CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 37012/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12924_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione (si duole, in particolare, dell'assenza di elementi fattuali dimostrativi del fatto che il ricorrente abbia consapevolmente preordinato l'omesso versamento delle ritenute, non essendovi stata alcuna volontà di evadere le imposte, essendo imputabile la condotta omissiva alla oggettiva crisi di liquidità dovuta al mancato pagamento da parte di alcuni clienti; difetterebbe la motivazione in ordine alla configurabilità di tale causa di forza maggiore, non potendo imputarsi a scelta del ricorrente la situazione venutasi a determinare, tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente sta assolvendo ai propri obblighi tributari essendo stato ammesso alla definizione agevolata, provvedendo al pagamento rateale, comportamento che escluderebbe il dolo del reato); ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, comunque, perché manifestamente infondato non soltanto perché inerente ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato, prospettando inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto emerge a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che l'imputato aveva giustificato il mancato versamento delle ritenute sostenendo di non aver potuto versarle a causa di una crisi di liquidità transitoria dovuta al mancato pagamento di alcuni clienti; diversamente, si legge in sentenza, la circostanza, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte non può invocarsi quale causa di forza maggiore, ove derivi dalla scelta del contribuente imputato di non far debitamente fronte al suo obbligo organizzativo; nella specie, l'imputato, prosegue la sentenza, si era limitato ad asserire di aver dovuto fronteggiare una temporanea crisi di liquidità dovuta al mancato pagamento di alcuni clienti e di aver preferito utilizzare i fondi disponibili per pagare dipendenti e fornitori; si v. ancora pag. 4 della sentenza, in cui si dà atto che il primo giudice aveva sottolineato che la società si era dimostrata insolvente già precedentemente alla data di prelievo delle ritenute, essendo stata già dichiarata fallita nel 2013, donde l'inadempimento della restante parte dei crediti dovuti si era mostrato tutt'altro che imprevedibile, non essendo stato, in ogni caso, fornito alcun elemento da parte della difesa come indicativo delle azioni intraprese dal ricorrente per fronteggiare il debito ed evitare l'inadempimento); ritenuto, peraltro, che sulla conclusione cui si è pervenuti, non 4iand-i-G319-0--le modifiche normative introdotte dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024 che, nell'attuare la legge delega di riforma fiscale, ha, per quanto qui di interesse, modificato l'art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introducendo una condizione obiettiva di punibilità, costituita dalla manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell'obbligazione tributaria, da ritenersi integrata allorquando, all'atto della consumazione del reato, siano decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che la stessa sia stata richiesta, ovvero vi sia stata decadenza dalla rateizzazione già concessa; nella specie, infatti, trattandosi dell'anno di imposta 2015, pur applicandosi il nuovo termine (fissato ora al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, a fronte della precedente versione che prendeva in considerazione il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta), il fatto-reato avrebbe comunque dovuto ritenersi integrato essendo decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3-bis del D.Igs. 462/97 senza che la stessa fosse stata richiesta, non rilevando agli effetti della nuova previsione normativa la circostanza che il debito tributario del ricorrente sia in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della I. 29 dicembre 2022, n. 197, limitando espressamente il d. Igs. n. 87 del 2024 la rilevanza di tale procedura estintiva solo alle disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13- bis, commi 1 e 1-bis, del D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74; né, infine, incide sulla soluzione cui è pervenuta la Corte d'appello, la nuova disposizione dell'art. 13, co. 3-bis, del Digs. 74/2000 il quale prevede che il reato di cui all'art. 10-bis non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute all'effettuazione delle ritenute, precisando che il giudice tiene conto della crisi "non transitoria" di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi; nella specie, infatti, la sentenza d'appello evidenzia non solo come il riferimento alla crisi di liquidità fosse stato solo asserito, dal che ne discende che lo stesso non sia stato oggettivamente provato, ma soprattutto che la crisi di liquidità, per quanto affermato dallo stesso contribuente, fosse stata "transitoria" dovuta al mancato pagamento da parte di alcuni clienti, ponendosi quindi la situazione fuori dalla nuova previsione normativa che richiede una crisi di liquidità "non transitoria"; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis