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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40874/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla custodia in carcere dal 4 ottobre 2012 al 18 aprile 2017.

La misura cautelare è stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18 aprile 2017, divenuta definitiva il 27 giugno 2017.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle imputazioni ascrittegli non essendovi prova certa della sua partecipazione all'associazione, ma i giudici della cognizione hanno confermato, sulla base delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini, che egli si approvvigionava stabilmente di sostanza stupefacente dal cugino [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata sottolinea che, secondo la sentenza definitiva di assoluzione, non è possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto un ruolo stabile all'interno del sodalizio criminoso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (sodalizio che è stato ritenuto sussistente perché tra i canali di rifornimento di [OSCURATO:PERSONA] vi era anche [OSCURATO:PERSONA], ma egli non era fornitore esclusivo.

Secondo la Corte territoriale, la sentenza di assoluzione ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] e il suo fornitore [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti e tale condotta è ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata sottolinea inoltre che, a fronte di una accusa tanto grave, [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso 'iena facoltà di non rispondere non fornendo alcuna chiave di lettura alternativa rispetto a quella prospettata dall'accusa.

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, cori unico articolato motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia considerato come gravemente colposa la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa.

In secondo luogo, sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare gravemente colposa la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] è cugino.

Rileva, in particolare, che le conversazioni telefoniche intercorse tra i due non potevano far suppore l'appartenenza ad un contesto associativo e la misura cautelare fu disposta, invece, proprio ipotizzando tale appartenenza.

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. È opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ente, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto da! ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3 L'ordinanza impugnata ha individuato quale condotta gravemente colposa - e perciò ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. - l'esistenza di rapporti di natura ambigua con isoggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, come riconosciuto anche dai giudici della cognizione, [OSCURATO:PERSONA] si approvvigionava stabilmente.

Il ragionamento sviluppato è coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le frequentazioni ambigue con persone dedite a traffici illeciti, se idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare e tali condotte, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

Ciò è tanto più evidente perché, come l'ordinanza impugnata sottolinea, la sentenza di assoluzione non ha escluso - anzi ha ribadito - che nelle conversazioni valutate ai fini della applicazione della misura cautelare [OSCURATO:PERSONA] parlava di sostanze stupefacenti.

4. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa.

Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Si deve osservare però che, nell'economia dell'ordinanza,, il riferimento alla scelta adottata dall'imputato di non fornire chiarimenti Slli contenuto delle conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] ha carattere marginale, ed è invece decisiva ed assorbente la constatazione che, secondo i giudici della congnizione, quelle conversazioni avevano certamente ad oggetto sostanze stupefacenti delle quali [OSCURATO:PERSONA] si riforniva stabilmente.

Un comportamento che la Corte territoriale ha considerato gravemente colposo, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, con una motivazione che - come già chiarito - non è censurabile.

In questa prospettiva, è utile ricordare che, secondo un indirizzo risalente, ma consolidato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione, che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejarn, Rv. 105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877).

5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione •delle spese sostenute dal Ministero resistente in queto giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille).

Cosi deciso il 21 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla custodia in carcere dal 4 ottobre 2012 al 18 aprile 2017. La misura cautelare è stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18 aprile 2017, divenuta definitiva il 27 giugno 2017. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle imputazioni ascrittegli non essendovi prova certa della sua partecipazione all'associazione, ma i giudici della cognizione hanno confermato, sulla base delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini, che egli si approvvigionava stabilmente di sostanza stupefacente dal cugino [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata sottolinea che, secondo la sentenza definitiva di assoluzione, non è possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto un ruolo stabile all'interno del sodalizio criminoso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (sodalizio che è stato ritenuto sussistente perché tra i canali di rifornimento di [OSCURATO:PERSONA] vi era anche [OSCURATO:PERSONA], ma egli non era fornitore esclusivo. Secondo la Corte territoriale, la sentenza di assoluzione ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] e il suo fornitore [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti e tale condotta è ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sottolinea inoltre che, a fronte di una accusa tanto grave, [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso 'iena facoltà di non rispondere non fornendo alcuna chiave di lettura alternativa rispetto a quella prospettata dall'accusa. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, cori unico articolato motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia considerato come gravemente colposa la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare gravemente colposa la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] è cugino. Rileva, in particolare, che le conversazioni telefoniche intercorse tra i due non potevano far suppore l'appartenenza ad un contesto associativo e la misura cautelare fu disposta, invece, proprio ipotizzando tale appartenenza. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. È opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ente, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto da! ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3 L'ordinanza impugnata ha individuato quale condotta gravemente colposa - e perciò ostativa al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. - l'esistenza di rapporti di natura ambigua con isoggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, come riconosciuto anche dai giudici della cognizione, [OSCURATO:PERSONA] si approvvigionava stabilmente. Il ragionamento sviluppato è coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le frequentazioni ambigue con persone dedite a traffici illeciti, se idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare e tali condotte, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Ciò è tanto più evidente perché, come l'ordinanza impugnata sottolinea, la sentenza di assoluzione non ha escluso - anzi ha ribadito - che nelle conversazioni valutate ai fini della applicazione della misura cautelare [OSCURATO:PERSONA] parlava di sostanze stupefacenti. 4. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa. Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Si deve osservare però che, nell'economia dell'ordinanza,, il riferimento alla scelta adottata dall'imputato di non fornire chiarimenti Slli contenuto delle conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] ha carattere marginale, ed è invece decisiva ed assorbente la constatazione che, secondo i giudici della congnizione, quelle conversazioni avevano certamente ad oggetto sostanze stupefacenti delle quali [OSCURATO:PERSONA] si riforniva stabilmente. Un comportamento che la Corte territoriale ha considerato gravemente colposo, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, con una motivazione che - come già chiarito - non è censurabile. In questa prospettiva, è utile ricordare che, secondo un indirizzo risalente, ma consolidato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione, che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejarn, Rv. 105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877). 5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione •delle spese sostenute dal Ministero resistente in queto giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille). Cosi deciso il 21 ottobr
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