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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 37868/2022

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ato la seguente ORDINANZA I N-W Sul ricorso iscritto al numero 25821 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2315/03/2021, depositata in data 21 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2051/06/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società, esercente attività di produzione e commercio di energia elettrica avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato, per l'anno 2014, maggiore Iva, atteso che per le operazioni di finanziamento indicate dalla contribuente esenti Iva, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, doveva, ad avviso dell'Amministrazione, trovare applicazione - stante la rilevata abitualità e crescenza degli importi delle stesse nel tempo - il pro rata di cui all'art. 19-bis, del Dpr 633/1972, escluso soltanto per le operazioni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ovvero accessorie e/o occasionali; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la società contribuente e l'Agenzia hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] - appare opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 6032/2021 e RG n. 24823/21 (già rimesso in V); P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 6032/2021 e RG n. 24823/21; „k22 L- W ilt,, r,, o i Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA I N-W Sul ricorso iscritto al numero 25821 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2315/03/2021, depositata in data 21 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2051/06/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società, esercente attività di produzione e commercio di energia elettrica avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato, per l'anno 2014, maggiore Iva, atteso che per le operazioni di finanziamento indicate dalla contribuente esenti Iva, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, doveva, ad avviso dell'Amministrazione, trovare applicazione - stante la rilevata abitualità e crescenza degli importi delle stesse nel tempo - il pro rata di cui all'art. 19-bis, del Dpr 633/1972, escluso soltanto per le operazioni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ovvero accessorie e/o occasionali; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la società contribuente e l'Agenzia hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] - appare opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 6032/2021 e RG n. 24823/21 (già rimesso in V); P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 6032/2021 e RG n. 24823/21; „k22 L- W ilt,, r,, o i Così
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