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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 00745/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16307-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 454/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/04/2021; Ric. 2021 n. 16307 sez.

M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti i germani Caliandro chiedono che sia cassata l'epigrafata sentenza a mezzo della quale la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'impugnata decisione di condanna in primo grado del Comune a ristorarli del danno conseguente all'avvenuta usurpazione di un fondo già di proprietà del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che nella specie il fondo, in forza di un'autorizzazione concessa da costui all'esecuzione delle opere «anche con cessione ed occupazione del terreno necessario», doveva ritenersi che avesse formato oggetto di una cessione volontaria. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il proposto ricorso – a cui non ha inteso resistere l'intimato – si val e di due mezzi.

Il primo di essi, mercé il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in quanto l'appello proposto dal Comune non soddisfaceva il prescritto requisito di specificità, essendosi l'appellante unicamente limitato a riproporre le difese già ostese in primo grado senza confutare le ragioni addotte da quel giudice a fondamento della decisione impugnata, è fondato e merita di essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

3. Come questa Corte ha avuto più volte ragione di affermare «in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano Ric. 2021 n. 16307 sez.

M1 -ud. 16-11-2022 -3- contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata» (Cass., Sez.I, 18/09/2017, n. 21566).

Ora nella specie, come ben documenta il ricorso riproducendo, anche ai fini dell'autosufficienza del motivo, d'un canto la motivazione adottata dal giudice di primo grado per accogliere la domanda degli attori e dall'altro il tenore delle specifiche doglianze rappresentate dal Comune nell'impugnarne il deliberato, il principio in parola è rimasto sostanzialmente inosservato, in particolare, perché astenendosi dal confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, le argomentazioni fatte valere dall'impugnante non prendono posizione riguardo al nucleo fondativo della decisione impugnata, non contestando infatti, in modo da incrinarne il fondamento logico- giuridico, l'affermazione ivi operata secondo cui il preteso negozio di cessione volontaria del bene a cui si era riportato il Comune doveva reputarsi nullo per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto.

4. Accolto perciò il motivo in disamina, la sentenza va debitamente cassata in parte qua.

Non rendendosi necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito e dichiarare, di conseguenza inammissibile, l'appello.

5. Le spese seguono la soccombenza tanto in gr ado di appello che in questa sede.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 16307 sez.

M1 -ud. 16-11-2022 -4- Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l'appello inammissibile; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in favore di parte ricorrente in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, e delle spese del giudizio di appello, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 3400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16307-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 454/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/04/2021; Ric. 2021 n. 16307 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti i germani Caliandro chiedono che sia cassata l'epigrafata sentenza a mezzo della quale la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'impugnata decisione di condanna in primo grado del Comune a ristorarli del danno conseguente all'avvenuta usurpazione di un fondo già di proprietà del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che nella specie il fondo, in forza di un'autorizzazione concessa da costui all'esecuzione delle opere «anche con cessione ed occupazione del terreno necessario», doveva ritenersi che avesse formato oggetto di una cessione volontaria. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il proposto ricorso – a cui non ha inteso resistere l'intimato – si val e di due mezzi. Il primo di essi, mercé il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in quanto l'appello proposto dal Comune non soddisfaceva il prescritto requisito di specificità, essendosi l'appellante unicamente limitato a riproporre le difese già ostese in primo grado senza confutare le ragioni addotte da quel giudice a fondamento della decisione impugnata, è fondato e merita di essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3. Come questa Corte ha avuto più volte ragione di affermare «in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano Ric. 2021 n. 16307 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata» (Cass., Sez.I, 18/09/2017, n. 21566). Ora nella specie, come ben documenta il ricorso riproducendo, anche ai fini dell'autosufficienza del motivo, d'un canto la motivazione adottata dal giudice di primo grado per accogliere la domanda degli attori e dall'altro il tenore delle specifiche doglianze rappresentate dal Comune nell'impugnarne il deliberato, il principio in parola è rimasto sostanzialmente inosservato, in particolare, perché astenendosi dal confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, le argomentazioni fatte valere dall'impugnante non prendono posizione riguardo al nucleo fondativo della decisione impugnata, non contestando infatti, in modo da incrinarne il fondamento logico- giuridico, l'affermazione ivi operata secondo cui il preteso negozio di cessione volontaria del bene a cui si era riportato il Comune doveva reputarsi nullo per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto. 4. Accolto perciò il motivo in disamina, la sentenza va debitamente cassata in parte qua. Non rendendosi necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito e dichiarare, di conseguenza inammissibile, l'appello. 5. Le spese seguono la soccombenza tanto in gr ado di appello che in questa sede. P.Q.M. Ric. 2021 n. 16307 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -4- Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l'appello inammissibile; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in favore di parte ricorrente in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, e delle spese del giudizio di appello, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 3400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accesso
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