Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14260/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Catania il 18 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa - in cui l'imputato, dopo aver infranto il cristallo dello sportello posteriore destro dell'autovettura Fiat, parcheggiata sulla pubblica via, aveva prelevava dall'abitacolo una borsa (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata) -, e, comunque, non consentito in questa sede, giacché affidato a doglianze interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Catania il 18 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa - in cui l'imputato, dopo aver infranto il cristallo dello sportello posteriore destro dell'autovettura Fiat, parcheggiata sulla pubblica via, aveva prelevava dall'abitacolo una borsa (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata) -, e, comunque, non consentito in questa sede, giacché affidato a doglianze interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14260/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris