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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1955

Cassazione n. 39415/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1955 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdete-avviso-~i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione al contraddittorio in primo grado) avverso sentenza di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di motivo rinunciato (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1955 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdete-avviso-~i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione al contraddittorio in primo grado) avverso sentenza di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di motivo rinunciato (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09
Sentenza Cassazione n. 39415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris