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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32810/2026

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nto denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peri reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2).2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 133 cod. pen. in quanto, individuando la pena base in anni tre di reclusione in relazione all'art. 73, comma 5, ultima parte d.P.R. n. 309 del 1990, poi aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale, la Corte di appello avrebbe determinato la sanzione applicando entrambe le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Sotto altro profilo si rileva che, in ogni caso, difetta di adeguata spiegazione il netto scostamento dal minimo edittale della pena base.

2.2. Violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto, se è vero che la confisca prevista dalla prima norma trova fondamento nella sproporzione tra il valore del bene e le condizioni economiche del soggetto, è vero anche che il relativo giudizio va necessariamente ancorato a parametri oggettivi e non, come nel caso di specie, a mere presunzioni.

Peraltro, la somma di 930,00 euro in sequestro non potrebbe obiettivamente ritenersi di entità tale da consentire di desumere in via automatica l'illegittimità del suo possesso o la sua derivazione da fonti illecite.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 63 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che «quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo»; il secondo comma precisa che «se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla».

L'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 prevede, per il fatto di lieve entità, la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro10.329.

L'ultima parte del medesimo comma stabilisce che «chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità».

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'aggravante della non occasionalità della condotta, prevista da tale ultimo periodo ha natura di circostanza a effetto comune, in quanto non determina un aumento sanzionatorio superiore a un terzo del massimo edittale della pena base, sicché, nel concorso con circostanze ad effetto speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 3, n. 5768 del 17/12/2025, Uniemmi, Rv. 289377 — 01 in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., in un caso di concorso della suindicata aggravante con la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

Correttamente, dunque, nel caso in esame i giudici di merito hanno applicato tanto l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica infraquinquennale, tanto l'aggravante comune della non occasionalità del fatto di lieve entità.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, poi, è stata fornita adeguata motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale, valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sia la tipologia della sostanza stupefacente, costituita da cocaina, sia il quantitativo della stessa, pari a 98 grammi.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato la confisca obbligatoria disposta in primo grado ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo sproporzionata la somma di denaro sequestrata, pari a euro 930,00, alla luce dell'assenza di qualsiasi allegazione di redditi legittimi dell'interessato, a fronte, inoltre, del non trascurabile valore della cocaina sequestrata, pari a circa 8.000,00 euro in caso di vendita al dettaglio.

Del resto, nulla è stato allegato dal ricorrente sul punto, per cui non vi è nemmeno un principio di prova in ordine a fonti di reddito legittime.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / - ‘4, - - , C's;bii t7‘11..„).; 1,N , [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARI Loren 'ragonteni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peri reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2).2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 133 cod. pen. in quanto, individuando la pena base in anni tre di reclusione in relazione all'art. 73, comma 5, ultima parte d.P.R. n. 309 del 1990, poi aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale, la Corte di appello avrebbe determinato la sanzione applicando entrambe le circostanze aggravanti ad effetto speciale. Sotto altro profilo si rileva che, in ogni caso, difetta di adeguata spiegazione il netto scostamento dal minimo edittale della pena base. 2.2. Violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto, se è vero che la confisca prevista dalla prima norma trova fondamento nella sproporzione tra il valore del bene e le condizioni economiche del soggetto, è vero anche che il relativo giudizio va necessariamente ancorato a parametri oggettivi e non, come nel caso di specie, a mere presunzioni. Peraltro, la somma di 930,00 euro in sequestro non potrebbe obiettivamente ritenersi di entità tale da consentire di desumere in via automatica l'illegittimità del suo possesso o la sua derivazione da fonti illecite. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 63 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che «quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo»; il secondo comma precisa che «se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla». L'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 prevede, per il fatto di lieve entità, la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro10.329. L'ultima parte del medesimo comma stabilisce che «chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità». Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'aggravante della non occasionalità della condotta, prevista da tale ultimo periodo ha natura di circostanza a effetto comune, in quanto non determina un aumento sanzionatorio superiore a un terzo del massimo edittale della pena base, sicché, nel concorso con circostanze ad effetto speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 3, n. 5768 del 17/12/2025, Uniemmi, Rv. 289377 — 01 in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., in un caso di concorso della suindicata aggravante con la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.). Correttamente, dunque, nel caso in esame i giudici di merito hanno applicato tanto l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica infraquinquennale, tanto l'aggravante comune della non occasionalità del fatto di lieve entità. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, poi, è stata fornita adeguata motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale, valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sia la tipologia della sostanza stupefacente, costituita da cocaina, sia il quantitativo della stessa, pari a 98 grammi. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato la confisca obbligatoria disposta in primo grado ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo sproporzionata la somma di denaro sequestrata, pari a euro 930,00, alla luce dell'assenza di qualsiasi allegazione di redditi legittimi dell'interessato, a fronte, inoltre, del non trascurabile valore della cocaina sequestrata, pari a circa 8.000,00 euro in caso di vendita al dettaglio. Del resto, nulla è stato allegato dal ricorrente sul punto, per cui non vi è nemmeno un principio di prova in ordine a fonti di reddito legittime. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / - ‘4, - - , C's;bii t7‘11..„).; 1,N , [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARI Loren 'ragonteni
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