CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nc) in persona del legalerappresentante, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio,[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e nella qualitàdi socio e legale rappresentante della società,tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,-resistente–avversola sentenza n. 4504/2016, pronunciata in data 3/5/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 14/7/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate notificava ai ricorrenti l’avviso diaccertamento societario n.TK3024001900/2011, per l’anno di imposta2006, con il quale accertava maggiori imposte a titolo di IRAP ed IVAe sanzioni per complessivi euro 143.555,19, sulla base degli studi disettore; notificava, altresì, al socio [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.TK3018104670/2011, per il medesimo anno diimposta e l’importo di euro 17.979,49, e notificava al socio VecchiatoNatalino l’avviso di accertamento n. TK301810466/2011, per ilmedesimo anno di imposta e l’importo di euro 16.572,70.2. Il legale rappresentante della società ed i soci impugnavanoseparatamente l’avviso societario e gli avvisi notificati personalmentedinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, consentenza n. 15905/2021, rigettava il ricorso della società e, consentenze n. 15535/2014 e n. 21547/2014, accoglieva i ricorsi dei soci.3. Avverso la prima sentenza i contribuenti proponevano appello,così come avverso le altre sentenze proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Riuniti i ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] respingeval’appello proposto dalla società ed accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle entrate nei confronti degli avvisi notificatipersonalmente ai soci.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/20264. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidandolo adotto motivi.L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso, bensì merodell’art. 370 c.p.c.5. Il difensore dei ricorrenti in data 12/3/2026 ha depositato attodi rinuncia al mandato.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i contribuenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 31 e 34 inrelazione all'art. 59 del d.lgs.546/92, nonché la violazione dei principigenerali in tema di corretta instaurazione del contraddittorio, dicomunicazione dell'avviso di trattazione alle parti costituite e delprincipio sull'esercizio diritto di difesa delle parti processuali.In particolare, i ricorrenti assumono che l’avviso di trattazione dellapubblica udienza di primo grado è stato “inviato a [OSCURATO:PERSONA] G. Marconi n. 43 Civitavecchia, laddove il rag. Pietroni ha l’ufficioin via [OSCURATO:PERSONA], mentre è l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha lo studio inCivitavecchia, corso G. Marconi n. 43”; da tanto conseguiva l’erroneainstaurazione del contraddittorio tra le parti e la consequenzialeviolazione del diritto di difesa.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Con riferimento ad un primo profilo si osserva che il ricorsoper cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibiliin maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi diimpugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senzala necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censureNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili neltassativo dettato normativo (Cass. sez. Un., 08/11/2021, n. 32415).L’art. 366 c.p.c., in particolare, prevede che il ricorso debba contenerela chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso (n. 3), la chiara e sintetica esposizione dei motivi peri quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto sucui si fondano (n. 4), la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi,degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il motivosi fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi (n. 6).A tal ultimo riguardo, il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 6c.p.c. va interpretato alla luce della pronuncia della Corte a SezioniUnite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo non formalistico, tantoda incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, nontraducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli attie documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito; non è, dunque, necessarial’integrale trascrizione degli atti, bensì occorre la puntuale indicazionedel contenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo dimerito. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dellaCorte Edu (in particolare, sent. Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021,che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisitoformale incida negativamente sulla sostanza del diritto conteso),dovendo ritenersi assicurata la compatibilità del principio diautosufficienza con quello di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora,in ossequio al criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un eccessivoformalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui qualil’atto introduttivo si fondi, avvenga, alternativamente, oNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, conil riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito incui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1, del 19/04/2022, n.12481).Più in particolare, laddove come nel caso di specie sia dedotto ilvizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesimasi rende necessaria qualora sia strettamente funzionale allacomprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti dicontenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, maè strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di dettirequisiti (Cass. sez. 5, 09/03/2025, n.6288).1.3. I ricorrenti evidenziano che la comunicazione al difensore, rag.Pietroni, non è stata correttamente inviata, essendo stata inveceinviata a [OSCURATO:PERSONA], corso G. Marconi n. 43, Civitavecchia, sededello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti si soffermano, dunque, sull’invio e menzionano il rag.Pietroni quale difensore, senza precisare alcunché sulla effettivaricezione dell’avviso, sulla qualità del rag. Pietroni rispetto ai diversiricorrenti -mentre nella sentenza di appello risultano unicamente inominativi del rag. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], edancora sulla effettiva partecipazione o meno all’udienza di primo gradodel difensore o dei difensori dei contribuenti, non riportando nelpresente ricorso la notifica e non specificando la sede dove l’atto è statoprodotto o dove poterlo reperire, così come anche con riferimento aglidei difensori ed il verbale di udienza stesso che non risultano riportatinemmeno per stralcio o prodotti o almeno indicati per poterliesaminare.In tal modo la Corte non può effettuare alcuna verifica purnecessaria al fine di valutare i profili di invalidità della comunicazioneNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026evidenziati ed i consequenziali rilievi in ordine al difetto delcontraddittorio ed all’espletamento del diritto di difesa nel corso delgiudizio di primo grado.1.4. Sotto altro profilo, sempre ai fini della inammissibilità dellacensura, va anche osservato che la doglianza così come articolata nonsi confronta con la decisione resa sul punto nella sentenza impugnata,poiché la [OSCURATO:PERSONA] nel rigettare l’eccezioneproposta ha affermato che nel ricorso di primo grado il ricorrente avevaeletto domicilio proprio in corso G. Marconi n. 43 a Civitavecchia insede di appello e che, pertanto, per tale ragione la notifica era statacorrettamente eseguita nel domicilio eletto.Con è noto, in tema di contraddittorio nel processo tributario, aisensi dell'art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, lacomunicazione dell'avviso di trattazione della causa, a mente degli artt.31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza diun domicilio eletto, presso quest'ultimo (Cass., Sez. U. civ.,22/06/2011, n. 13654), o, comunque, mediante consegna in maniproprie.La notifica eseguita nel domicilio eletto è, dunque, valida.I ricorrenti non hanno incentrato le loro critiche su tale profilo per cuideve rilevarsi tale ulteriore profilo di inammissibilità.2. Con il secondo motivo i contribuenti deducono, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione dell’art.36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., dei principi generali in temadi sufficiente/corretta motivazione della sentenza, dell'art. 2697 c.c.,dei principi generali in tema di distribuzione dell'onere della prova nelprocesso tributario, nonché del principio di parità delle armi previstodall’ art. 111, comma 2, Cost.I ricorrenti con un primo rilievo (2.a) censurano la motivazione resa inrelazione alla “rotazione di magazzino produttività per addebito eNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricarico” e allo “scostamento rilevante tra ricavi dichiarati e quelli di cuiallo studio di settore” ritenendola priva di rilievo critico rispetto alladifesa svolta dall’Ufficio. Con un secondo rilievo (2.b), sempre inrelazione alla rotazione di magazzino e allo scostamento di cui innanzi,i ricorrenti evidenziano che l’Ufficio non ha prodotto alcun elementoprobatorio a sostegno della propria tesi, rilevando che, sebbene trattasidi accertamento fondato su studi di settore, qualunque pretesaimpositiva deve avere in ogni caso un fondamento e la parte pubblicaavrebbe dovuto almeno allegare atti, documenti, estratti ed altro afondamento delle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale, invece, non ha verificato l’assolvimento dell’onere dellaprova da parte dell’Agenzia delle entrate. Con un terzo rilievo (2.c) iricorrenti deducono la nullità della sentenza nella parte in cui ha accoltol’appello dell’Agenzia delle entrate con riferimento alla posizione delsocio [OSCURATO:PERSONA] non motivando la decisione, poiché laCommissione si è limitata a richiamare le argomentazioni rese inrelazione alla posizione dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] stante laidentità delle eccezioni proposte ed esaminate in relazione aquest’ultimo.2.1. Il secondo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte,infondato.2.2. In via preliminare si osserva che il motivo è ammissibilenonostante presenti la mescolanza di plurimi vizi di cui all’art. 360c.p.c.Ed infatti, in via generale secondo l’orientamento consolidato dellaCorte (Cass. sez. 1, 23/10/2018 n. 26874; Cass. sez. L., 06/02/2024,n. 3397) è inammissibile la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertatigli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione,che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere indiscussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza dimotivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, el'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analiticaindicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appellosarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero incontraddizione tra loro.Deve però anche evidenziarsi che l’inammissibilità non è ravvisabileladdove la formulazione della censura permette di isolare le doglianzeprospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come sefossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (Cass.sez. 5, 28/4/2025, n. 11152)Nel caso di specie, per quanto possibile, si distinguono le censureproposte in relazione ai diversi rilievi evidenziati che possono esserepertanto analizzati separatamente.2.3. In particolare, i rilievi di cui ai punti 2.a) e 2.c) riguardano lamotivazione della sentenza di appello che, da una parte, risulterebbeacriticamente aderente alle posizioni dell’Agenzia, e, dall’altra, nonsarebbe stata svolta in relazione all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Natalino.A tal riguardo si osserva che in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata. La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel caso di specie, la censura non coglie nel segno e, pertanto, èinammissibile, perché non si confronta con la decisione impugnataladdove critica l’apoditticità della motivazione quanto alla “rotazione dimagazzino produttività per addetto e ricarico”, in quanto laCommissione Tributaria Regionale aveva affermato l’inammissibilitàdella doglianza di difetto di motivazione della sentenza di primo gradoin quanto proposta per la prima volta in appello.Con specifico riferimento a tale ragione della decisione di appello ilricorrente non ha svolto specifica censura.In ogni caso, il motivo è infondato in quanto la Commissione ha poi haargomentato circa la rilevanza dello scostamento dei dati risultantidagli studi di settore ritenendolo significativo, in particolarequantificandone la differenza in euro 467.972,00, e quindi non èpossibile configurare un difetto della motivazione che viene assicurataquanto meno con riferimento al c.d. minimo costituzionale.La censura, inoltre, è infondata quanto al rinvio alla motivazionegià svolta contenuto nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, accolto l’appellodell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto ilricorso proposto dal socio [OSCURATO:PERSONA], rinviando allamotivazione già svolta per accogliere l’appello dell’Agenzia avversoaltra sentenza di primo grado che a sua volta aveva accolto l’appellodell’altro socio [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie non si configura nemmeno una motivazione perrelationem, comunque consentita laddove il rinvio a provvedimentigiudiziari resi in altro processo integri la condivisione della decisione5, 6/7/2022, n.21443), atteso che gli appelli avverso le tre sentenze diprimo grado rese nei confronti della società e dei soci sono stati riunitidalla [OSCURATO:PERSONA] che non ha reiterato le proprieNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026argomentazioni anche in ordine all’appello proposto dal socio VecchiatoNatalino perché nella stessa sentenza già aveva rigettato i motiviidentici proposti dall’altro socio [OSCURATO:PERSONA]. A voler diversamenteopinare, avrebbe dovuto riportare nuovamente le identicheconsiderazioni svolte in sentenza, ma ciò non avrebbe aggiunto unulteriore vaglio delle ragioni dei soci che sono state respinte sulla basedi identiche argomentazioni in risposta ad eguali rilievi.Il profilo della identità delle doglianze posto a base del rinvio alcontenuto espresso nella medesima sentenza non risulta in alcun modocensurato nel presente ricorso. Da tanto consegue l’infondatezza dellacensura proposta.2.4. Quanto al rilievo 2.b, relativo sempre alla rotazione dimagazzino, produttività per addetto e ricarico, i ricorrenti hannoevidenziato che l’Agenzia delle entrate non ha prodotto alcun elementoprobatorio a sostegno della propria tesi.Anche sotto tale profilo la doglianza è infondata.2.5. Secondo quanto rappresentato dai ricorrenti gli avvisi diaccertamento si fondano su studi di settore.In tal caso, al fine di superare la presunzione di reddito determinatadalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l'onere didimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fontidi prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza dicircostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modellonormale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un redditoinferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura(Cass. sez. 5, 17/01/2019, n. 768).Gli studi di settore, come si evince dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, costituiscono solo unodegli strumenti utilizzabili per accertare in via induttiva il reddito realeNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026del contribuente in presenza di una contabilità formalmente regolarema intrinsecamente inattendibile.A fronte di un metodo di accertamento induttivo fondato su criteristandardizzati, previsto dal legislatore, deve affermarsi l’infondatezzadella doglianza come proposta, considerata anche l’assenza di concretirilievi critici sollevati nei confronti dell’accertamento e degli indici presiin considerazione.La censura rivolta alla pronuncia impugnata, per aver laCommissione ritenuto che sulla base degli studi di settorel’[OSCURATO:PERSONA] avesse assolto al proprio onereprobatorio, così riconoscendo una posizione di vantaggio in favoredell’ente impositore con conseguente violazione dei principi del giustoprocesso e della “parità delle armi”, non può trovare positivo riscontro,in quanto, a fronte di una metodologia di accertamento fondata su datipresuntivi, il riequilibrio tra le rispettive posizioni viene assicuratomediante la prova contraria che però nel caso di specie non risultafornita.A ciò va aggiunto, come detto, che le critiche non si appuntanocon specificità in ordine alle singole voci prese in considerazione per ladeterminazione presuntiva del reddito per cui rimane genericamentecensurato soltanto il metodo in sé; né risulta intaccato il meccanismopresuntivo poiché la censura risulta rivolta soltanto a rimarcarel’assenza della prova senza precisare con riferimento a quale precisoelemento tale carenza risulti concretamente riconducibile.3. Con il terzo motivo i contribuenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 42 d.P.R.600/73 e dell'art. 148 c.p.c., in relazione all'art. 156, comma 3, c.p.c.,dei principi generali in tema di notifica degli atti fiscali e del principiogenerale della sanatoria della nullità della notificazione per ilraggiungimento dello scopo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026In particolare, i ricorrenti deducono che la notifica degli avvisi diaccertamento è nulla con conseguente inesistenza giuridica degli attistessi, stante l’irregolare/assente compilazione della relata di notificapoiché il precetto dell’art. 148 c.p.c. deve essere osservato perqualsiasi atto che la [OSCURATO:PERSONA] deve notificare alcontribuente, con conseguente inapplicabilità della disciplina dellasanatoria.3.1. La censura è inammissibile ed in parte, comunque, infondata.3.2. Giova richiamare le considerazioni innanzi esposte allorquandosi è proceduto all’esame del primo motivo di ricorso, poiché, anche conil terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della irregolarità della notifica, inquesto caso dell’avviso di accertamento.I ricorrenti, senza precisare di quale notifica si tratti, se in viadiretta, a mezzo messo, mediante ufficiale giudiziario oppure ancoraper posta al fine di verificare qual era l’iter da seguire per perfezionareil procedimento di notifica e di apprezzarne o meno la compiutezza, sidolgono genericamente dell’irregolare/assente relata di notifica di cuiall’art. 148 c.p.c.Se va rimarcato che la notifica non viene riportata, né vieneallegata o specificamente indicata, deve anche rilevarsi che l’art. 148c.p.c. si applica nelle ipotesi in cui la notifica viene eseguita medianteufficiale giudiziario, laddove invece l’[OSCURATO:PERSONA] puòprocedere anche in via diretta o comunque con altre modalità, per cuil’affermazione secondo la quale mancando in ogni caso la relazione dinotifica di cui all’art. 148 c.p.c. la notifica dell’avviso di accertamentosarebbe invalida è priva di fondamento.A ciò va aggiunto che non ogni regolarità/invalidità conduceall’inesistenza dell’atto che non consente sanatoria.E’ noto, infatti, che in base ai principi di strumentalità delle forme degliNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026mancanza materiale dell'atto, l’inesistenza della notifica può essereaccertata soltanto nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibileun atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi didifformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un.20/7/2016, n 14916).Nel caso di specie, in assenza di puntuali indicazioni e didocumentazione a sostegno non è possibile valutare gli elementirilevanti ai fini della qualificazione dell’eventuale vizio come di nullitàsanabile o di inesistenza insanabile.4. Con il quarto secondo motivo i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., laviolazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, del principio generale sullalegittimazione ovvero sussistenza del potere di sottoscrivere l'avviso diaccertamento.In particolare, i ricorrenti rilevano che l’Amministrazione(illustrativa e collettiva) che espone quali siano i soggetti che possonofirmare gli avvisi di accertamento per scaglioni di valore.A fronte della affermazione contenuta in sentenza secondo cui “daldoc. 4 allegato dall’agenzia in primo grado risulta che il 4.10.2011 siconferì il potere di firma a capo area; [OSCURATO:PERSONA], per rettificheentro il 500.000 euro. Peraltro, si trattava di mera delega di firma…”, iricorrenti rilevano che occorre la delega specifica per un determinatoall’Amministrazione.4.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.In assenza di allegazione del provvedimento richiamato, deverilevarsi che la delega non deve essere necessariamente nominativa,ben potendo anche essere collettiva e temporalmente indeterminata,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026non essendo prevista a pena di nullità l’indicazione di un termine finale,ben potendo intervenire la revoca ad nutum da parte del soggettodelegante, e che, comunque, è sufficiente anche un mero ordine diservizio o un atto interno in considerazione della natura di delega difirma e non di funzioni.Ed infatti, la Corte (da ultimo con ordinanza del 10/09/2025, n.24972) ha ripetutamente affermato che “la delega alla sottoscrizionedell’avviso di accertamento conferita, ai sensi dell’art. 42, comma 1,del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso daquello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firmae non di funzioni, è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché, selo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, deirequisiti soggettivi dell’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva”(Cass. n. 689 del 2025). Inoltre, è stato chiarito che “la delega per lasottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente exart. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma enon di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocraticosenza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabileall’organo delegante. Ne consegue che l’attuazione di detta delega puòavvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione dellaqualifica rivestita dal delegato, idonea a consentire la verifica dellacorrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega” (Cass. n.21839 del 2024; Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019).In particolare, se “…è una delega di firma e non di funzioni: ne derivache il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né delnominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che puòpertanto essere conferita mediante ordini di servizio, con l’indicazionedella qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica delNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”(Cass. n. 8819 del 2019).5. Con il quinto motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell'art. 7 della legge n. 212/2000 con riguardo all’art. 3 della legge241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione, nonché laviolazione dell'art. 43 d.P.R 600/1973 in relazione all'art. 6 della legge212/2000, nonché degli artt. 24, co. 2 e 97, co. 1, Cost.I ricorrenti rilevano l’insufficienza della motivazione degli avvisi diaccertamento, non essendo stati allegati gli studi di settore e nonessendo sufficiente il mero richiamo ad essi per relationem; inoltre, lostudio di settore TM08U è comunque erroneamente applicato nonessendo cumulabili i valori dei vari punti vendita; ed ancora,l’accertamento è erroneo in quanto non è avvenuta l’integrazione trale diverse banche dati (l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutotener conto non soltanto degli studi di settore, ma anche dellospesometro, dei dati sui consumi, di quelli tratti dall’anagrafe deirapporti finanziari, nonché di quelli derivanti dall’attività diaccertamento e verifica); in definitiva, gli studi di settore sono statiapplicati mediante calcoli di algoritmi senza tenere in conto l’effettivasituazione del contribuente.5.1. Il motivo è infondato.La censura attiene essenzialmente alla illegittimità degli avvisi diaccertamento per carenza di motivazione, in quanto motivati perrelationem con riferimento ad uno studio di settore non appropriato,né allegato agli atti, né in altro modo portato a conoscenza delcontribuente.La Corte ha già precisato che il ricorso per cassazione, in virtù delprincipio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementinecessari per sostenere le ragioni per le quali si chiede la cassazioneNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026della sentenza di merito e, altresì, per consentire la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario rinviare o accederea fonti esterne al ricorso stesso e, quindi, ad atti o documenti relativial pregresso giudizio di merito.Il ricorrente ha dunque l’onere di indicare specificamente, a pena diinammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gliriproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppuredocumento cui corrisponde tale riproduzione (Cass., 15 luglio 2015, n.14784; Cass., 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. U., 27 dicembre2019, n. 34469, Cass., 10/09/2025, n.24972).Nel caso di specie, emerge la mancata riproduzione degli avvisi diaccertamento.In ogni caso sulla base delle censure così come proposte, deverielevarsi che «In tema di imposte sui redditi, l’art. 42, secondocomma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiede che l’avviso diaccertamento contenga non soltanto gli estremi del titolo e dellapretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente incondizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazionegiudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’“an” e il“quantum debeatur”. Tali elementi conoscitivi devono essere fornitinon solo tempestivamente (“ab origine”, nel provvedimento), maanche con un grado di determinatezza e intelligibilità tale da consentireall’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa» (Cass.n. 16836 del 2014; Cass. n. 15842 del 2006).E’ evidente che il contribuente sia stato posto in condizione diconoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli, da unNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026lato, di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e,dall’altro, di contestare efficacemente l’accertamento dell’Agenzia.Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservatoche il contribuente non si è “presentato al contraddittorio” e chepertanto non poteva ritenersi che l’Ufficio fosse tenuto ad offrireulteriori dimostrazioni della pretesa esercitata in ragione deldisallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri menzionati.Come da ultimo osservato (Cass. sez. 5, 4/09/2025, n.24493) a partiredalla pronuncia a sezioni unite n. 26635 del 18/12/2009, la Corte haaffermato il principio secondo il quale «La procedura di accertamentotributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o deglistudi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cuigravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dalloscostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in séconsiderati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statisticadella normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio dacontribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senzalimitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioniche giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cuipossono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attivitàeconomica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazionedell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo delloscostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazionedell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioniper le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dalcontribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condizional'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributarioliberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al casoconcreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprovaNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezionisollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone dellapiù ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche senon abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa,restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questosuo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamentosulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando contodell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente,nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadroprobatorio, la mancata risposta all'invito.» (v. ex multis Cass. n. 24931del 18/08/2022; Cass. n. 24598 del 10/08/2022; Cass. n. 16545 del20/06/2019; Cass. n. 21754 del 20/09/2017).Alla luce dei principi esposti, la mancata presentazione del contribuenteconsentiva all’Agenzia delle entrate di motivare l’accertamento sullabase degli standards, salvo poi doversi riconoscere ogni e più ampiatutela al contribuente nelle fasi successive.Nella specie, peraltro, la [OSCURATO:PERSONA], oltre adaver evidenziato la mancata partecipazione del contribuente alcontraddittorio, aveva anche sottolineato l’infondatezza della doglianzarelativa al difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazionedello studio di settore proprio per l’assenza dei ricorrenti nella faseistruttoria; in ogni caso, lo studio di settore risulta ben individuatoanche mediante la sequenza alfanumerica TM08U, per cui deveritenersi agevolmente conoscibile da parte degli interessati.A ciò si aggiunga la genericità della censura relativa alla nonadeguatezza dello studio di settore utilizzato, poiché i ricorrenti nonindicano puntualmente le ragioni di tale valutazione e quali sarebberostati gli elementi maggiormente appropriati da valutare, non essendoviun obbligo da parte della [OSCURATO:PERSONA] di procederemediante l’integrazione delle diverse metodologie di accertamento,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026come pure sembra prospettare parte ricorrente laddove riferisce dellanecessità o comunque della opportunità di procedere ad una“integrazione delle banche dati”. Inoltre, la Commissione TributariaRegionale ha anche rilevato, oltre alle anomalie relative ai ricavi,ulteriori profili tenuti in considerazione relativi all’utile dichiarato nel2006, comparato con quello degli anni 2007 e 2008, alla mancataemissione degli scontrini, alle denunce dei soci.Infine, quanto alla non idoneità dello studio di settore applicato inquanto non si sarebbe trattato di negozio di articoli sportivi mediogrande non avendo 225 mq. di locali di vendita, 112 mq. di magazzino,9 m. per uffici e 13 m. per vetrina fronte strada, si rileva che laCommissione Tributaria Regionale nell’ambito dell’accertamento svoltoha rilevato che si trattava di cinque punti vendita i cui spazi vannocumulati. I ricorrenti, pur riportando lo studio di settore TM08U edaffermando che esso individua i negozi di articoli sportivi medio grandiin quei singoli negozi che, individualmente e cumulativamenteconsiderati, hanno la metratura indicata, hanno poi escluso che i diversipunti vendita potessero essere cumulati, dovendo ognuno essereconsiderato nella sua individualità, senza però addurre puntuali ragionia sostegno di detta asserzione, sollecitando una rivalutazione nelmerito dell’accertamento espletato.6. Con il sesto motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell'art. 56 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazioneall'art. 7 della legge 212/2000. I ricorrenti assumono che sia illegittimala pretesa tributaria dell’Amministrazione rivolta ai soci basata su unaccertamento relativo alla società fondato su un elemento presuppostopresuntivo (studio di settore).7. Con il settimo motivo i contribuenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione del divieto del ne bisNumero registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026in idem. In particolare, i ricorrenti evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] eragià stato destinatario dell’atto di accertamento n. TK3024001900/2011per l’anno 2006, per cui doveva rilevarsi l’illegittimità della duplicataimposizione.6.7.1. Il sesto ed il settimo motivo possono essere trattaticongiuntamente poiché involgono questioni analoghe.6.7.2. I motivi sono infondati.In particolare, i ricorrenti rilevano che la determinazionedell’imposta richiesta ai singoli soci sulla base della rettifica ai fini IRAPdel reddito societario in virtù di accertamento presuntivo fondato sustudi di settore e, analogamente, la notifica dell’avviso societario e poidell’avviso a titolo di IRPEF nei confronti in particolare di VecchiatoEnrico, conducono ad una duplicazione delle imposte.Giova osservare, da una parte, che gli avvisi notificati a titolo diIRPEF a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono una direttaconseguenza della maggiore IRAP accertata nei confronti della societàdi persone e, quindi, la metodologia utilizzata nei confronti dell’avvisosocietario con ogni evidenza determina la quantificazione dellamaggiore imposta a tiolo di imposte sul reddito delle persone fisiche,senza che possa ravvisarsi alcuna illegittimità.Dall’altra, si rileva che non si configura alcuna duplicazione diimposte in quanto la notifica dell’avviso societario ai soci singolarmenteed a [OSCURATO:PERSONA], con ogni evidenza, anche quale legalerappresentante della società , è volta a conseguire la verifica giudizialedel reddito societario anche nei confronti dei singoli soci ed in vistadella successiva pretesa consequenzialmente rivolta ai soci dellasocietà di persone, consentendo ai soci in quella sede di poter proporreeccezioni con riferimento al reddito societario determinato dall’Agenziadelle entrate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/2026La diversità dei soggetti destinatari degli avvisi e la nonsovrapponibilità delle imposte, le une a titolo di IVA e IRAP rivolte allasocietà e le altre a titolo di reddito delle persone fisiche accertate neiconfronti dei soci, escludono la censurata duplicazione delle imposteche afferiscono a redditi diversi e che non si pongono in condizione direciproca permeabilità; il profilo derivante dalla partecipazione ad unasocietà di persone che ricollega i soci alle vicende societarie noncomporta l’identificazione del reddito societario con quello richiesto atitolo personale ai singoli soci a mente dell’art. 5 del t.u.i.r.8. Con l’ottavo motivo i contribuenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 20d.lgs. n. 472/97, rilevando che il termine di prescrizione per le sanzioniscadeva il 31/12/2011, a fronte della notifica dell’avviso diaccertamento al Vecchiato in data 3/2/2012.8.1. Il motivo è inammissibile.8.2. Valgono le considerazioni ripetutamente svolte nel valutare iprecedenti motivi di ricorso con riguardo alla inammissibilità derivantedal difetto di specificità e di autosufficienza.Nel caso di specie i ricorrenti fanno generico riferimento alla notificadell’avviso di accertamento al Vecchiato, senza precisare di qualeavviso si tratti e a quale socio o legale rappresentante facciano effettivoriferimento, né riproducono, allegano o indicano specificamente lanotifica dell’avviso di accertamento, al fine di consentire alla Corte ledovute valutazione in ordine alla denunciata violazione di legge, stanteil non pertinente riferimento anche al vizio di cui all’art. 360, primocomma, num 5. c.p.c. contenuto in rubrica.9. In definitiva, il ricorso va rigettato.10. Nulla va disposto per le spese poiché l’Agenzia delle entratenon ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4811/2017Numero sezionale 3420/2026Numero di raccolta generale 14849/2026Data pubblicazione 18/05/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026La PresidenteRoberta Crucitti