CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 50286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA cat,e_ tgui L.(1 sul ricorso proposto da: 1"- t.A.,,25,tbtA) J-1-9-32 ( [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 29/05/2016 (data di convalida del fermo di indiziato di delitto eseguito il 25/05/2016) e in forza di ordinanza applicativa emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.110 cod.pen. e dall'art.12, commi 1 e 3, lett.a) e b), 3-bis e 3-ter, lett.b), d.lgs. 25/07/1998, n.286, per avere (in concorso con altri soggetti) procurato l'ingresso nel territorio nazionale di circa 140 soggetti di nazionalità extracomunitaria, in violazione delle disposizioni interne in tema di immigrazione; imputazione in relazione alla quale, con sentenza emessa il 2/10/2018, il Tribunale di Palermo aveva assolto il suddetto ricorrente per essere il fatto stato commesso in stato di necessità, con conseguente cessazione della misura cautelare e con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Palermo con decisione divenuta irrevocabile. In punto di fatto, la Corte ha rilevato che il ricorrente era stato sottoposto a fermo nell'ambito di un'articolata operazione di intervento della [OSCURATO:PERSONA] nelle acque internazionali e riguardante imbarcazioni su cui avevano trovato posto cittadini extracomunitari che - salpate dalla Libia - procedevano alla deriva nel canale di Sicilia, tra cui vi era quella la cui conduzione era stata ricollegata al suddetto imputato; ha rilevato che, sulla scorta delle dichiarazioni e delle individuazioni fotografiche rese da soggetti che si trovavano a bordo della suddetta imbarcazione, si era proceduto all'identificazione al fermo del Kamara; che, nel giudizio di primo grado, era stato acquisito il verbale di interrogatorio reso da quest'ultimo, in cui lo stesso aveva ammesso di avere coadiuvato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] durante la traversata al fine di tenere in rotta l'imbarcazione, ma di averlo fatto solo in quanto costretto dagli esponenti dei clan libici che controllavano il traffico di migranti verso l'Europa, i quali avevano anche scortato il gommone per qualche ora nella navigazione; che, sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da altri partecipanti alla traversata, il Tribunale aveva ritenuta raggiunta la prova certa che il Kamara avesse agito in stato di necessità in presenza della situazione di un pericolo attuale di concreto danno alla persona, con statuizione confermata in sede di appello. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha quindi osservato come non ricorressero nel caso di specie i presupposti ostativi del dolo o della colpa grave, atteso che - in base alla situazione di fatto accertata nel caso concreto - il ricorrente aveva assunto il ruolo di conduttore della nave (cosiddetto compass man) in quanto costretto dagli esponenti dei clan che gestivano il traffico illegale di migranti, non essendo ravvisabile alcuna effettiva contiguità con i medesimi ed essendo la predetta designazione avvenuta coattivamente, secondo una versione dei fatti affermata in sede di interrogatorio e rimasta confermata dagli ulteriori mezzi di prova acquisiti. In ordine al quantum, la Corte ha liquidato al ricorrente la somma di C 202.805,20 sulla base dell'applicazione del criterio aritmetico (pari a C 235,82 per giorni 860 di ingiusta detenzione) aumentata alla misura finale di C 230.000,00 in considerazione dello stato di incensuratezza dell'istante, della sua giovane età e della sofferenza morale patita per effetto della detenzione subita nello stato di cittadino extracomunitario. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando tre motivi di impugnazione- Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione apparente - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - in punto di assenza della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Ha specificamente dedotto che, in sede di interrogatorio, il ricorrente avrebbe fornito informazioni intrinsecamente contraddittorie e che - alla luce delle dichiarazioni rese da due migranti imbarcati sullo stesso gommone - lo stesso sarebbe stato identificato come il soggetto che, durante la navigazione, aveva tenuto in mano la bussola e dato indicazioni ai passeggeri su come sedersi a bordo; ragione per la quale non poteva ritenersi credibile la dichiarazione dell'indagato in base alla quale lo stesso sarebbe stato costretto a tale condotta da precedenti minacce di morte, emergendo quindi il legittimo sospetto in ordine al suo collegamento con i responsabili del traffico illegale di migranti; ha peraltro dedotto che il solo fatto di avere preso contatto con tali sodalizi aveva comportato un accettazione del rischio di porsi in una situazione comunque illegale, in una condizione quindi incompatibile con la configurazione dell'assenza del suddetto presupposto ostativo; ha quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare globalmente e unitariamente la condotta della parte, con conseguente difetto di motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto la sussistenza di un errore di diritto in ordine alla presenza di cause ostative, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe valutato le sole condotte tenute successivamente alla privazione della libertà personale e non il complesso delle circostanze poste alla base del provvedimento applicativo. Con il terzo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - il vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla misura della riparazione riconosciuta. Ha dedotto che la Corte territoriale si sarebbe discostata dal solo parametro aritmetico sulla base di una motivazione meramente apparente, atteso che le condizioni di giovane età e di incensuratezza erano comuni alla media dei condannati con sentenza irrevocabile e che quindi non potevano essere poste alla base della concessa personalizzazione della misura dell'indennizzo, così come la condizione di cittadino nato all'estero; deducendo altresì come la Corte non avesse tenuto conto, ai fini della commisurazione della riparazione, quanto meno della colpa lieve del richiedente. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. L'originario ricorrente ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con il favore delle spese di lite del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. I motivi sono complessivamente infondati. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Ciò premesso, deve ritenersi che il giudice della riparazione si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi. In particolare, la Corte territoriale - sulla base di una analitica disamina del materiale sottoposto al giudice della cognizione - ha ritenuto, con motivazione intrinsecamente coerente e non manifestamente illogica, di dover condividere la valutazione operata in sede processuale e in forza della quale il comportamento dell'istante, nel senso posto alla base del titolo cautelare, sia stato caratterizzato da assenza di antigiuridicità in quanto sorretto da una causa di giustificazione. In particolare, la Corte ha esaminato gli elementi di valutazione desumibili dall'interrogatorio reso dall'imputato nonché dai verbali di indagine difensive; sulla base dei quali ha desunto, in virtù dei poteri di valutazione autonoma rimessa al giudice della riparazione sulla base dei citati principi, che la condotta tenuta dal ricorrente non avesse colposamente creato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Specificamente, il giudice della riparazione ha valutato il contenuto della predette prove dichiarative evincendone - in conformità con la valutazione operata dal giudice della cognizione - che la condotta specificamente imputata al ricorrente, ovvero quella di avere contribuito al trasporto di clandestini verso il territorio nazionale dirigendo uno dei natanti salpati dalle coste libiche, fosse stata effettuata in presenza di uno stato di necessità, causalmente collegato alla violenza e dalla minaccia posta in essere dagli organizzatori del viaggio; che, a propria volta, avevano selezionato il ricorrente per il ruolo di timoniere e che - non permettendo a nessuno di ritornare verso le coste libiche - avevano tenuto tutti i passeggeri sotto la minaccia di morte. Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale - con motivazione da ritenersi, a propria volta, coerente - ha ritenuto che la ravvisata sussistenza dello stato di necessità e in relazione al tenore testuale dell'art.54 cod.pen., in base al quale la scriminante si ravvisa quando il pericolo non sia «volontariamente causato né altrimenti evitabile» fosse tale, per diretta conseguenza logica, da escludere il presupposto ostativo della colpa grave in ordine al comportamento del ricorrente. In relazione altresì ad argomentazione specificamente contenuta nei motivi di ricorso, deve ritenersi non intrinsecamente illogica la motivazione resa dalla Corte nella parte in cui ha rilevato che alla sola scelta di affidarsi per il trasporto a organizzazione aventi quale scopo l'organizzazione dell'illecita attività di immigrazione non potesse attribuirsi alcuna valenza sinergica rispetto alla detenzione subìta. Difatti, come rilevato nella motivazione del provvedimento impugnato (pag.13), la volontarietà della decisione di trasferirsi in Italia tramite organizzazione dedita a tale attività poteva comportare - sulla base della prognosi condotta ex ante - oltre alla eventualità di essere perseguito per la fattispecie di immigrazione clandestina, la generica percezione del pericolo derivante dalla concreta gestione del viaggio ma non, sulla base di un giudizio condotto sui parametri della ragionevolezza, quello di essere costretto a mettersi ai comandi del natante al fine di coadiuvare gli altri passeggeri nella traversata. Deve quindi ritenersi coerente e non manifestamente illogica la motivazione della Corte nella parte in cui ha concluso che al comportamento concretamente imputabile al ricorrente - attesa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello stato di necessità e la conseguente assenza di antigiuridicità - non potesse attribuirsi alcuna effettiva valenza sinergica rispetto all'adozione del provvedimento cautelare, essendo la situazione oggettiva di contiguità rispetto alle organizzazioni criminali riconducibile a un comportamento non connotato da dolo o colpa grave. 5. Il motivo inerente alla quantificazione dell'indennizzo riconosciuto non è fondato. Sul punto, la Corte territoriale ha adottato il criterio di tipo aritmetico liquidando l'importo di C 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere aggiungendo una somma a titolo di personalizzazione del danno pari a circa C 27.000,00, corrispondenti a meno del dieci per cento globalmente riconosciuto. Va quindi rilevato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il quantum dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso e al fine di rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte all'esame del giudice della riparazione (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072); ricordando altresì il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del. 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adottato una motivata personalizzazione dell'indennizzo - in misura, come detto, contenuta rispetto a quello ricavabile sulla scorta del criterio aritmetico - adducendo, con motivazione non illogica, elementi fattuali quali la giovane età del ricorrente e la sofferenza morale derivante dalla gravità dell'imputazione ascritta anche in ragione della condizione di cittadino detenuto in un istituto italiano con la conseguente condizione di isolamento che ne è derivata. In riferimento a tale criterio, le argomentazioni della difesa erariale si sono limitate a richiamare dati statistici relativi all'età media dei soggetti sottoposti a detenzione e dell'incidenza percentuale dei ristretti di nazionalità straniera sulla popolazione carceraria, ma senza - di fatto - nulla dedurre in punto di eventuale illogicità della motivazione adottata dalla Corte territoriale in ordine all'adeguatezza del criterio di personalizzazione della somma riconosciuta. D'altra parte, appare infondata la deduzione operata dalla parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un causale di riduzione dell'indennizzo determinata dalla ritenuta colpa lieve della parte istante, atteso che tale argomentazione si fonda sui medesimi elementi già esclusi dalla Corte territoriale in punto di valenza sinergica del comportamento dell'istante stesso rispetto alla detenzione subìta. 6. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso. Il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla originaria parte istante, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla ri