CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo in Roma, viaGino Funaioli nn. 51/54. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del sindaco dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesaper procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma,via del Tempio di Giove n. 21. Controricorrente e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5103/2022 del Tribunale di Roma , depositata il 4. 4 . 2022. R.G. N. 18696/2022.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consigliodel 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 22. 7. 2022 [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5103/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 4. 4. 2022, che aveva confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della sua opposizione a cartelle di pagamento emesse per violazioni del codice della strada, ritenendo, per quanto qui ancora rileva,provate le notifiche delle cartelle stesse, contestate dalla opponente, sulla base delle fotocopie delle relate di notificazioneprodotte in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con un unico motivo laricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2712943 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 e dell’art. 5 d.l. n. 669 del 1996, censura la sentenza impugnata per avere utilizzato come prova le fotocopie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonostante il disconoscimento delle stesse ritualmente sollevato dall’opponente, che aveva dedotto l’inesistenza degli originali, reputando erroneamente tale contestazione generica. Il motivo è inammissibileai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. Il Tribunale ha motivato il superamento della contestazione della opponente circa la conformità delle copie agli originali sulla base del principio secondo cui tale contestazione deve essere formulata in modo specifico e non generico, indicando le ragioni di difformità della copia all’originale, e che, inoltre, il disconoscimento non comporta di per sé l’ inutilizzabilità della documentazione , restando salvo comunque il potere del giudice di ritenere,sulla base di quanto risulta dagli atti, sussistente la conformità della copia all’originale e quindi l’idoneità del documentoprodotto come fonte di prova. Ha quindi aggiunto che “ Nel caso di R.G. N. 18696/2022.specie la documentazione prodotta non mostra alcun elemento che possa far ipotizzare una qualche difformità con l’originale“. Tanto precisato, il motivo va ritenuto inammissibile in quanto la motivazione data dal Tribunale appare del tutto conforme, sotto il profilo delle regole di diritto applicate in tema di disconoscimento della copia all’originale, con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art.2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, non può essere sollevato con mere formule di stile, ma deve indicare in quali parti la copia differisca dall’originale( Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018 ), e che esso, una volta effettuato, non ha comunque gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. , che preclude , in mancanza di verificazione, l'utilizzabilità deldocumento, dal momento la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.8 giugno 2018, n. 14950; Cass.20 agosto 2015, n. 16998; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33769; Cass. 26 ottobre 2020) . Si è inoltre affermato che, ove il destinatario della cartella di pagamento ne contesti l’avvenuta notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne l'originale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con lanullità della stessa o della sua notifica (Cass.11 ottobre 2018, n. 25292). Il giudizio del Tribunale secondo cui nel caso di specie non era riscontrabile alcun elemento idoneo a far ipotizzare una qualche difformità tra le copie prodotte e gli originali, mentre da un lato dà conto delfatto che il giudice ha operato una valutazione in concreto delle risultanze probatorie, dall’altro integra un apprezzamento di fatto, non sindacabile , come tale, in sede di giudiz i o di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. R.G. N. 18696/2022.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizioin favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , che liquida in euro 950,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Ro