CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03443/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,x? [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato quella emessa in data 16/7/2016 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di evasione ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: Erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della applicazione della causa di non punibilità che elude i parametri normativi. Inosservanza dell'art. 385 cod. pen. in relazione alla denegata spontaneità della consegna. Erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla incensurabile motivazione che ha escluso la sussistenza della ipotesi di non punibilità in base ad indici non illogici. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo stato correttamente applicato il canone ermeneutico secondo il qualen tema dì evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che sì sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Rv. 240644), risultando il rientro del ricorrente conseguente alla telefonata degli operanti che lo stavano cercando perché non reperito presso la sua abitazione. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha considerato la capacità criminale del ricorrente e la valenza della condotta incriminata rispetto ad essa. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q.. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]