CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - letti i ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del Tribunale di Lanciano in data 12/12/2022; -rilevato che i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono generici, aspecifici, strutturati in fatto e non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di apparato circostanziale; infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive relative all'asserita insussistenza delle aggravanti ex 628, comma 3, cod.pen. dell'uso di armi, delle più persone riunite e del travisamento (pagg. 6/7), ,dando, altresì, conto della ricorrenza degli elementi strumentali della rapina e della congruità del trattamento sanzionatorio praticato; -considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che coltiva censure analoghe a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], reiterando rilievi che i giudici d'appello hanno adeguatamente valutato, dando ragione della reiezione con corretti argomenti giuridici tanto in relazione alle aggravanti della rapina che all'invocata applicazione dell'art. 114 cod.pen. e alla dosimetria della pena; - risulta inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la dosimetria della pena con specifico riguardo alla diminuzione operata ex art. 56 cod.pen. e alla determinazione della pena base, profili che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato a pag. 9, spiegando che l'enl:ità della riduzione per il tentativo è rapportata alla concreta progressione criminosa dell'azione mentre la determinazione della pena base ha tenuto conto della gravità del fatto e della recidività della prevenuta, giudizio insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificato alla luce delle emergenze processuali; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P