CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 24121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12994-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dapprima dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso e poi dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositat o il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, a norma dell’art. 26 l.fall., da [OSCURATO:PERSONA], assoggettato alla procedura fallimentare n. 44/2015, avverso i decreti con i quali, il 7/6/2016, il giudice 2 Ric. 2017n. 12994 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 delegato aveva dichiarato l ’ improcedibilità del concordato fallimentare da lui proposto in data 26/5/2016 e rigettato la richiesta di sospensione dell’attività liquidatoria. 1.2. Il tribunale ha ritenuto infondato l ’ unico motivo articolato dal reclamante, secondo cui i provvedimenti impugnati erano viziati perché il giudice delegato, in mancanza del comitato dei creditori, aveva reso un parere contrario ai sensi dell’art. 41, comma 4°, l.fall., mentre avrebbe dovuto provvedere de plano, non potendo “dare pareri a sé stesso per conto di tale organo” - rilevando che , poiché il comitato dei creditori non era stato costituito, il giudice delegato si era correttamente sostituito allo stesso in applicazione dell’art. 41, comma 4° cit. , che, con regola di carattere generale, pone rimedio alle ipotesi in cui il predetto organo non sia in grado di provvedere. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15/5/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione deldecreto. 1.4. Haresistito, con controricors o, il Fallimento , che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 41 l.fall., assumendo che, nella normativa introdotta dalla riforma della legge fallimentare, la valutazione sul merito della proposta di concordato fallimentare spetta solo al comitato dei creditori mentre il giudice delegato, anche nel caso in cui il comitato dei creditori non si sia costituito, ha solo ed esclusivamente il compito di verificare la legittimità formaledella proposta. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 125 l.fall., per aver il tribunale Ric. 2017n. 12994 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 omesso di considerare che il giudice delegato, con il provvedimento reclamato, aveva dichiarato l’ inammissibilità della proposta di concordato fallimentare per difetto di convenienza e fattibilità economica, laddove la valutazione sul merito della proposta e del relativo piano spetta all’esclusivo giudizio dei creditoriconcorrenti. 2.3. Con il terzo motivodeduce il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, perché il tribunale ha dichiarato infondatol’unico motivo di reclamo senza valutare se la proposta fosse o meno ammissibile, nonostante l’effetto devolutivo pieno del mezzo di impugnazione, che investiva anche la decisione assunta dal giudice delegato. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l ’ errata valutazione della fattibilità del piano e la contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice del merito omesso di considerare che il piano concordatario proposto aveva tutti i requisiti per essere presentato ai creditori e consentire agli stessi di esprimersi con il voto. 3.1. Il ricorso è inammissibile. 3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare il principio, di profilo assorbente, per cui, in tema di concordato fallimentare, il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività e pertanto, non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 11178del 2011). 3.3. Tale pronuncia, infatti, “ limitandosi - ai sensi del novellato art. 125 legge fall. - alla verifica meramente Ric. 2017n. 12994 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 processuale dei requisiti formali prescritti dalla legge, ciò del regolare svolgimento della procedura e dell’idoneit̀ dei suoi atti a produrre gli effetti previsti dalla norma”, non implica “… la risoluzione di una controversia su diritti soggettivi suscettibile di acquistare, in difetto di impugnazione, autorit̀ di giudicato in ordine a tali diritti”(Cass. n. 6688 del 2012). 3.4. La decisione impugnata, invero,avendo ad oggetto il mero riscontro della “conformit ̀ della proposta alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione ed il contenuto indispensabile”, non impedisce la successiva proposizione di una nuova istanza, “eventualmente emendata dai vizi rilevati dal giudice delegato o dal tribunale, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l’illustrazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto al provvedimento di rigetto” (Cass.n. 6967 del 2018, in motiv.). 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità delricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida nella somma di €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma Ric. 2017n. 12994 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisde