Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16871/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.- intimato -Avverso la sentenza della CORTE GIUST.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.4902/2024 depositata in data 16 luglio 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – DirezioneProvinciale di Roma notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] IrisPalomino, il preavviso di fermo amministrativo n.Numero registro generale 5388/2025Numero sezionale 4350/2026Numero di raccolta generale 16871/2026Data pubblicazione 29/05/202609780201900040339000, con il quale l’Ufficio iscriveva fermoamministrativo sull’autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dellacontribuente, in seguito all’asserito omesso pagamento di n. 5 cartelle dipagamento, per un importo totale complessivo di euro 11.806,62.2.

Avverso il preavviso di fermo amministrativo e relativamente a trecartelle di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p.di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma delproprio operato.3.

La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 7974/2021, accoglieva il ricorsodella contribuente e condannava il Concessionario della Riscossione alpagamento delle spese di lite per euro 500,00, distraendole in favore deldifensore dichiaratosi antistatario.4.

Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.g.t.2 del Lazio, lamentando la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n.55/2014 per aver la Corte di primo grado liquidato le spese al di sotto deiminimi tariffari; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5.

La C.g.t. 2 adita, con sentenza n. 4902/2024, depositata in data 23luglio 2024, accoglieva l’appello della contribuente e la condannava alpagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava incomplessivi euro 2.600,00, oltre accessori, da distrarre a favore deldifensore dichiaratosi antistatario.6.

Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolotelematico, non risultano allegati all'originale del ricorso in cassazioneNumero registro generale 5388/2025Numero sezionale 4350/2026Numero di raccolta generale 16871/2026Data pubblicazione 29/05/2026proposto dalla contribuente, gli avvisi di ricevimento delle raccomandatedi cui alla relata di notificazione apposta al ricorso.Di poi, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al sistema informativo dellaCorte di cassazione (S.I.C.), non risulta "caricato" alcun avviso diricevimento riguardante il ricorso in oggetto; vieppiù che è stata redatta2026.Né tra i documenti indicati in calce al ricorso, vi è l’indicazione dellanotifica.In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento chericorso in cassazione proposto dalla contribuente è inesistente, conconseguente inammissibilità del ricorso.Nulla per le spese non avendo la controricorrente svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.- intimato -Avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.4902/2024 depositata in data 16 luglio 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – DirezioneProvinciale di Roma notificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] IrisPalomino, il preavviso di fermo amministrativo n.Numero registro generale 5388/2025Numero sezionale 4350/2026Numero di raccolta generale 16871/2026Data pubblicazione 29/05/202609780201900040339000, con il quale l’Ufficio iscriveva fermoamministrativo sull’autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dellacontribuente, in seguito all’asserito omesso pagamento di n. 5 cartelle dipagamento, per un importo totale complessivo di euro 11.806,62.2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo e relativamente a trecartelle di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p.di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma delproprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 7974/2021, accoglieva il ricorsodella contribuente e condannava il Concessionario della Riscossione alpagamento delle spese di lite per euro 500,00, distraendole in favore deldifensore dichiaratosi antistatario.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.g.t.2 del Lazio, lamentando la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n.55/2014 per aver la Corte di primo grado liquidato le spese al di sotto deiminimi tariffari; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5. La C.g.t. 2 adita, con sentenza n. 4902/2024, depositata in data 23luglio 2024, accoglieva l’appello della contribuente e la condannava alpagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava incomplessivi euro 2.600,00, oltre accessori, da distrarre a favore deldifensore dichiaratosi antistatario.6. Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolotelematico, non risultano allegati all'originale del ricorso in cassazioneNumero registro generale 5388/2025Numero sezionale 4350/2026Numero di raccolta generale 16871/2026Data pubblicazione 29/05/2026proposto dalla contribuente, gli avvisi di ricevimento delle raccomandatedi cui alla relata di notificazione apposta al ricorso.Di poi, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al sistema informativo dellaCorte di cassazione (S.I.C.), non risulta "caricato" alcun avviso diricevimento riguardante il ricorso in oggetto; vieppiù che è stata redatta2026.Né tra i documenti indicati in calce al ricorso, vi è l’indicazione dellanotifica.In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento chericorso in cassazione proposto dalla contribuente è inesistente, conconseguente inammissibilità del ricorso.Nulla per le spese non avendo la controricorrente svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris