CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con alcune sentenze di condanna divenute irrevocabili. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 21 settembre 2021. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen. e l'illogicità della motivazione posta a fondamento del rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza lamentando, fra l'altro, che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel non considerare che in precedenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza in data 8 giugno 2008, aveva già riconosciuto la continuazione fra alcuni dei reati ai quali si riferisce l'istanza rigettata con il provvedimento del 21 settembre 2021, ora impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, in sede di valutazione di richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente unificazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). 2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il suddetto condivisibile principio di diritto, perché non ha espresso alcuna considerazione sul fatto che, con sentenza in data 8 giugno 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva già riconosciuto la continuazione fra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2015 e il 7 novembre 2017, e che uno dei reati in ordine ai quali il riconoscimento della continuazione è ora invocato venne commesso proprio nel tempo compreso fra tali due epoche, cioè il 2 ottobre 2017, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di riconoscere o negare la continuazione fra i reati indicati nell'istanza, ma dovrà rispettare il suddetto principio di diritto e rendere congrua motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così d