo per ben 32 anni e la circostanza che anche il giudice d’appello aveva contribuito a produrla per effetto di una decisione erronea, cassata poi da questa Corte. 4. -Il ricorso principale, in tutte le censure dedotte, è infondato. 4.1. - La prima e la terza doglianza, da esaminare congiuntamente perché complementari, sono inammissibili, perché con colgono la ratio che sostiene il decreto impugnato (sul requisito di riferibilità dei motivi di cassazione alla decisione oggetto di ricorso, cfr. nn. 20652/09 e 13259/06). La Corte distrettuale ha espressamente affermato che la liquidazione operata in sede monitoria, nel minimo edittale e con ulteriore riduzione di un terzo (in realtà poco meno di un terzo, come s’è detto sopra)ai sensi del “terzo comma” dell’art. 2-bis legge cit. era giustificata alla stregua dell’esito finale del giudizio, sfavorevole alla parte ricorrente, e della condotta processuale dalla stessa, che aveva concorso ad allungare i tempi processuali con plurime richieste di rinvio (v. pagg. 4 e 5 decreto impugnato). È da precisare, che la norma applicata dalla Corte territoriale è, più esattamente, il comma 1- ter, visto che il comma 3 dell’art. 2-bis(benché citato nel decreto a mo’ di premessa, insieme con le restanti disposizioni di tale articolo) si riferisce ad un limite diverso – quello de l valore della causa o, se inferiore, del diritto accertato dal giudice del processo presupposto – non applicato nel caso in esame e di cui, infatti, neppure si discute. Pertanto, atteso che detta motivazione governa l’intero provvedimento impugnato, affermare che i giudici di merito abbiano immotivatamente optato per la liquidazione dell’indennizzo nel minimo edittale, riducendolo, poi, al di fuori delle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legge, è affermazione che elude, ad un tempo, sia la ratio decidendi sia l’inequivoco testo del comma 1 - ter dell’art. 2-bislegge cit. su cui questa si basa. 4.2. - La seconda censura è in parte infondata e in parte inammissibile. 4.2.1. - Infondata nella parte in cui lascia intendere che l’indennizzo debba essere parametrato all’intera durata del processo presupposto, al netto della sola decurtazione derivante dalle richieste di rinvio dello stesso ricorrente (34 anni – 2 anni = 32 anni). Oltre al dato testuale dell’art. 2-bis, primo comma, che limita l’indennizzo alla sola durata eccedente il limite di ragionevolezza, va considerato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, in conseguenza dello specifico rinvio, contenuto nell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, ma il giudice nazionale è tenuto a liquidare solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata l. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (nn. 28109/18 e 17440/11). 4.2.2. - Inammissibile lì dove essa omet te totalmente di confrontarsi col criterio di calcolo di tale durata eccedente, benché esposto dettagliatamente nel decreto monocratico e adottato per relationem nella pronuncia collegiale resa all’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge cit., pronuncia la quale ha affermato che «la determinazione dell’ammontare della somma riconosciuta nella specie a favore del ricorrente a titolo di equa riparazione si atteggia frutto di una corretta applicazione dei parametri di liquidazione dell’indennizzo e dei connessi criteri di modulazione di esso rispetto al caso concreto, per come stabiliti dalla disciplina normativa sopra richiamata» (v. pag. 4 del decreto impugnato). 4.3. - La quarta e la quinta censura, da esaminare congiuntamente perché connesse e in parte ripetitive, sono infondate. In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - ne l testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1- ter della normativa in esame. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (n. 14521/19). Ciò premesso, va osservato che la costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo al diverso ma consimile caso del regolamento delle spese di lite, ha affermato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (S.U. n. 32906/22). In maniera analoga va interpretato il comma 1-terdell’art. 2 - bis , poiché il torto e la ragione non si ripartiscono per gradi, ma sulla base dell’esito della lite. L’impiego nella norma dell’espressione “integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente” è omogeneo ad un giudizio unitario, complessivo e finale, che ha ad oggetto le domande giudiziali di merito e non già il risultato intermedio delle varie impugnazioni, esaurite le quali (per legge o per scelta) si forma il giudicato. 4.4. -Anche la sesta censura non ha pregio. Come sopra precisato (v. par. 4.1.), la motivazione a sostegno della scelta della Corte d’appello di applicare il moltiplicatore minimo e di ridurlo in base al comma 1-ter dell’art. 2-bis governa l’intero provvedimento; ed esclude di per sé la facoltà, antitetica e perciò logicamente contraddittoria, di incrementare il medesimo indennizzo in base al primo comma del citatoarticolo. 5. -In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti. 6. - In considerazione della soccombenza reciproca sussistono giusti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. 7. - Rilevat
Decreto Cassazione n. 24177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris