CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 27024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4281-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.1787/2017, pubblicata in data 4/12/2017; Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 689 del 25 settembre 2013, pubblicata in pari data, il Tribunale di Pesaro respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],quale titolare di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della somma di Euro 50.000,00 dovuta quale compenso per l'attività di mediazione, assistenza e consulenza asseritamente svolta per espresso incarico conferito dal procuratore della convenuta società (attuale ricorrente), al fine di acquisire beni messi in vendita nell'ambito di una procedura fallimentare. La notifica della citazione era stataeffettuata nei confronti della società convenuta in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e «in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA]» chesi era costituito in proprio, resistendo alla domanda tuttavia proposta nei soli confronti della società. Con la sentenza il Tribunale condannò parte attrice a rifondere le spese di lite alla sola società [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti era stata proposta una domanda, compensandole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, chiedendo la riforma della sola statuizione di compensazione con conseguente condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite del primo grado in suo favore, con distrazione e condanna ex art.96 c.p.c.. La Corte d’appello di Ancona rigettò l’impugnazione, considerando che [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto unicamente quale procuratore della società convenuta ma non era stato destinatario di alcuna domanda ed Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - escludendo perciò la sussistenza di soccombenza in senso tecnico; in conseguenza, escluse pure la fondatezza della domanda ex art. 96 cod.proc.civ.. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a dodici motivi; [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. , per avere la Corte d’appello omesso di considerare che nelle conclusioni del ricorso cautelare ante causamper sequestro conservativo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa di costituzione nel successivo giudizio di reclamo e nella citazione introduttiva del presente giudizio , egli era stato indicato quale procuratore della società. Con il secondo motivo, il ricorrente ha ugualmente lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart.112 cod.proc.civ. ma in relazione all’art. 360 comma 1n.3 cod.proc.civ. , ribadendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che in suo danno erano state proposte «varie conclusioni»(così in ricorso) ed era stato individuato un suo ruolo specifico nella società. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.132 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello reso una sentenza contraddittoria e non comprensibile nell’iter logico, laddove ha escluso nella motivazione la proposizione di una domanda in suo danno ma ha affermato in premessa che egli è stato indicato quale controparte in citazione e nel ricorso cautelare. Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la «violazione di legge ex art. 360 comma I n.3cod.proc.civ.», per non avere la Corte d’appello qualificato correttamente la domanda attorea, perché non avrebbe considerato le conclusioni che lo «coinvolgevano personalmente», « come rappresentante dell’obbligato»(così in ricorso). Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.100 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello reso una sentenza nulla laddove ha omesso di esaminare il suo interesse a resistere e a contraddire. Con il sesto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.100 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello comunque erroneamente interpretato l’art.100 cod.proc.civ. laddove ha escluso il suo interesse a contraddire, in contrasto con «l’orientamento consolidato» della giurisprudenza secondo cui questo interesse sussisterebbe sempre per chi è convenuto in giudizio; peraltro, la stessa giurisprudenza escluderebbel’esame officioso della titolarità passiva del diritto azionato e perciò dovrebbe ritenersi che soltanto il convenuto possa illustrare costituendosi –e a ciò abbia interesse – le ragioni per cui è privo di legittimazione passiva. Con il settimo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1n.4 cod.proc.civ. , per avere la Corte d’appello «giustificato la compensazione ex art. 92 cod.proc.civ.sulla base di un ragionamento aprioristico che collide con tutta la struttura del processo» (così in rubrica); la motivazione sarebbe apparente perché la Corte avrebbe omesso di indicare quale condotta alternativa alla costituzione potrebbe mai tenere un soggetto convenuto in giudizio. Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - Con l’ottavo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.92 e dell’art.91 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. , per avere la Corte d’appello immotivatamente rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro; il primo giudice, infatti, aveva erroneamente applicato l’art.92 cod.proc.civ. nonostante la formulazione della norma vigente tra il 2009 e il 2014, all’epoca dei fatti di causa, in assenza delle condizioni regolamentate e cioè, senza soccombenza reciproca, senza indicare gravi motivi né circostanze eccezionali. Con il nono motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appelloritenuta sussistente la motivazione della statuizione di compensazione del primo giudice invece di rilevarne la mancanza e dichiarare nulla la sentenza. Con il decimo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. , per avere la Corte d’appello pronunciato condanna in suo danno per le spese del grado, invece di compensarle integralmente attesa la nullità della sentenza. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. , per avere la Corte d’appello pronunciato condanna in suo danno per le spese del grado, nonostante egli fosse stato vincitore in ogni grado. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.96 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello omesso di motivare il rigetto della domanda proposta ex art. 96 cod.proc.civ. e il perché della ritenuta infondatezza. Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 6 - 1.2 I primi nove motivi – che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgono la stessa questione –sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della Corte d’appello. Come è esposto nella sentenza di cui è stata chiesta la cassazione (e come è riportato nello stesso ricorso), sia nel ricorso per sequestro conservativo che nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio non è stata proposta alcuna domanda nei c onfronti dell’attuale ricorrente, seppure nella relata di notifica alla società egli sia stato indicato quale procuratore della società; su questo presupposto di fatto la Corte d’appello ha ritenuto fondata su un’adeguata motivazione la statuizione di compensazione delle spese in primo grado, attesa la mancanza di una soccombenza in senso tecnico. Rigettando l’appello dell’attuale ricorrente, la Corte territoriale ha provveduto a ricostruire le ragioni della statuizione di compensazione delle spese adottata dal primo giudice ed ha, quindi, ugualmente motivato la compensazione delle spese del grado per l’assenza di soccombenza in senso tecnico in mancanza di una domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Nella specie, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aled [OSCURATO:PERSONA] ha sì ricevuto la notifica della citazione al suo indirizzo quale procuratore della società, ma non era perciò solo destinatario della domanda che, come interpretata dalla Corte d’appello con giudizio non più sindacabile in questa sede in quanto non efficacemente censurato, era stata spiegata unicamente nei confronti del diverso soggetto giuridico collettivo. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 91 cod.proc.civ.atteso che l’attore [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 7 - non haconvenuto in proprio [OSCURATO:PERSONA] e non ha formulat o alcuna domanda verso di lui in proprio: l a scelta di [OSCURATO:PERSONA] di costituirsi può, pertanto, essere soltanto a lui imputata e non è stata necessitata dalla citazione. La condanna alle spese è fondata sul principio dicausalità per cui ad esserne destinataria è la parte che abbia provocato la necessità del processo col suo comportamento antigiuridico e del principio di causalità la soccombenza costituisce applicazione: perciò correttamente la Corte ha escluso la soccombenza e disposto la compensazione ex art. 92 cod.proc.civ. nella formulazione aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile in riferimento alla data della pendenza della lite. Anche il nono, decimo e undicesimo motivo – tutti connessi - sono infondati, perché il vizio di omessa motivazione rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] in appello comunque implicava un giudizio anche rescissorio: la Corte territoriale ha confermato la statuizione di compensazioneed ha ricostruito la motivazione sull’assenza di soccombenza in senso tecnico; ha quindicondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del secondo grado proprio in applicazione del principio di soccombenza, perché ha rigettato il suo appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di [OSCURATO:PERSONA]. Il dodicesimo motivo è inammissibile, perché la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto l’ infondatezza della domanda di condanna ex art. 96 cod.proc.civ. per la rilevata mancanza di soccombenza in senso tecnico, ma il ricorrente ha enunciato una serie di fatti, evidentemente non più esaminabili in questa sede di legittimità, senza indicare quali norme sarebbero state violate nella sentenza impugnata. Ric. 2018n. 4281sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 8 - 2. Inconclusione il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione degli intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei loro confronti. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1 - quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ove dovuto, a carico del ricorrente e in osservanz