CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];51/RG 37467 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. L'unico motivo, afferente la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione circa la configurabilità della circostanza aggravante delle recidiva qualificata dandosi atto del nutrito curriculum penale del ricorrente , della inclinazione a delinquere dello stesso e della sicura manifestazione di rinnovata pericolosità sociale della condotta sub iudice). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MDEPOS7ATA IN CANCT1r 8,ftJ 2026 Pube- .,iudziar o MitD samis