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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22647/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto; Considerato inoltre che la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli è adeguatamente motivata dal giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 022 [OSCURATO:PERSONA]" tensore Il Pr9Sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto; Considerato inoltre che la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli è adeguatamente motivata dal giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 022 [OSCURATO:PERSONA]" tensore Il Pr9Sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris