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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01950/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 9 dicembre 2014 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione di un assegno.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : - Erronea interpretazione dell'articolo 69/4 comma codice penale e conseguente omessa motivazione in ordine al giudizio di prevalenza nel bilanciamento tra le circostanze.

Il ricorrente lamenta che la corte ha ritenuto che la recidiva qualificata fosse ostativa al bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di prevalenza di queste ultime, mentre a giudizio del ricorrente l'aumento di pena per la recidiva reiterata è facoltativo e ove il giudice ritenga di non apportare alcun aumento non opera il divieto di prevalenza.

Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello ed è comunque manifestamente infondato, poiché la corte ha affermato correttamente che la riconosciuta recidiva reiterata, in ordine al cui riconoscimento l'imputato non ha avanzato censure specifiche, impedisce un giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che, essendo state riconosciute come equivalenti, hanno eliso l'aumento per l'aggravante della recidiva.

Trattasi di motivazione corretta in punto di fatto e di diritto con cui la difesa non si confronta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il PreA2ntek [OSCURATO:PERSONA]° k it'-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 9 dicembre 2014 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione di un assegno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : - Erronea interpretazione dell'articolo 69/4 comma codice penale e conseguente omessa motivazione in ordine al giudizio di prevalenza nel bilanciamento tra le circostanze. Il ricorrente lamenta che la corte ha ritenuto che la recidiva qualificata fosse ostativa al bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di prevalenza di queste ultime, mentre a giudizio del ricorrente l'aumento di pena per la recidiva reiterata è facoltativo e ove il giudice ritenga di non apportare alcun aumento non opera il divieto di prevalenza. Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello ed è comunque manifestamente infondato, poiché la corte ha affermato correttamente che la riconosciuta recidiva reiterata, in ordine al cui riconoscimento l'imputato non ha avanzato censure specifiche, impedisce un giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che, essendo state riconosciute come equivalenti, hanno eliso l'aumento per l'aggravante della recidiva. Trattasi di motivazione corretta in punto di fatto e di diritto con cui la difesa non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il PreA2ntek [OSCURATO:PERSONA]° k it'-
Sentenza Cassazione n. 01950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris