CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 26242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro rigettava l'appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno gravosa. La misura della quale si chiedeva la sostituzione era stata applicata perché era stato ritenuti sussistente il pericolo cautelare correlato alla emersione di gravi indizi di colpevolezza dello Stillitani per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le allegazioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza il 7 ottobre 2021, 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attualità del pericolo cautelare. Non sarebbe stato valutato che l'attività di indagine era terminata nel 2017, ma veniva utilizzata per disporre il fermo solo nel luglio 2020; si deduceva inoltre che, comunque, non erano emersi elementi idonei a sostenere l'attualità del pericolo anche dopo l'applicazione della misura. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del pericolo di inquinamento della prova: mancherebbe l'indicazione di concrete circostanze che potrebbero ostacolare l'acquisizione delle prove anche tenuto conto del fatto che le aziende utilizzate per consumare il reato contestato erano state sequestrate; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura: non sarebbe stato considerato che il ricorrente era incensurato e che godeva di stima nel contesto sociale nel quale era inserito, anche in ragione al suo impegno in attività filantropiche; tale riconoscimento sociale non poteva essere considerato un elemento che aggravava la sua posizione cautelare, ma avrebbe invece dovuto condurre a riconoscere profili positivi della responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 1.1.Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale prendeva in esame tutti gli argomenti difensivi, compresi quelli contenuti nella memoria della quale si lamenta la omessa considerazione. Segnatamente: veniva preso in esame sia il tema del "decorso del tempo", che quello del sequestro cautelare delle società "Garen sud srl" e "Golfo del sole", ritenuti entrambi inidonei a modificare le valutazioni del primo giudice in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che veniva riconosciuta con motivazione ineccepibile, non rivisitabile nel merito, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Quanto al rilievo del tempo c.d. "silente" nel procedimento incidentale attivato in seguito all'appello cautelare il collegio riafferma che Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv 278999; Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, Sentenza n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Dunque quello che rileva al fine della ipotetica attenuazione delle esigenze cautelari quando è attivato un incidente cautelare su provvedimento "non genetico" è - al più - il tempo intercorso dalla applicazione della misura (questione invero non dedotta nel caso in esame), ma non il tempo trascorso tra la consumazione del reato e l'imposizione della cautela. 1.3. E' infondato anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Con motivazione ineccepibile il Tribunale rilevava che, sebbene le indagini fossero concluse, la rimessione in libertà del ricorrente o l'applicazione di una misura meno gravosa avrebbero messo a rischio a genuina acquisizione della prova, tenuto conto delle modalità e del contesto socio-economico che caratterizzavano le condotte contestate. Il sequestro delle società, ritenuto dal ricorrente un elemento ostativo riconoscimento del pericolo contestato, invero si profila come elemento neutro, dato che il rischio di inquinamento della prova, per i Giudici della cautela, si fonda sulla vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata agente sul territorio (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 1.4. Da ultimo: sono infondate anche le censure proposte nei confronti della proporzionalità della misura. Con motivazione accurata ed aderente alle emergenze procedimentali Tribunale rilevava che non si registrava alcuna attenuazione delle esigenze cautelari poste a base della misura e che il radicato inserimento dello Stillitani nel tessuto economico e sociale e le sua vicinanza con ambienti criminali ostavano alla invocata sostituzione. Anche in questo caso la motivazione non presenta vizi logici, è aderente alle emergenze procedimentali e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali