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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26489/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16272-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1432/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRPEF, sostenendo che la capacità di spesa risultante dalla documentazione bancaria acquisita e sulla quale si era basato l'accertamento sintetico sarebbe giustificabile in forza di corresponsioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il contribuente era stato amministratore e la moglie era stata socia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che non appare sufficiente, per evitare l'accertamento sintetico in presenza di movimenti bancari, la mera tracciabilità dei medesimi, essendo invece necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti, occorrendo la prova documentale di ulteriori elementi al fine di ancorare a fatti oggettivi la disponibilità di tali redditi per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata individuato la sussistenza o insussistenza dei fatti oggettivi che avrebbero legittimato la disponibilità dei redditi ulteriori; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato che la disponibilità di denaro nel conto corrente suo e della moglie proveniva da bonifici effettuati in loro favore nell'anno 2011 dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -3- in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - sostenendo che le difese della parte contribuente si fondavano sulla circostanza che la capacità di spesa risultante dalla documentazione bancaria acquisita e sulla quale si era basato l'accertamento sintetico sarebbe giustificabile in forza di corresponsioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il contribuente era stato amministratore e la moglie era stata socia e affermando che non appare sufficiente, per evitare l'accertamento sintetico in presenza di movimenti bancari, la mera tracciabilità dei medesimi, essendo invece necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti, occorrendo la prova documentale di ulteriori elementi al fine di ancorare a fatti oggettivi la disponibilità di tali redditi per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -4- metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi - ha fornito una motivazione pertinente, ragionevole e coerente, con la quale ha dapprima descritto in maniera chiara la situazione di fatto e ha successivamente spiegato in maniera sufficientemente completa i motivi per i quali ha ritenuto ragionevole che non fossero adeguati gli elementi forniti dalla parte contribuente per contrastare l'accertamento sintetico dell'Ufficio fondato sui movimenti bancari, in particolare evidenziando che non fosse sufficiente la mera tracciabilità dei movimenti bancari relativa a redditi conseguiti, essendo anche necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -5- capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); ritenuto infatti che l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "c:oincidenza temporale" - circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova dal momento che grava sul Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -6- contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità di spesa, dovendosi altresì tenere conto che la permanenza in capo al contribuente della durata del possesso di somme di denaro non va letta solo come mero dato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso: nella specie invece il contribuente, per superare la presunzione di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, si è limitato a fare riferimento ad un rapporto di credito con una società di capitali e ad una annotazione in bilancio di fine esercizio della società predetta, che però non specificava né l'epoca nè la causa del finanziamento.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite là dove sono dirette a contestare l'accertamento in fatto effettuato dalla sentenza di merito quanto all'insufficienza della prova fornita dalla parte contribuente, e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del Ric. 2020 n. 16272 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -7- 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16272-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1432/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRPEF, sostenendo che la capacità di spesa risultante dalla documentazione bancaria acquisita e sulla quale si era basato l'accertamento sintetico sarebbe giustificabile in forza di corresponsioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il contribuente era stato amministratore e la moglie era stata socia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che non appare sufficiente, per evitare l'accertamento sintetico in presenza di movimenti bancari, la mera tracciabilità dei medesimi, essendo invece necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti, occorrendo la prova documentale di ulteriori elementi al fine di ancorare a fatti oggettivi la disponibilità di tali redditi per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata individuato la sussistenza o insussistenza dei fatti oggettivi che avrebbero legittimato la disponibilità dei redditi ulteriori; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato che la disponibilità di denaro nel conto corrente suo e della moglie proveniva da bonifici effettuati in loro favore nell'anno 2011 dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - sostenendo che le difese della parte contribuente si fondavano sulla circostanza che la capacità di spesa risultante dalla documentazione bancaria acquisita e sulla quale si era basato l'accertamento sintetico sarebbe giustificabile in forza di corresponsioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il contribuente era stato amministratore e la moglie era stata socia e affermando che non appare sufficiente, per evitare l'accertamento sintetico in presenza di movimenti bancari, la mera tracciabilità dei medesimi, essendo invece necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti, occorrendo la prova documentale di ulteriori elementi al fine di ancorare a fatti oggettivi la disponibilità di tali redditi per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi - ha fornito una motivazione pertinente, ragionevole e coerente, con la quale ha dapprima descritto in maniera chiara la situazione di fatto e ha successivamente spiegato in maniera sufficientemente completa i motivi per i quali ha ritenuto ragionevole che non fossero adeguati gli elementi forniti dalla parte contribuente per contrastare l'accertamento sintetico dell'Ufficio fondato sui movimenti bancari, in particolare evidenziando che non fosse sufficiente la mera tracciabilità dei movimenti bancari relativa a redditi conseguiti, essendo anche necessaria la prova dei titoli dei trasferimenti oggetto dei ricordati movimenti per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -5- capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); ritenuto infatti che l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "c:oincidenza temporale" - circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova dal momento che grava sul Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -6- contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità di spesa, dovendosi altresì tenere conto che la permanenza in capo al contribuente della durata del possesso di somme di denaro non va letta solo come mero dato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso: nella specie invece il contribuente, per superare la presunzione di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, si è limitato a fare riferimento ad un rapporto di credito con una società di capitali e ad una annotazione in bilancio di fine esercizio della società predetta, che però non specificava né l'epoca nè la causa del finanziamento. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite là dove sono dirette a contestare l'accertamento in fatto effettuato dalla sentenza di merito quanto all'insufficienza della prova fornita dalla parte contribuente, e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del Ric. 2020 n. 16272 sez. MT - ud. 08-06-2022 -7- 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore
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