CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 32216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 05/05/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza in data 29/12/2025, depositata il 31/12/2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione al provvedimento d'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione promossa innanzi a questa Corte sia stata depositata oltre il termine di legge. Dall'esame degli atti si evince come il provvedimento di rigetto sia stato comunicato al richiedente (domiciliato presso il difensore) e al difensore, a mezzo PEC, in data 7 gennaio 2026. Il termine di venti giorni per proporre impugnazione - previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002 - decorrente dalla data della notifica del provvedimento di rigetto (cfr. Sez. 4, n. 32878 del 28/06/2022, Wiechek, Rv. 283460), scadeva in data 27 gennaio 2026. Il ricorso per cassazione risulta essere stato depositato in data 6 febbraio 2026, ben oltre il termine di legge. La inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann P.Q.M