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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33349/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/11/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa citta del 17/06/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 6) per difetto di valida querela, rideterminando per l'effetto la pena, ed ha confermato nel resto la condanna in ordine ai reati di cui ai capi 5) e 7) (artt. 81 cpv., 110, 640 cod. pen.) Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con particolare riferimento alla ritenuta provata responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

I motivi sono manifestamente infondati.

L'asserita violazione della legge sostanziale risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta e volta a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

Per contro, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come l'affermazione di responsabilità del ricorrente risulta corredata da una motivazione connotata da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori.

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai due episodi di truffa di cui ai capi 5) e 6) sulla scorta della qualità della condotta partecipativa dell'imputato, consistita non nella mera presenza sul /ocus commissi delicti, bensì nel contegno attivo assunto in occasione dei singoli fatti in contestazione e nella consapevolezza circa l'illiceità delle operazioni poste in essere dal correo.

Non illogica risulta la parte motiva della pronuncia oggetto di gravame in cui i giudici di merito fondano la prova dell'elemento della compartecipazione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sulla serialità del modus operandi e sul ruolo assunto dall'imputato nell'iter criminoso, consistente nella corresponsione per conto del correo di assegni circolari falsi e, nel ritiro della merce oggetto del contratto illecito, nello svolgimento di un'opera di persuasione nei confronti di una delle vittime dell'operazione truffaldina al fine di rassicurarla circa la regolarità dell'assegno ricevuto in pagamento e circa la bontà della controparte negoziale.

Peraltro, ai fini della prova della conoscenza dell'imputato in ordine all'illiceità delle operazioni poste in essere dal correo, vengono in rilievo le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], materiale realizzatore dei falsi assegni, che ha riconosciuto l'imputato come colui che assisteva agli incontri riguardanti esclusivamente la fabbricazione dei falsi titoli di credito e che talvolta li riceveva in consegna.

Stante quanto appena affermato, le doglianze in punto di colpevolezza per i delitti in contestazione risultano anche reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

Parimenti, le censure aventi riguardo alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate in quanto afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

In particolare, la Corte territoriale ha determinato la pena in considerazione della obiettiva entità delle truffe e della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali di significativa gravità (quali detenzione di armi, bancarotta fraudolenta ed istigazione alla corruzione).

In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).

Inoltre, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., rilevando come al ricorrente fosse contestata la recidiva reiterata, e non la recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen., sicché non sarebbe stato precluso il bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.

Ebbene, dalla lettura delle pronunce di merito e del capo di imputazione si rileva come all'imputato è stata ab origine contestata proprio la recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta sussistente sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale.

Pertanto, la parte motiva della sentenza impugnata avente riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze ed all'applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. risulta esente dal vizio dedotto, sicché la doglianza non ha pregio.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/11/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa citta del 17/06/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 6) per difetto di valida querela, rideterminando per l'effetto la pena, ed ha confermato nel resto la condanna in ordine ai reati di cui ai capi 5) e 7) (artt. 81 cpv., 110, 640 cod. pen.) Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con particolare riferimento alla ritenuta provata responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I motivi sono manifestamente infondati. L'asserita violazione della legge sostanziale risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta e volta a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Per contro, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come l'affermazione di responsabilità del ricorrente risulta corredata da una motivazione connotata da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai due episodi di truffa di cui ai capi 5) e 6) sulla scorta della qualità della condotta partecipativa dell'imputato, consistita non nella mera presenza sul /ocus commissi delicti, bensì nel contegno attivo assunto in occasione dei singoli fatti in contestazione e nella consapevolezza circa l'illiceità delle operazioni poste in essere dal correo. Non illogica risulta la parte motiva della pronuncia oggetto di gravame in cui i giudici di merito fondano la prova dell'elemento della compartecipazione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sulla serialità del modus operandi e sul ruolo assunto dall'imputato nell'iter criminoso, consistente nella corresponsione per conto del correo di assegni circolari falsi e, nel ritiro della merce oggetto del contratto illecito, nello svolgimento di un'opera di persuasione nei confronti di una delle vittime dell'operazione truffaldina al fine di rassicurarla circa la regolarità dell'assegno ricevuto in pagamento e circa la bontà della controparte negoziale. Peraltro, ai fini della prova della conoscenza dell'imputato in ordine all'illiceità delle operazioni poste in essere dal correo, vengono in rilievo le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], materiale realizzatore dei falsi assegni, che ha riconosciuto l'imputato come colui che assisteva agli incontri riguardanti esclusivamente la fabbricazione dei falsi titoli di credito e che talvolta li riceveva in consegna. Stante quanto appena affermato, le doglianze in punto di colpevolezza per i delitti in contestazione risultano anche reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Parimenti, le censure aventi riguardo alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate in quanto afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte territoriale ha determinato la pena in considerazione della obiettiva entità delle truffe e della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali di significativa gravità (quali detenzione di armi, bancarotta fraudolenta ed istigazione alla corruzione). In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Inoltre, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., rilevando come al ricorrente fosse contestata la recidiva reiterata, e non la recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen., sicché non sarebbe stato precluso il bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. Ebbene, dalla lettura delle pronunce di merito e del capo di imputazione si rileva come all'imputato è stata ab origine contestata proprio la recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta sussistente sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale. Pertanto, la parte motiva della sentenza impugnata avente riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze ed all'applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. risulta esente dal vizio dedotto, sicché la doglianza non ha pregio. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in fav
Sentenza Cassazione n. 33349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris