CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 43628/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Urbino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Urbino rigettava l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica di Urbino avverso il provvedimento del 21.1.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino, di rigetto parziale della richiesta di sequestro preventivo avanzata in data 24.9.2020, nell'ambito del procedimento penale nei confronti degli attuali ricorrenti, indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod.pen, 5 e 11 d.lgs 74/2000 (capi 1,2,3 dell'imputazione provvisoria); il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il chiesto sequestro preventivo in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 di cui al capo 1), disattendendo, invece, la richiesta di provvedimento ablatorio in relazione al reato di cui all'art. 11 dlgs 74/2000, di cui ai capi 2) e 3). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge per omessa o apparente motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva affermato, con motivazione carente, che il meccanismo di interposizione fittizia di plurimi soggetti incaricati dal reale dominus dell'attività imprenditoriale ed il sistematico ed artificioso svuotamento dei conti correnti delle imprese ( a vantaggio diretto o per interposte persone del dominus occulto o di terzi) non assurgevano ad atti fraudolenti, nonostante essi avessero determinato una apparente diminuzione della consistenza patrimoniale del soggetto interessato (le imprese individuali risultavano all'esterno incapienti mentre la capienza era stata spostata artatamente da parte dei prevenuti). Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea valutazione dell'art. 11 d.lgs 74/2000. Argomenta che il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delictí, aveva espresso una motivazione gravemente carente, in quanto focalizzata esclusivamente sull'azione di svuotamento dei conti, senza valutare il complesso contesto che caratterizzava la vicenda (interposizione fittizia dei titoli delle imprese, spostamento degli assett produttivi tra un'impresa e l'altra, identica manodopera nei vari passaggi di titolarità delle imprese, mantenimento della medesima sede produttiva e dei medesimi macchinari, gestione di fatto delle imprese da parte del dominus [OSCURATO:PERSONA]). Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017,Rv.269119). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame (pag da 4 a 9 dell'ordinanza impugnata). 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così