CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 13307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6943-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., LEVI’S [OSCURATO:PERSONA] (SWITZERLAND) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.te e d if.se, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elett.te dom.te in ROMA, al V.LE G. MAZZINI, n. 140; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4715/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., alla LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t. ed alla [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. , diversi avvisi di rettifica per mancata contabilizzazione dei diritti di licenza (royalties) nel valore imponibile all’importazione delle merci importate dalla LEVI ’ S ; che le contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 220/2016, accolse il ricorso; che l‘ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4715/2019, depositata il 25/11/2019 rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – insussistenti, nella specie, i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza in questione, come evincibili dalla “normativa dell’Unione in materia e [da] quanto indicato nel Taxud/B/4/2016-IT n. 808771” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2) ed interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte (richiamata mediante relatio alle ordinanze nn. 8473/2018 e 25647/2018); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituite con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., la LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] ( SWITZERLAND ) S . A ., in persona del legale rappresentante p.t., nonché la [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t.; Rilevata, in via preliminare, l’infondatezza della “istanza di acquisizione originale controricorso e fascicolo di parte” depositata dalla difesa delle società controricorrenti (nonché l’inammissibilità della produzione documentale alla stessa allegata), sulla base dell’asserito erroneo deposito, nel giudizio iscritto al n. 7048/2020 R.G., del controricorso e del fascicolo di parte relativo al presente giudizio: ed infatti, il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 4715/2019 della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] (e non, come erroneamente indicato nell’istanza in commento, la sentenza n. 4717/2019 della medesima C.T.R., oggetto di impugnazione nel procedimento iscritto al n. 7048/2020 R.G.), e rispetto ad essa risultano correttamente collazionati, tanto il ricorso, quanto il controricorso (cfr. p. 2); Rilevata, altresì: a) l’infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti con riferimento all’”omessa sottoscrizione del ricorso con mezzi informatici”, considerato che la attestazione di conformità ex artt. 6 e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché ex art. 23 deld.l.gs. n. 82 del 2005 a firma autografa dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] coinvolge anche l’avvenuta sottoscrizione del ricorso a mezzo firma digitale da parte del medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il punto 2 dell’attestazione) e non è stata investita da querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. 6-5, 20.7.2022, n. 22689, p. 3 della motivazione, non massimata); b) l’inammissibilità dell’eccezione di giudicato sollevata dalle controricorrenti in relazione alla mancata impugnazione della sentenza 727/2019 della medesima C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], pronunciata tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo contratto di fornitura di merce, sebbene relativa a diversi avvisi di rettifica. Ed infatti, risulta ex actis che la decisione predetta fu notifica all’ AGENZIA ,ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ., in data 27.3/4.4.2019, con conseguente suo passaggio in giudicato (attestato dalla Segreteria della C.T.R. in calce all’ultima p. della motivazione) in data 3.6.2019 e, dunque, anteriormente alla data dell’udienza di discussione innanzi alla C.T.R., coincidente con il 19.11.2019: sennonché, nel giudizio di legittimità è certamente opponibile il giudicato esterno, purché, però, riferito a decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata (arg. da Cass., Sez. 5, 2.9.2022, n. 25863, Rv. 665870-01). Sicché – per concludere – potendo ( recte, dovendo) il giudicato esterno in questione essere allegato innanzi alla C.T.R., ne discende la sua inopponibilità in questa sede; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 70, 71 e 73 del CDU e 136 R.E.” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso dal valore delle merci in dogana le royalites per cui è causa, (1) facendo riferimento ad un contratto di licenza (quello tra LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] e LEVI ’ S FOOTWEAR ITALIA S . R . L .)diverso da quello (tra LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .) effettivamente originante il pagamento delle stesse nel caso di specie, nonché (2) avendo i giudici di appello confuso i presupposti per la daziabilità delle royalties con le modalità di determinazione di queste ultime e, non ultimo, (3) per avere la C.T.R. erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento del “controllo penetrante” della licenziante sulla licenziataria; che va, in proposito, preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle controricorrenti circa la prospettazione, con la censura in esame, di un vizio motivazionale con cui l' AGENZIA tenderebbe ad ottenere una nuova valutazione dei rapporti giuridici dedotti, richiedendo, quindi, nel presente giudizio di legittimità, un nuovo giudizio sul merito delle questioni prospettate (cfr. ricorso, p. 15). Ed infatti, come già evidenziato in altre occasioni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, 15.10.2008, n. 25647, non massimata, che si richiama anche quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta in sentenza quanto, piuttosto, la corretta identificazione delle nozioni giuridiche (soprattutto di quelle di "condizioni di vendita" e di "legame" fra le parti), che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate. Sicché, l'inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve, in ultima analisi, nell'applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (parte ricorrente ha, cioè, censurato la sussunzione dei fatti come accertati nelle disposizioni di riferimento, sostenendo che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni normative di riferimento, così correttamente lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme supra indicate, unitamente alla censura in ordine alla forza qualificante dei fatti accertati); che ciò non toglie, tuttavia, che la censura sia inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle eccepite dalle controricorrenti; che parte ricorrente (a) lamenta in primis - come detto - l’erroneo riferimento, ad opera della C.T.R., ad un contratto di licenza diverso da quello asseritamente sotteso alle riprese per cui è causa e, quindi, (b) articola le proprie doglianze relative ad una erronea sussunzione della fattispecie sulla scorta delle condizioni previste dal contratto di licenza “corretto”; che, premesso che non è chiaro se la difesa erariale si dolga di un mero errore materiale nella stesura della motivazione da parte dei giudici di appello, ovvero di un errore di fatto revocatorio ovvero, ancora, del travisamento della prova da parte della C.T.R. (per avere questa deciso sulla base di un documento e, cioè, il contratto di licenza con la LEVI ’ S FOOTWEAR ITALIA S . R . L ., inesistente agli atti. Cfr. Cass., Sez. 3, 21.12.2022, n. 37382, Rv. 666679-02) – e già tanto basterebbe alla declaratoria di inammissibilità del mezzo di gravame - osserva il Collegio come, a tutto volere, il motivo pecca, sotto un primo profilo, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la difesa erariale trascritto in ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento né, tampoco, le difese svolte nei gradi di merito, donde emergerebbe che il contratto di licenza cui fare riferimento nella specie è effettivamente diverso da quello sotteso dalla C.T.R. alla propria decisione e, relativamente al secondo profilo, di novità, proponendo l’ AGENZIA una ricostruzione della fattispecie da sussumere nelle disposizioni innanzi richiamate sulla base di elementi (i.e. le condizioni contrattuali relative al contratto di licenza “corretto” –cfr. ricorso, pp. 11 e 12) non localizzati nei precedenti gradi di merito; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa dell’ AGENZIA lamenta - senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. –la “violazione dell’art. 34 del TULD, artt. 1, 67, 68, 69 e 70 del D.p.R. 633/1972” –cfr. ricorso, p. 17); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., della LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] ( SWITZERLAND ) S . A ., in persona del legale rappresentante p.t., nonché della [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., della LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] ( SWITZERLAND ) S . A ., in persona del legale rappresentan