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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 36294/2022

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[OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, annullava, con riferimento ai capi 5) e 7) dell'incolpazione provvisoria, il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la somma di 6.243.434,90 e 470.424,93 euro, corrispondente al profitto del reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis e artt. 110, 356, comma primo, nonché art. 81, comma SECONDO, 110 e 316-bis cod. pen. alla stessa contestato in concorso con altri.

Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere coinvolta in attività illecite quale socia dell'[OSCURATO:PERSONA] Onlus, per avere con artifici e raggiri, consistiti nella simulazione della forma di un'associazione no profit in luogo della reale natura commerciale della predetta associazione e nell'utilizzo di 4t- documentazione falsa, indotto in errore personale appartenente alla Regione Siciliana e dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che provvedevano al rilascio e successivo rinnovo dell'accreditamento istituzionale in favore della [OSCURATO:PERSONA] Onlus, alla sottoscrizione di due convenzioni in data 14/03/2016 e in data 27/11/2019 e, successivamente, all'erogazione delle somme previste a titolo di rimborso per i servizi di riabilitazione e ciclo continuo ed ambulatoriale espletati in favore di pazienti con disabilità fisiche e psichiche ai sensi dell'art. 26, comma 1, della

I. n. 833 del 1978 e dell'art. 7 della

I. n. 104 del 1992, perseguendo così un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente pubblico erogatore pari ad euro 5.592.394,60 per il periodo compreso tra il 24/03/2017 e il 12/11/2020 e euro 651.040,30 per il periodo compreso tra il 04/02/2021 e il 20/04/2021.

Inoltre, veniva alla Russo contestato di aver ottenuto l'accreditamento predetto mediante utilizzo di falsa documentazione rendendo un servizio per qualità non conforme agli standard richiesti, atteso che la struttura ricettiva e di assistenza sita in Castelbuono presentava gravi carenze strutturali e risultava non conforme ai requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore per la sanità della Regione Siciliana n. 890 del 17 giugno 2002.

Infine, veniva alla stessa contestato di essersi appropriata in concorso con altri della complessiva somma di euro 470.424,93 distogliendola dagli scopi di pubblico interesse distraendola dagli scopi di pubblico interesse per la quale era stata erogata e destinandola al soddisfacimento di interessi privati, in particolare nella misura di euro 131.904, 67 per prestazioni di coordinamento centro in realtà mai svolte.

2. Ha proposto ricorso Pubblico Ministero, chiedendo la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo con ogni conseguenza di legge nella parte in cui "annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2021 esclusivamente in relazione: al sequestro per equivalente dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di

6. 243, 434,90 euro; al sequestro per equivalente dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di 470.424, 93 euro", con due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli art. 640-bis e 316-bis cod. pen.

Dopo aver richiamato la portata e i contenuti del provvedimento del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero ricorrente ha evidenziato l'erronea applicazione degli artt. 640-bis cod. pen e 316-bis cod. pen. avendo ritenuto il Tribunale del riesame ritenuto in senso illogico che oggetto dell'erogazione di cui all'art. 640-bis cod. pen. siano i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da riferire esclusivamente a strumenti finanziari "a fondo perduto", che escludono una controprestazione da parte del privato; avendo inoltre considerato il Tribunale del riesame che nel caso in esame poiché l'erogazione del contributo pubblico annuo era previsto a fronte di controprestazioni doveva essere rilevata la mancanza della peculiare categoria di erogazione a fondo perduto priva del carattere della corrispettività necessaria per configurare la fattispecie oggetto di contestazione.

Il ricorrente ha osservato come il ragionamento del Tribunale del riesame non ha alcuna pertinenza rispetto ai fatti contestati ai capi 5) e 7) delle contestazioni provvisorie, richiamando in particolare la portata e il contenuto delle previsioni normative rilevanti nel caso concreto per delineare la condotta contestata e supportare la richiesta di sequestro preventivo, affatto considerate dal Tribunale nel provvedimento impugnato e, in particolare: - l'art. 26 della

I. n. 833 del 1978; - l'art. 7 della

I. n. 104 del 1992; - l'art. 38 della

I. n. 104 del 1992; - 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; - l'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992; il decreto dell'Assesore alla santià della Regione Siciliana n. 463 del 17 aprile 2003, ad integrazione del Decreto n. 890 del 17 giugno 2022.

Sottolineava poi il Pubblico Ministero la particolare portata dei provvedimenti delle diverse autorità pubbliche coinvolte nella procedura oggetto di accertamento e in particolare : - il provvedimento n. 97 del 21/01/2033 emesso dal dipartimento di prevenzione dell'allora USL 6 di Palermo; - la delibera n. 1046 del 22/12/2015 dell'ASP di Palermo; - la Convenzione stipulata in data 14/03/2016 tra l'ASP di Palermo e l'[OSCURATO:PERSONA] Grua sottolineando la particolare rilevanza della previsione di cui all'art. 12 che prevedeva che il pagamento delle rette avvenisse attraverso l'erogazione di anticipazioni trimestrali per un ammontare pari all'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente ed attraverso la liquidazione del saldo a seguito della presentazione di appositi rendiconti trimestrali accompagnati da dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 7, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e del direttore medico responsabile; - il rinnovo con decreto dirigenziale n. 2027 del 2017 del rapporto di accreditamento della [OSCURATO:PERSONA] Onlus; - la stipula di nuova convenzione per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 in data 27/11/2019 tra l'ASP di Palermo e l'associazione [OSCURATO:PERSONA], con medesime previsioni e incombenti di rendicontazione.

Veniva quindi evidenziato che, proprio la portata di tali convenzioni, in correlazione alla normativa speciale disciplinante le prestazioni oggetto dì accertamento e il relativo obbligo dì rendiconto portavano ad escludere recisamente che le erogazioni di denaro effettuate dalla ASP di Palermo in favore della [OSCURATO:PERSONA], nel contesto delle condotte decettive oggetto di accertamento, potessero fondatamente qualificarsi come mero corrispettivo dovuto nel quadro di un rapporto contrattuale sinallagmatico.

Le somme così conseguite, ovvero mediante condotte artificiose perpetrate negli anni dai soggetti che avevano avuto la gestione della Associazione, si sostanziano in un aiuto, un contributo appunto, erogato dall'Ente pubblico al fine di assicurare le dovute prestazioni sanitarie, di competenza dell'ente pubblico, finalizzate al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Il ricorrente ha quindi considerato che proprio le caratteristiche delle erogazìoni effettuate dalla ASP di Palermo, nella forma di anticipazioni trimestrali con obbligo di rendiconto, trovano la loro giustificazione nella necessità del [OSCURATO:PERSONA] di garantire attività assistenziali in convenzione mediante strutture private, che proprio in considerazione di tale finalità, operino senza scopo di lucro, sì presentino idonee per i livelli delle prestazioni per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa; operino mediante la stipula di convenzioni.

In conclusione ha sostenuto il ricorrente che proprio tali aspetti, del tutto omessi nella considerazione del Tribunale del riesame, escludono la possibilità di rìtenere il rapporto tra l'ASP e l'Associazione quale rapporto contrattuale a prestazioni sinallagmatiche, con conseguente violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen.

Era dunque stata completamente omessa una valutazione con particolare riferimento al perseguimento di obiettivi di carattere generale, con conseguente piena sussistenza del fumus commissi delicti non soltanto dì truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma anche di malversazione in danno dello Stato.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.; il Tribunale è incorso in violazione di legge non avendo in alcun modo considerato l'eventuale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto anche eventualmente ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. perì., attesa l'applicabilità anche a tale ipotesi di reato della previsione di cui all'art. 322-ter cod. pen. ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. 3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha depositato memorie chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto.

L'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione.

Senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelarì personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale).

Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869- 01; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055-01, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della recente modifica apportata dall'art. 1, comma 60, legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura.

Ne deriva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non era legittimat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, annullava, con riferimento ai capi 5) e 7) dell'incolpazione provvisoria, il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la somma di 6.243.434,90 e 470.424,93 euro, corrispondente al profitto del reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis e artt. 110, 356, comma primo, nonché art. 81, comma SECONDO, 110 e 316-bis cod. pen. alla stessa contestato in concorso con altri. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere coinvolta in attività illecite quale socia dell'[OSCURATO:PERSONA] Onlus, per avere con artifici e raggiri, consistiti nella simulazione della forma di un'associazione no profit in luogo della reale natura commerciale della predetta associazione e nell'utilizzo di 4t- documentazione falsa, indotto in errore personale appartenente alla Regione Siciliana e dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che provvedevano al rilascio e successivo rinnovo dell'accreditamento istituzionale in favore della [OSCURATO:PERSONA] Onlus, alla sottoscrizione di due convenzioni in data 14/03/2016 e in data 27/11/2019 e, successivamente, all'erogazione delle somme previste a titolo di rimborso per i servizi di riabilitazione e ciclo continuo ed ambulatoriale espletati in favore di pazienti con disabilità fisiche e psichiche ai sensi dell'art. 26, comma 1, della I. n. 833 del 1978 e dell'art. 7 della I. n. 104 del 1992, perseguendo così un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente pubblico erogatore pari ad euro 5.592.394,60 per il periodo compreso tra il 24/03/2017 e il 12/11/2020 e euro 651.040,30 per il periodo compreso tra il 04/02/2021 e il 20/04/2021. Inoltre, veniva alla Russo contestato di aver ottenuto l'accreditamento predetto mediante utilizzo di falsa documentazione rendendo un servizio per qualità non conforme agli standard richiesti, atteso che la struttura ricettiva e di assistenza sita in Castelbuono presentava gravi carenze strutturali e risultava non conforme ai requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore per la sanità della Regione Siciliana n. 890 del 17 giugno 2002. Infine, veniva alla stessa contestato di essersi appropriata in concorso con altri della complessiva somma di euro 470.424,93 distogliendola dagli scopi di pubblico interesse distraendola dagli scopi di pubblico interesse per la quale era stata erogata e destinandola al soddisfacimento di interessi privati, in particolare nella misura di euro 131.904, 67 per prestazioni di coordinamento centro in realtà mai svolte. 2. Ha proposto ricorso Pubblico Ministero, chiedendo la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo con ogni conseguenza di legge nella parte in cui "annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2021 esclusivamente in relazione: al sequestro per equivalente dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di 6. 243, 434,90 euro; al sequestro per equivalente dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di 470.424, 93 euro", con due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli art. 640-bis e 316-bis cod. pen. Dopo aver richiamato la portata e i contenuti del provvedimento del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero ricorrente ha evidenziato l'erronea applicazione degli artt. 640-bis cod. pen e 316-bis cod. pen. avendo ritenuto il Tribunale del riesame ritenuto in senso illogico che oggetto dell'erogazione di cui all'art. 640-bis cod. pen. siano i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da riferire esclusivamente a strumenti finanziari "a fondo perduto", che escludono una controprestazione da parte del privato; avendo inoltre considerato il Tribunale del riesame che nel caso in esame poiché l'erogazione del contributo pubblico annuo era previsto a fronte di controprestazioni doveva essere rilevata la mancanza della peculiare categoria di erogazione a fondo perduto priva del carattere della corrispettività necessaria per configurare la fattispecie oggetto di contestazione. Il ricorrente ha osservato come il ragionamento del Tribunale del riesame non ha alcuna pertinenza rispetto ai fatti contestati ai capi 5) e 7) delle contestazioni provvisorie, richiamando in particolare la portata e il contenuto delle previsioni normative rilevanti nel caso concreto per delineare la condotta contestata e supportare la richiesta di sequestro preventivo, affatto considerate dal Tribunale nel provvedimento impugnato e, in particolare: - l'art. 26 della I. n. 833 del 1978; - l'art. 7 della I. n. 104 del 1992; - l'art. 38 della I. n. 104 del 1992; - 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; - l'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992; il decreto dell'Assesore alla santià della Regione Siciliana n. 463 del 17 aprile 2003, ad integrazione del Decreto n. 890 del 17 giugno 2022. Sottolineava poi il Pubblico Ministero la particolare portata dei provvedimenti delle diverse autorità pubbliche coinvolte nella procedura oggetto di accertamento e in particolare : - il provvedimento n. 97 del 21/01/2033 emesso dal dipartimento di prevenzione dell'allora USL 6 di Palermo; - la delibera n. 1046 del 22/12/2015 dell'ASP di Palermo; - la Convenzione stipulata in data 14/03/2016 tra l'ASP di Palermo e l'[OSCURATO:PERSONA] Grua sottolineando la particolare rilevanza della previsione di cui all'art. 12 che prevedeva che il pagamento delle rette avvenisse attraverso l'erogazione di anticipazioni trimestrali per un ammontare pari all'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente ed attraverso la liquidazione del saldo a seguito della presentazione di appositi rendiconti trimestrali accompagnati da dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 7, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e del direttore medico responsabile; - il rinnovo con decreto dirigenziale n. 2027 del 2017 del rapporto di accreditamento della [OSCURATO:PERSONA] Onlus; - la stipula di nuova convenzione per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 in data 27/11/2019 tra l'ASP di Palermo e l'associazione [OSCURATO:PERSONA], con medesime previsioni e incombenti di rendicontazione. Veniva quindi evidenziato che, proprio la portata di tali convenzioni, in correlazione alla normativa speciale disciplinante le prestazioni oggetto dì accertamento e il relativo obbligo dì rendiconto portavano ad escludere recisamente che le erogazioni di denaro effettuate dalla ASP di Palermo in favore della [OSCURATO:PERSONA], nel contesto delle condotte decettive oggetto di accertamento, potessero fondatamente qualificarsi come mero corrispettivo dovuto nel quadro di un rapporto contrattuale sinallagmatico. Le somme così conseguite, ovvero mediante condotte artificiose perpetrate negli anni dai soggetti che avevano avuto la gestione della Associazione, si sostanziano in un aiuto, un contributo appunto, erogato dall'Ente pubblico al fine di assicurare le dovute prestazioni sanitarie, di competenza dell'ente pubblico, finalizzate al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Il ricorrente ha quindi considerato che proprio le caratteristiche delle erogazìoni effettuate dalla ASP di Palermo, nella forma di anticipazioni trimestrali con obbligo di rendiconto, trovano la loro giustificazione nella necessità del [OSCURATO:PERSONA] di garantire attività assistenziali in convenzione mediante strutture private, che proprio in considerazione di tale finalità, operino senza scopo di lucro, sì presentino idonee per i livelli delle prestazioni per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa; operino mediante la stipula di convenzioni. In conclusione ha sostenuto il ricorrente che proprio tali aspetti, del tutto omessi nella considerazione del Tribunale del riesame, escludono la possibilità di rìtenere il rapporto tra l'ASP e l'Associazione quale rapporto contrattuale a prestazioni sinallagmatiche, con conseguente violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen. Era dunque stata completamente omessa una valutazione con particolare riferimento al perseguimento di obiettivi di carattere generale, con conseguente piena sussistenza del fumus commissi delicti non soltanto dì truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma anche di malversazione in danno dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.; il Tribunale è incorso in violazione di legge non avendo in alcun modo considerato l'eventuale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto anche eventualmente ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. perì., attesa l'applicabilità anche a tale ipotesi di reato della previsione di cui all'art. 322-ter cod. pen. ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha depositato memorie chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto. L'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelarì personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869- 01; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055-01, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della recente modifica apportata dall'art. 1, comma 60, legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne deriva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non era legittimat
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