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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51135/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25640/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraziore di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La Corte di Apaello ha adeguatamente motivato circa l'indubbia — e non contestata — falsificazione del certificato e circa la paternità della falsificazione, escludendo, nel contempo, che l'inutilità della p -oduzione del certificato quale giustificazione dell'allontanamento dal luogo di detenzione implicasse l'inoffensività del fatto, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (ex multis, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, BRISCIANO, Rv. 280453 ; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 06 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25640/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraziore di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Apaello ha adeguatamente motivato circa l'indubbia — e non contestata — falsificazione del certificato e circa la paternità della falsificazione, escludendo, nel contempo, che l'inutilità della p -oduzione del certificato quale giustificazione dell'allontanamento dal luogo di detenzione implicasse l'inoffensività del fatto, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (ex multis, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, BRISCIANO, Rv. 280453 ; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 51135/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris