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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05791/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38567/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato e con un secondo alla sussistenza dell'aggra- vante di aver provocato un incidente stradale di cui all'art.186 comma 2 bis cod. strada.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

Quanto al secondo motivo, lo stesso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, per quanto riguarda i profili di responsabilità, operano un buon governo dei dicta (cfr. ex mul- tis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che, in primis, per quanto riguarda l'etilometro, hanno evidenziato come l'omologazione e le verifiche perio- diche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Derivandone che, N. 38567/2024 R.G. anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Ber- tossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto ac- cusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.

La Corte territoriale ha dato atto che, nel caso che ci occupa, la prova alcole- mica — che ha avuto esito positivo — è stata eseguita utilizzando l'apparecchio di cui a verbale si dà atto del numero di matricola, dell'avvenuta omologazione e della sottoposizione alle revisioni periodiche.

E che a fronte di ciò mai nessuna eccezione difensiva volta a segnalarne specifici malfunzionamenti o difetti di orno- logazione o di controllo era stata posta per tutto il corso del giudizio.

3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta criticamente con la congrua e logica motivazione dei giudici del gravame del merito che hanno evidenziato come l'inci- dente si sia verificato a causa delle condizioni alterate del conducente che gli ave- vano inibito ogni azione difensiva come dimostrava l'imbocco di una via in senso vietato.

Corretto appare il rilievo secondo cui la giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità (in ultimo Sez. 4, n. 27211/2019 secondo cui: "in tema di guida in stato. di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avveni- mento inatteso che, interrompendo ti normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività., senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli) che è chiara nell'indicare la ricorrenza dell'aggravante della quale si discute di fronte a qualsiasi impedimento che inter- rompa il normale svolgimento della circolazione stradale, determinando un rischio per la collettività anche solo potenziale.

L'aggravante dell'aver cagionato un inci- dente si ha quindi anche nel caso di urto contro un ostacolo e persino in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo richiesto che siano causati a danni a cose o a persone.

Nel caso in esame, correttamente la Corte del merito ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasiona- lità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l'incidente: Fenocaj, infatti, circolava in senso vietato in una pubblica via e ciò è sufficiente a costruire un collegamento N. 38567/2024 R.G. causale tra tale violazione e gli eventi accaduti poco dopo.

Quanto accaduto inter- rompeva e comunque turbava significativamente lo svolgimento della normale cir- colazione stradale e costituiva un elemento potenzialmente idoneo a determinare altri danni o pericoli per la collettività.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38567/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato e con un secondo alla sussistenza dell'aggra- vante di aver provocato un incidente stradale di cui all'art.186 comma 2 bis cod. strada. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Quanto al secondo motivo, lo stesso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, per quanto riguarda i profili di responsabilità, operano un buon governo dei dicta (cfr. ex mul- tis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che, in primis, per quanto riguarda l'etilometro, hanno evidenziato come l'omologazione e le verifiche perio- diche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Derivandone che, N. 38567/2024 R.G. anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Ber- tossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto ac- cusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. La Corte territoriale ha dato atto che, nel caso che ci occupa, la prova alcole- mica — che ha avuto esito positivo — è stata eseguita utilizzando l'apparecchio di cui a verbale si dà atto del numero di matricola, dell'avvenuta omologazione e della sottoposizione alle revisioni periodiche. E che a fronte di ciò mai nessuna eccezione difensiva volta a segnalarne specifici malfunzionamenti o difetti di orno- logazione o di controllo era stata posta per tutto il corso del giudizio. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente, in concreto, non si confronta criticamente con la congrua e logica motivazione dei giudici del gravame del merito che hanno evidenziato come l'inci- dente si sia verificato a causa delle condizioni alterate del conducente che gli ave- vano inibito ogni azione difensiva come dimostrava l'imbocco di una via in senso vietato. Corretto appare il rilievo secondo cui la giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità (in ultimo Sez. 4, n. 27211/2019 secondo cui: "in tema di guida in stato. di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avveni- mento inatteso che, interrompendo ti normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività., senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli) che è chiara nell'indicare la ricorrenza dell'aggravante della quale si discute di fronte a qualsiasi impedimento che inter- rompa il normale svolgimento della circolazione stradale, determinando un rischio per la collettività anche solo potenziale. L'aggravante dell'aver cagionato un inci- dente si ha quindi anche nel caso di urto contro un ostacolo e persino in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo richiesto che siano causati a danni a cose o a persone. Nel caso in esame, correttamente la Corte del merito ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasiona- lità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l'incidente: Fenocaj, infatti, circolava in senso vietato in una pubblica via e ciò è sufficiente a costruire un collegamento N. 38567/2024 R.G. causale tra tale violazione e gli eventi accaduti poco dopo. Quanto accaduto inter- rompeva e comunque turbava significativamente lo svolgimento della normale cir- colazione stradale e costituiva un elemento potenzialmente idoneo a determinare altri danni o pericoli per la collettività. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur