CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -controricorrente - avverso la sentenza n. 4670/2017 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata i l 15 novembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: est temporale illeg robin tax 1. La contribuente formulava istanza di rimborso (per € 27.400.000,00) dell’addizionale IRES prevista dall’art. 81, commi 16-18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, ritenendo tale imposizione contraria ai principi costituzionali dettati dagli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Carta fondamentale. A fronte del silenzio rifiuto, veniva proposto ricorso e la CTP con sentenza resa il 12 gennaio 2016 respingeva lo stesso, che prendeva atto della sentenza Corte Cost. n. 10 del 2015, declaratoria dell’illegittimità della disposizione impositiva in esame, ma altresì del fatto che la stessa disponeva che i propri effetti dovevano decorrere solo dalla data di pubblicazione della pronuncia. La contribuente proponeva allora gravame e la CTR confermava la pronuncia di primo grado. 2. Propone quindi la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia ha depositato controricorso per resistere all’impugnativa. La difesa della contribuente ha poi depositato memoria illustrativa in data 30 marzo 2023. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo A2A denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 53, Cost., e alla sentenza Corte Costituzionale n. 10 del 2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo la ricorrente allega l’erroneità della decisione laddove ha stabilito che la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale avesse efficacia non retroattiva, dal momento che al contrario a parere della stessa ricorrente il relativo contenuto vincolante, come evincibile dal dispositivo, rispondeva al principio della naturale retroattività della pronuncia di illegittimità, di cui all’art. 136, Cost. Di fatto, come si legge nell’illustrazione del motivo, la Corte Costituzionale avrebbe solo “suggerito” una lettura del tutto inedita dell’art. 136, Cost. medesimo, che però non troverebbe testuale riscontro nel dispositivo della sentenza. Pertanto, sempre a parere della ricorrente, il passaggio motivazionale sull’efficacia non retroattiva “non riveste alcuna portata vincolante”. D’altronde il bilanciamento di valori costituzionali cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale, ove contemplante –come nella specie – anche l’equi librio di bilancio di cui all’art. 81, Cost., sarebbe riservato al legislatore, ma in ogni caso esso non troverebbe riscontro nel dispositivo, per cui il suggerimento resterebbe irrilevante. Neppure la giurisprudenza per cui il dispositivo va letto alla luce della motivazione, che ne costituirebbe la spiegazione, sarebbe all’uopo invocabile, dal momento che l’esame della sentenza “nella sua totalità” impedirebbe di ritenere vincolanti le motivazioni in ordine all’opportunità di contenere gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità. Ancora nel senso della non vincolatività deporrebbe la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, laddove ha chiarito che, ove più interpretazioni di una norma siano possibili, occorre privilegiare quella conforme al dettato costituzionale (Corte Cost. ord. n. 277 del 2000), per cui analogamente in caso di pronuncia costituzionale, tra le varie letture occorrerebbe privilegiare quella che (nella specie) consentirebbe l’applicazione retroattiva della medesima. 2. Con il secondo motivo A2A denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 137, Cost., 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, per violazione del giudicato costituzionale della predetta sentenza n. 10/2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Con il valorizzare i passaggi motivazionali che “suggerivano” il contenimento degli effetti retroattivi della sentenza di declaratoria di illegittimità, a parere della ricorrente i giudici d’appello avevano infatti violato il giudicato costituzionale della stessa, dato dal dispositivo, che invece riproduceva fedelmente il testo degli artt. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, l. n.87/1953. 3. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essisono inammissibili. Deve preliminarmente osservarsi come non sia ammissibile la diretta deduzione di violazione di norme costituzionali in sede di ricorso in cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere sottoposto allo scrutinio di questa Corte mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. ex plurimis Cass. 12/11/2020, n. 25573). Orbene anche quando i motivi in esame , oltre ad assumere direttamente la violazione delle disposizioni della Costituzione che si sono sopra riportate, indicano anche quella dell’art. 30 della l. n. 87/1953, nella relativa illustrazione è sempre specificamente ed inequivocabilmente dedotta la diretta violazione di norme di rango costituzionale, e conseguentemente già sotto tale profilo il ricorso si mostra in gran parte inammissibile. 3.1. Il motivo poi s’incentra essenzialmente sulla ritenuta non vincolatività della motivazione della sentenza del Giudice delle leggi, nella parte in cui “suggerisce” un bilanciamento fra valori costituzionali che porterebbe ad una sua applicazione non retroattiva. Dal punto di vista generale deve anzitutto ribadirsi che anche le sentenze della Corte costituzionale soggiacciono alla regola per cui la motivazione costituisce l’esplicazione della ratio del relativo dispositivo, e quindi questo va letto e interpretato alla luce di quella. Orbene, dalla motivazione è del tutto chiaro ed inequivocabile come la Corte abbia inteso delimitare la portata temporale della propria decisione, limitando gli effetti della declaratoria di incostituzionalità al futuro. All’uopo basterebbe già richiamarsi al seguente passaggio motivazionale “Nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti”. In ogni caso si legge ancora “Inoltre, come il limite dei «rapporti esauriti» ha origine nell’esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro individuazione è ascrivibile all’attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale –e solo essa – ad avere la competenza in proposito ”. La Corte poi, nell’argomentare la necessità di giungere ad una delimitazione temporale, aggiunge che “Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo”. Si giunge così alla considerazione per cui “nella specie, l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”, per cui “La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà”. Da tanto la Corte fa derivare che “In conclusione, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica”. Si condivida o meno il ragionamento della Corte (cosa del tutto indifferente visto che, in virtù dell’art. 137, Cost., le sentenze della Corte Costituzionale non sono soggette ad impugnazione), è chiaro che la motivazione – nella parte in cui stabilisce la modulazione temporale degli effetti della decisione – non costituisce affatto un “suggerimento”, ma descrive una ratio fondante e caratterizzante la decisione stessa, cui peraltro vengono dedicati due lunghi paragrafi. E tanto fa pur giustizia del tentativo di leggere la decisione come aperta a più possibili interpretazioni, poiché come si legge da quanto precede la delimitazione temporale non è dubitabile. Tantomeno poi si può rimettere in discussione, come il motivo in più punti tenta di fare, il bilanciamento effettuato dalla Corte. Quel potere di bilanciamento, da cui dipende (anche) il potere di modulare la portata temporale della decisione, appartiene alla Corte, dunque può essere discusso solo a prezzo dell’impugnazione della sentenza, che come già detto non è possibile. Ed infatti al giudice non spetta vagliare gli interventi sull’efficacia temporale delle sentenze della Corte Costituzionale alla luce del principio di stretta interpretazione, ma è quest’ultima appunto che afferma la necessità, nell’esercizio del proprio potere di intervenire sull’efficacia temporale (“Questo potere che la Corte si è dato…”), di vagliarli (essa, dunque) sulla base del suddetto principio. In altri termini, a fronte di varie criticità costituzionali della norma denunciata (tra cui principalmente l’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione; ma anche il coprire l’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”; e l’impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo), e preso atto dell’impatto che la declaratoria di sua illegittimità con effetto retroattivo avrebbe sul conti pubblici, in presenza – si ripete – d e lla mancata delimitazione temporalealla sola congiuntura dell’efficacia della norma impositiva in argomento– si giustifica il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco - l’equilibrio di bilancio (ma non solo perché la Corte espressamente richiama anche gli artt. 2 e 3, Cost., laddove precisa che “le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo(…) finirebbero per richiedere (…) una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost”) - con le norme – del pari costituzionali, violate dal legislatore. Da ciò la rimodulazione temporale degli effetti, che la Corte compara al potere di circoscrivere la pronuncia d’illegittimità“solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio –come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative…”. 4. Con il terzo motivo A2A denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., 6 e 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione agli artt. 3 e 53, Cost., e 1, Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, per i quali la sentenza n. 10/2015 non è conciliabile con le norme di cui all’art. 81, comma 16-18, d.l. n. 112/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ritiene infatti la ricorrente che anche ove si ritenesse la declaratoria d’illegittimità costituzionale in parola non suscettibile di applicazione retroattiva, i giudici d’appello avrebbero dovuto escluderne l’applicazione a quanto si fossero diligentemente attivati sollevando la questione a mezzo di ricorso avverso il diniego di rimborso, maturando il diritto alla tutela giurisdizionale prima della pronuncia di incostituzionalità. D’altro canto, i giudici d’appello avrebbero dovuto coordinare la salvaguardia degli equilibri di bilancio con il diritto alla tutela giurisdizionale, né lo stesso poteva dirsi garantito dal fatto della “rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima”, come ritenuto dalla Corte Costituzionale. Ancora, i principi di cui agli artt. 6 e 13 della Carta CEDU, osterebbero ad un sistema che neghi il diritto a una risposta effettiva sul merito delle questioni. La prevalenza ritenuta degli equilibri di bilancio avrebbe infatti leso l’integrità patrimoniale della ricorrente, tutelata invece dall’art. 1 del Protocollo n. 1, cit. Ancora, la c.d. “Robin tax” discriminerebbe la ricorrente ai sensi dell’art. 14, CEDU, assoggettando a tassazione solo imprese con una determinata soglia di ricavi e di redditi, indipendentemente dalla prova di un extra-profitto. In definitiva, anche alla luce di tali principi di ordine sovra- nazionale e costituzionale, dovrebbe portare alla conclusione per cui il contenimento degli effetti temporali della sentenza, dovrebbe lasciare impregiudicati quanti avevano già in precedenza agito in giudizio 4.1. Il motivo è inammissibile. Anche qui va richiamato quanto già osservato con riguardo ai due precedenti motivi, circa l’inammissibilità della diretta deduzione di violazione di norme di rango costituzionale. Ciò detto, in nessuna parte la pronuncia della Corte Costituzionale autorizza una differenziazione di effetti a seconda che i rapporti precedenti e non esauriti siano o meno stati oggetto di controversia. Peraltro, la critica apparentemente volta alla sentenza d’appello, è in realtà ancora una volta rivolta alla sentenza della Corte Costituzionale per non aver considerato nel proprio bilanciamento i valori di cui all’art. 24, Cost., e per aver ritenuto bastevole, all’esito del bilanciamento, la rimozione degli effetti “pro futuro”. E quindi nuovamente essa contrasta con la non impugnabilità delle decisioni della Corte, ed al contempo con la non censurabilità di una sentenza per il fatto di essersi adeguata ad una pronuncia di declaratoria di illegittimità costituzionale, che ha portata erga omnes, come deriva dal disposto di cui all’art. 136, Cost. D’altronde l’asserita violazione che da ciò deriverebbe al portato dell’art. 24 Cost. non si coglie, laddove l’effetto non retroattivo si mostra coerente e conseguente , come esposto al paragrafo che precede, con la ratio stessa sottesa alla declaratoria di illegittimit à costituzionale, ed in particolare all’assenza di una circoscritta disciplina temporale della misura fiscale censurata ed al bilanciamento di valori costituzionali in presenza degli effetti che una declaratoria d’illegittimità con effetti retroattivi provocherebbe su altri valori del pari di valenza costituzionale. Il resto della censura è palesemente teso a rivedere gli effetti temporali della decisione in contrasto con la decisione della Corte Costituzionale, ancora un volta chiedendone una sostanziale riforma. Tutto ciò senza considerare che, come noto, eventuali contrasti della disciplina interna con quella CEDU non possono certo portare alla disapplicazione delle norme interne o delle sentenze della Corte, non trovando qui applicazione i principi di cui all’art. 11, Cost. (come accade con riferimento all’ordinamento Unionale), ma quelli di cui all’art. 117, Cost., con la conseguenza che la questione sarebbe di competenza della stessa Corte che ha già effettuato, come visto, la sua valutazione ed il necessario bilanciamento di valori costituzionali in relazione all’efficacia temporale della pronuncia adottata. Peraltro, la disciplina convenzionale citata, secondo la giurisprudenza CEDU, deve assicurare un adeguato bilanciamento fra il diritto al rispetto dei beni dell’individuo e le esigenze dell’interesse generale, assicurato dalla presenza di procedure interne che offrano un rimedio sufficiente per assicurare la protezione del diritto stesso (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. France, n. 36677/97, del 16 luglio 2002). Nella specie non solo la decisione della Corte ha costituito l’effetto di un bilanciamento fra valori costituzionali, ma evidentemente al contribuente sono stati messi a disposizione i necessari strumenti di tutela. 5. Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dich