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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26358/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22816-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice generale ANTONELLI Rita, in virtù di procura generale notarile del 26/01/2009, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Padova, n. 82, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 2164/10/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei suoi confronti per il mancato pagamento di imposta sul reddito relativa a canoni di locazione non dichiarati per gli anni d'imposta 2006 e 2007, che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 280/10/2013, accoglieva annullando il predetto atto impositivo.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi la Commissione tributaria regionale del Lazio che l'accoglieva con sentenza n. 27/01/2015.

3. Con ordinanza n. 7709 del 2017 questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame.

4. Riassunto il giudizio dianzi al giudice del rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 197 del 2018 accoglieva l'appello della contribuente compensando le spese processuali.

5. Tale ultima statuizione veniva impugnata dalla contribuente dinanzi questa Corte che con ordinanza n. 16665 del 2019, accogliendo il ricorso della contribuente, rinviava la causa alla CTR laziale.

6. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio statuiva nuovamente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in accoglimento del primo appello proposto dalla contribuente e, quanto alle spese processuali, condannava l'Agenzia delle entrate alla refusione di quelle sostenute dalla contribuente in quattro gradi di giudizio (CTP, CTR, Cassazione e CTR) liquidando euro 3.035,00 per compensi per ciascun grado di giudizio ed euro 480,00 per rimborso del contributo unificato versato per i predetti giudizi (euro 120,00 per ciascun giudizio).

7. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata.

8. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 165 del 2015, in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., 53 del d.l. n. 90 del 2014, 9 e 13 del d.P.R. 115 del 2002, nonché dei D.M.

Giustizia n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, sostenendo che la CTR non aveva pronunciato sulle spese del giudizio celebratosi dinanzi la Corte di cassazione conclusasi con ordinanza n. 16665 del 2019, nonché del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ed aveva erroneamente determinato il rimborso degli esborsi sostenuti dalla parte a titolo di contributo unificato senza neppure statuire sul rimborso forfettario spettante al difensore.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, questa Corte con l'ordinanza n. 16665 del 2019, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo illegittima la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dai giudici di appello nella sentenza n. 197/09/2018, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. La CTR, in sede di rinvio, con la sentenza in esame, oltre a pronunciarsi nuovamente sul merito della vicenda processuale, accogliendo l'appello della contribuente, benché la questione fosse coperta da giudicato interno, applicando il principio della soccombenza, ha condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante ma ha liquidato le spese soltanto per alcuni dei gradi di giudizio pregressi, omettendo di pronunciare su quelle del secondo giudizio di cassazione (conclusasi con l'ordinanza n. 16665 del 2019) e su quelle del giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede, ed aveva erroneamente determinato l'entità del rimborso spettante alla parte vittoriosa degli esborsi sostenuti a titolo di contributo unificato ed omettendo di statuire sul rimborso forfettario spettante al difensore e sugli altri accessori di legge.

5. Il ricorso va, quindi, accolto e la causa va nuovamente rinviata alla CTR del Lazio perché provveda alla corretta determinazione delle spese processuali spettanti alla contribuente, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22816-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice generale ANTONELLI Rita, in virtù di procura generale notarile del 26/01/2009, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Padova, n. 82, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 2164/10/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei suoi confronti per il mancato pagamento di imposta sul reddito relativa a canoni di locazione non dichiarati per gli anni d'imposta 2006 e 2007, che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 280/10/2013, accoglieva annullando il predetto atto impositivo. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi la Commissione tributaria regionale del Lazio che l'accoglieva con sentenza n. 27/01/2015. 3. Con ordinanza n. 7709 del 2017 questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame. 4. Riassunto il giudizio dianzi al giudice del rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 197 del 2018 accoglieva l'appello della contribuente compensando le spese processuali. 5. Tale ultima statuizione veniva impugnata dalla contribuente dinanzi questa Corte che con ordinanza n. 16665 del 2019, accogliendo il ricorso della contribuente, rinviava la causa alla CTR laziale. 6. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio statuiva nuovamente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in accoglimento del primo appello proposto dalla contribuente e, quanto alle spese processuali, condannava l'Agenzia delle entrate alla refusione di quelle sostenute dalla contribuente in quattro gradi di giudizio (CTP, CTR, Cassazione e CTR) liquidando euro 3.035,00 per compensi per ciascun grado di giudizio ed euro 480,00 per rimborso del contributo unificato versato per i predetti giudizi (euro 120,00 per ciascun giudizio). 7. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata. 8. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 165 del 2015, in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., 53 del d.l. n. 90 del 2014, 9 e 13 del d.P.R. 115 del 2002, nonché dei D.M. Giustizia n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, sostenendo che la CTR non aveva pronunciato sulle spese del giudizio celebratosi dinanzi la Corte di cassazione conclusasi con ordinanza n. 16665 del 2019, nonché del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ed aveva erroneamente determinato il rimborso degli esborsi sostenuti dalla parte a titolo di contributo unificato senza neppure statuire sul rimborso forfettario spettante al difensore. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Invero, questa Corte con l'ordinanza n. 16665 del 2019, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo illegittima la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dai giudici di appello nella sentenza n. 197/09/2018, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 4. La CTR, in sede di rinvio, con la sentenza in esame, oltre a pronunciarsi nuovamente sul merito della vicenda processuale, accogliendo l'appello della contribuente, benché la questione fosse coperta da giudicato interno, applicando il principio della soccombenza, ha condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante ma ha liquidato le spese soltanto per alcuni dei gradi di giudizio pregressi, omettendo di pronunciare su quelle del secondo giudizio di cassazione (conclusasi con l'ordinanza n. 16665 del 2019) e su quelle del giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede, ed aveva erroneamente determinato l'entità del rimborso spettante alla parte vittoriosa degli esborsi sostenuti a titolo di contributo unificato ed omettendo di statuire sul rimborso forfettario spettante al difensore e sugli altri accessori di legge. 5. Il ricorso va, quindi, accolto e la causa va nuovamente rinviata alla CTR del Lazio perché provveda alla corretta determinazione delle spese processuali spettanti alla contribuente, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull
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