CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, elettivamente domiciliato inSalerno, al [OSCURATO:PERSONA], n. 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Macchia che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroA.S.L. NAPOLI 1 CENTRO – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttoregenerale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocatoGennaro Danesi che indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamentedomiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 777 - 23/24.2.2022 della Corte d’appello di Napoli,Numero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso,RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. in data 20.11.2019 il CentroDiagnostico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale diNapoli l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro.Esponeva che nel primo trimestre del 2013 aveva, in regime diaccreditamento provvisorio, erogato prestazioni di “diagnostica di laboratorio” afavore di assistiti del S.S.N.; e che l’A.S.L. convenuta, tenuta al pagamento,aveva provveduto a remunerare le prestazioni erogate al netto dello “scontotariffario”, benché – lo “sconto tariffario” – fosse applicabile unicamente conriferimento al triennio 2007-2009.Chiedeva condannare la convenuta al pagamento della somma di euro40.356,79, oltre accessori.2. Si costituiva l’A.S.L. NA 1 Centro.Eccepiva, peraltro, che l’attore non aveva dato prova che l’importo richiestorientrasse nei limiti di spesa.Instava per il rigetto dell’avversa domanda.3. Con ordinanza del 28.7.2021 il Tribunale rigettava la domanda.Reputava, peraltro, che ostava all’accoglimento della domanda ilsuperamento del “tetto” di spesa.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.Resisteva l’A.S.L. NA 1 Centro.5. Con sentenza n. 777/2022 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame.Numero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026Data pubblicazione 06/09/2026Evidenziava la Corte di Napoli che era senz’altro assorbente la disamina delterzo motivo d’appello, formulato a censura dei rilievi del Tribunale concernentiil superamento del “tetto” di spesa.Evidenziava che l’esame del motivo postulava necessariamente il riscontrodelle clausole di cui al contratto dalle parti sottoscritto nell’anno 2013 e tuttaviané l’una né l’altra parte avevano prodotto in giudizio il contratto, sicchél’impossibilità di vagliarne il contenuto importava il rigetto del gravame.Evidenziava, segnatamente, che l’omessa allegazione del contratto in gradod’appello impediva che se ne potesse tener conto, indipendentementedall’avvenuta sua produzione nel corso del giudizio di primo grado e dallaeventuale possibilità di consultazione del fascicolo informatico di parte nelgiudizio di primo grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).Evidenziava invero che persistevano l’onere di ciascuna parte di allegare ingrado d’appello il proprio fascicolo nonché il dovere del giudice di decidere ilgravame sulla scorta degli atti a sua disposizione al momento della pronuncia(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo lacassazione con ogni susseguente statuizione.L’A.S.L. NA 1 Centro ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte datate 1.4.2026; ha chiestorigettarsi il ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.Numero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026CONSIDERATO CHEData pubblicazione 06/09/20268. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,cod. proc. civ. la violazione degli artt. 347 e 115 cod. proc. civ.Premette che il proprio fascicolo era costituito interamente da atti edocumenti informatici, tra i quali figurava pur il contratto del 2013.Indi deduce che nel processo civile telematico, giacché vi è un “unico fascicoloinformatico (…), non vi è luogo a distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo diufficio” e sussiste “l’oggettiva impossibilità di ritirare i documenti informatici inprecedenza depositati”, sicché non si configura “un onere, per l’appellante, diestrarre e ridepositare una copia dei medesimi documenti già prodotti nell’unicofascicoli di primo grado, acquisito al processo di appello, ex art. 347 c.p.c.” (cosìricorso, pag. 6).Deduce ulteriormente che la decisione della Corte di Napoli contrasta con iprincipi del giusto processo e di economia processuale.9. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.10. Vanno ribaditi in premessa, in ordine agli assunti del ricorrente, ancoratiall’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 14534 del 9.5.2022, circa,peraltro, il superamento nel processo civile telematico della distinzione trafascicolo di parte e fascicolo d’ufficio, i rilievi espressi dalle sezioni unite diquesta Corte con la sentenza n. 4835 del 16.2.2023. Ai quesiti posti dall’ordinanza interlocutoria n. 14534/2022 occorre, allora,dar risposta non pervenendo necessariamente all’esito interpretativo diintendere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio efascicolo di parte (il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo lariforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, equiparandosi, nelnovellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicoloNumero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supportoData pubblicazione 06/09/2026cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt. 165 e 166 c.p.c. e 74 disp.di parte, nonostante il modificato art. 87 disp. att. c.p.c. faccia rinvio all’art. 196quater per le modalità di produzione dei documenti), né “superando” le sentenzen. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, quanto piuttosto ampliando, nel nuovoquadro di sistema delineatosi, gli effetti del principio di acquisizione delle provedocumentali e gli strumenti, che già tali sentenze contemplavano, idonei aconsentire al giudice d’appello la ricostruzione della portata dimostrativa di taliprove, indipendentemente dalla natura informatica o cartacea del supporto, infunzione di una concezione del processo che “fa leva sul valore della giustiziadella decisione” (Cass. Sez. Unite, 7 maggio 2013, n. 10531) .11. Ciò nondimeno non possono che reiterarsi gli ulteriori rilievi enunciatidalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4835/2023, che inducono, ex se,all’accoglimento del ricorso esperito nella specie. La teorizzazione del descritto principio di “non dispersione (o diacquisizione) della prova” porta (…) a considerare che [un documento], unavolta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario (…), in quanto“conosciuto” e perciò definitivamente acquisito alla causa, se siasuccessivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosseoriginariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né inprimo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensidell’art. 345, comma 3, c.p.c., né nel giudizio in cassazione, con riguardo aldivieto di cui all'art. 372 c.p.c. (…). Il fatto storico rappresentato dal documentoprodotto si ha per dimostrato, essendo stato ultimato il procedimentoNumero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026Data pubblicazione 06/09/2026strumentale che assicura l’acquisizione processuale della fonte di conoscenza, eciò pone fuori causa l’art. 2697 c.c. (…) . Combinando gli effetti dell’acquisizione probatoria dei documenti prodottie dei limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c.,restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Cortesecondo cui il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documentiritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne facciaspecifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parteargomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte,illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto deidocumenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. altresì Cass.23.3.2024, n. 7923, secondo cui, in materia di prova documentale nel processocivile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che operaanche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo- comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nelprocesso, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficaciache non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dallesuccessive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmenteofferto in comunicazione).12. Su tale scorta non può che rimarcarsi, ad integrazione dei surriferitirilievi, quanto segue.Per un verso, la stessa Corte di Napoli ha dato atto della produzione in primogrado del contratto relativo all’anno 2013 alla stregua dell’inciso“indipendentemente dalla avvenuta produzione dello stesso nel corso delgiudizio di primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 4).Numero registro generale 22229/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 25033/2026Data pubblicazione 06/09/2026Per altro verso, il “[OSCURATO:PERSONA]” appellante aveva nel proprio attod’appello richiamato espressamente il contratto ed aveva in calce al proprio attod’appello dichiarato che “la produzione di parte nel primo grado di giudizio èinteramente costituita da atti e documenti depositati in via telematica” (cfr.ricorso, pag. 7; memoria ricorrente, pag. 3).13. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 777 - 23/24.2.2022della Corte d’appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art.13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza n. 777 - 23/24.2.2022 dellaCorte d’appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversacomposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]